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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1982

Cassazione n. 19747/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1982 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 44.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, da un lato, la mancata deduzione da parte dell'imputato di specifici elementi da valutare a suo favore e, dall'altro, la presenza di elementi valutabili negativamente quali l'ingente quantità di sostanze stupefacenti detenute e la loro diversità qualitativa (234,948 grammi netti di cocaina, 725,955 grammi netti di hashish e 3,648 grammi netti di marijuana); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1982 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 44.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, da un lato, la mancata deduzione da parte dell'imputato di specifici elementi da valutare a suo favore e, dall'altro, la presenza di elementi valutabili negativamente quali l'ingente quantità di sostanze stupefacenti detenute e la loro diversità qualitativa (234,948 grammi netti di cocaina, 725,955 grammi netti di hashish e 3,648 grammi netti di marijuana); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19747/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris