CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2020
Cassazione n. 32254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3416-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell, 1vv t" V-E'J,W,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata P difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2505 [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 40/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2015 R.G.N. 233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con ordinanza del 28 luglio 2015, la Corte d'Appello di Palermo chiamata a pronunziarsi sul gravame promosso avverso la decisione resa dal Tribunale di Trapani, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarando la nullità dell'apposizione del termine al rapporto intercorso tra le parti a far data dal 14 luglio 2012 e disponendo la conversione a tempo indeterminato dello stesso, con condanna della Società alla riammissione in servizio ed al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, I. n. 183/2010 quantificata in tre mensilità, dichiarava ai sensi degli artt. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., inammissibile il ricorso; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che il ricorso sopravvenuto ad un indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Corte medesima non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Bongiorno; - che, nelle more dell'udienza di discussione, la Società ricorrente ha depositato, a seguito della conciliazione della vertenza tra le stesse intervenuta atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, in relazione al quale il Collegio, dato atto, dichiara l'estinzione del processo, senza attribuzione delle spese P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] yhtetiOnarío Il Presidente /diovanth ~I/L li 1 CORTE SUP4i34A [OSCURATO:PERSONA] ' `-`-`-- ' ,"1-c IV Soztana i