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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26807/2022

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iOVI.4.49 Udeiltdba a- -e- C,21.4.0hie lette/s~ le conclusioni del PG1.1)c is eittO oleCIA;a~-[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza lo ha dichiarato delinquente abituale e gli ha applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha posto a fondamento della decisione i gravi precedenti penali e, tra gli altri: - il concorso dell'istante nel duplice omicidio di rappresentanti delle Istituzioni (un appartenente alla polizia di Stato, l'agente [OSCURATO:PERSONA] e il comandante della Polizia penitenziaria, Santoro); - la partecipazione a banda armata, con concorso nei delitti di rapina, lesioni ed evasione; - la sua latitanza dal 1980 con trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] e la volontaria sottrazione all'esecuzione delle pene a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come ideologo del gruppo eversivo di estrema sinistra "P.A.C." (proletari armati per il comunismo) e come aderente ad analoga associazione nota come "prima linea".

Arrestato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1980, era stato posto in regime di libertà vigilata; da allora si era reso latitante, in perdurante sottrazione all'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] aveva, tuttavia, respinto le richieste di estradizione inoltrate per la consegna.

La lunga latitanza e la mancanza di elementi che documentassero ogni forma di resipiscenza, poi, erano dati valorizzati nel giudizio espresso e che facevano ritenere, alla luce della gravità dei fatti, la pericolosità sociale dell'istante.

L'inquadramento degli eventi in un disegno di precisa eversione dell'ordine democratico supportava viepiù quella valutazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 296 cod. proc. pen. e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Le notifiche a Bergarnin erano state eseguite, seguendo il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., senza nessuna ricerca dell'interessato.

L'art. 296, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, che la dichiarazione di latitanza valga solo nel procedimento penale ove è stata dichiarata, con la conseguenza che si sarebbero dovute rinnovare le ricerche del condannato.

Del resto, il processo di cognizione e quello di sorveglianza sono 2giudizi distinti, con la conseguenza che la dichiarazione di latitanza pronunciata negli anni ottanta non poteva valere quaranta anni dopo nel giudizio di sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 296, comma 4, cod. proc. pen. la qualità di latitante permaneva finché la pena non si fosse estinta e la Corte d'assise di Milano, 1 111 maggio 2021, ne aveva dichiarato la prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità e l'inutilizzabilità di un atto processuale non allegato al fascicolo dalle parti.

Gran parte della motivazione si reggeva sul ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza della Corte d'assise che aveva dichiarato estinta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nell'omicidio del maresciallo Santoro.

Quanto scritto nel ricorso era divenuto ex se prova di quanto si affermava e in relazione all'atto non acquisito formalmente la difesa non aveva avuto possibilità di contestarne il contenuto.

Si era, dunque, al cospetto di una nullità o di una inutilizzabilità del relativo contenuto.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 103 cod. pen. oltre al vizio di motivazione, osservando il ricorrente che la richiesta di dichiarare la delinquenza abituale era stata formulata in modo strumentale.

Ciò per evitare che, attraverso l'anzidetta dichiarazione, si potesse addivenire alla affermazione dell'estinzione della pena per prescrizione.

Del resto, la declaratoria di abitualità non era consentita quando avesse fatto difetto il requisito della pericolosità sociale attuale del condannato.

Non erano, invero, sufficienti allo scopo i semplici precedenti a carico, ma occorrevano elementi tali da dimostrare la dedizione al delitto e il ricavo da esso di almeno una parte dei guadagni.

La dichiarazione di abitualità nel reato è stata pronunciata, si lamenta, sulla base delle informazioni raccolte presso gli organi di polizia e tenendo presenti i reati commessi tra il 1975 e il 1981.

Le stesse note citate dagli organi inquirenti hanno evidenziato che (Digos della Questura di Milano del 15 marzo 2021) [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile dal 1980, con la conseguenza che mancavano elementi che potessero attestare un legame con ambienti terroristici ed eversivi.

Egualmente la Divisione anticrimine di Milano nella nota dell'il marzo 2011, aveva condiviso quel ragionamento e la Questura di Bologna (in data 12 marzo 2021) lo aveva annoverato quale militante di "prima linea", sottolineando la mancanza di elementi che potessero indurre a ritenere un abbandono delle scelte di vita del passato.

Anche il periodo trascorso in [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto la commissione di reati da parte di [OSCURATO:PERSONA].

La stessa sentenza emessa dalla Corte d'assise di 3Milano il 13 dicembre 1988 aveva ricostruito e giudicato i "PAC", riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di "moderazione", senza indicarlo come ideologo, ruolo che gli aveva attribuito il Tribunale di sorveglianza.

Egli, piuttosto, si era contraddistinto per una posizione di minore rilevanza rispetto a quella di Battisti e di Cavallina.

In questa logica gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in funzione di una dissociazione, di fatto non rilevante ai fini della legge premiale, ma ai soli fini della concessione delle circostanze anzidette. [OSCURATO:PERSONA], durante i quaranta anni di permanenza in [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso reati; aveva svolto attività lavorativa presso studi legali e, studiando, aveva realizzato la traduzione di diversi libri.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art 102 cod. pen.

Non avendo a disposizione il Tribunale di sorveglianza elementi cui ancorare il giudizio attraverso il richiamo all'art. 103 cod. pen. si è fatto riferimento all'art. 102 cod. pen. e ciò nonostante non vi fosse il richiamo nella richiesta del P.M.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 202, 203 e 216 cod. pen.

La questione posta era relativa allo spazio dedicato dal Tribunale di sorveglianza per respingere l'appello sulla misura di sicurezza della casa di lavoro.

L'impossibilità di dichiarare l'istante delinquente abituale faceva venir meno anche la possibilità di applicare a suo carico la misura di sicurezza.

Non sarebbe stato praticabile, invero, un giudizio prognostico negativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo si risolve nella proposizione di argomenti sostanzialmente già sottoposti al [OSCURATO:PERSONA] di merito che li ha disattesi, affrontandoli con una motivazione immune da censure.

Esclude, invero, il Tribunale di sorveglianza la violazione degli artt. 5 e 6 Cedu, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Emerge, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, la pacifica condizione di latitante di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente legittimità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.

Non vale il richiamo alla tutela del diritto alla libertà in relazione a quello di essere informato dell'accusa.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, in particolare, che il quadro normativo di riferimento, in materia di notifica alle persone, siano assenti, reperibili o irreperibili ovvero latitanti assicura tutela piena 4anche attraverso la notifica al difensore nei casi contemplati dall'art. 165 cod. proc. pen.

In un contesto siffatto, in cui il modello processuale, al momento della celebrazione del giudizio di merito, era diverso (anteriormente al d.p.r. 22 settembre 1988, nr. 447), il verbale di vane ricerche era presente in tutti i fascicoli processuali e la latitanza si protraeva da diversi anni, non permettendo [OSCURATO:PERSONA] nessuna modalità di attuazione della giurisdizione nei suoi confronti, cui si sottraeva almeno dal 1980.

La Corte d'assise di Milano, del resto, aveva dichiarato l'estinzione della pena per prescrizione, ma anche in questa ipotesi non era preclusa la possibilità di applicare la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 205, comma 2, n. 3 cod. pen., norma che prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate in ogni tempo e su cui è ininfluente l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 210, comma 2, cod. pen..

Da quanto premesso deriva la correttezza del ragionamento operato dal Tribunale di sorveglianza e la mancata correlazione del ricorso con la specifica motivazione resa sulla questione, con la conseguenza che il motivo va respinto.

2. Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi e svolgendo aspetti essenzialmente di merito.

Si deve premettere quanto segue.

2.1. La dichiarazione di abitualità si fonda, in primo luogo, sulla duplice condanna per fatti non colposi, cui segue almeno una condanna ulteriore per un delitto non colposo nei casi in cui il giudice ritenga che, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., della gravità dei fatti e del tempo in cui sono stati commessi, il soggetto sia dedito al delitto.

Da ciò discende che sull'abitualità non incide necessariamente la circostanza che la condanna riportata sia legata a un fatto recente.

L'abitualità nel delitto ha natura ricognitiva di uno status esistente e si collega, indubbiamente, a una attuale e concreta pericolosità sociale.

Di conseguenza, non soddisferebbe il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limitasse alla apodittica presupposizione delle condizioni di cui all'art. 102 cod. pen., richiamando in maniera generica i numerosi e gravi precedenti penali del soggetto interessato, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 1917 del 04/05/1992, Rv. 191034).

In altri termini, l'istituto, pur presupponendo la recidiva, non è a questa assimilabile; essa, invero, realizza un particolare status del reo strettamente collegato e dipendente dalla sua verificata permanente pericolosità.

Perciò, quando anche essa abitualità sia stata ritenuta, non è 5consentito che permanga in caso di insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale.

E, in proposito, deve ricordarsi come il venir meno di tutte le presunzioni di pericolosità sociale debba ormai considerarsi come epilogo necessario del ciclo di revisione della obbligatoria applicazione delle misure di sicurezza sulla base di presunzioni legali, che avevano avuto inizio con le significative pronunzie n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 della Corte Costituzionale.

Pertanto, l'abitualità nel delitto va ritenuta una qualità e un modo di essere del soggetto, che, da un lato, si incentra sulla probabilità che il singolo commetta nuovi reati, in una dimensione prognostico-preventiva, i cui parametri valutativi si proiettano nel futuro e, dall'altro, non può prescindere da una verifica retrospettiva, che tenga conto dei precedenti, della gravità dei reati e della storia personale del soggetto.

2.2. Non sono risolutivi i rilievi sulla prescrizione della pena, in funzione della applicazione della misura di sicurezza, né quelli relativi alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 13 dicembre 1988 e alla diversità di ruolo di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai ruoli di Cavallina e Battisti, aspetti su cui anche si intrattiene il ricorso, trattandosi, in buona parte, di questioni di merito.

Su di esse si registra una risposta congrua da parte del Tribunale di sorveglianza, che rende la decisione immune da censure.

Sulla prescrizione della pena si è sottolineato come essa non determini, secondo quanto si è già osservato, una preclusione per la possibilità di applicare la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 205, comma 2, n. 3 cod. pen.

La disposizione, invero, prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate in ogni tempo e su di esse è, perciò, ininfluente l'estinzione della pena, secondo il disposto dell'art. 210, comma 2, cod. pen..

Gli altri aspetti anche sono correttamente affrontati nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto dai giudici di merito, è stato un ideologo apicale dell'associazione eversiva che ha dimostrato di non aver rielaborato né rinnegato il suo passato e di non aver intrapreso alcuna iniziativa positivamente valutabile, tra l'altro, verso i parenti delle vittime.

Egli è rimasto legato culturalmente, dunque, all'azione di contestazione eversiva armata posta in essere, storicamente, lasciando immutato il rischio di rinnovazione delle condotte devianti e contro l'Istituzione statuale.

Né alla luce dei dati premessi valgono le critiche rivolte alle conclusioni cui si è pervenuti nei giudizi di merito, per sostenere che non vi sarebbe stato il ruolo 6di un fondatore o di un ideologo dei nuclei terroristici di estrema sinistra, cui si è fatto riferimento.

2.3. Si è spiegato nell'ordinanza impugnata perché non si potesse dare prevalenza agli elementi introdotti dalla difesa, trattandosi di dichiarazioni essenzialmente provenienti da soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità sarebbe stato lecito dubitare.

Il Tribunale di sorveglianza ha anche sottolineato come non rispondesse alla realtà un allontanamento dall'ambito in cui erano maturati quei fatti (almeno dal 1980) avendo egli commesso altri reati nel 1981, con finalità di terrorismo e con la conseguenza che neppure l'elemento segnalato costituiva dato per inferire una revisione critica del passato, là dove [OSCURATO:PERSONA], sfruttando anche in parte la dottrina Mitterand, aveva continuato a reiterare una condotta volta a non riconoscere la pretesa punitiva statuale e a sottrarsi alla giurisdizione dello Stato italiano.

Il provvedimento impugnato ha, poi, affrontato la questione dell'età del ricorrente e ha osservato che essa si sarebbe dovuta collegare necessariamente al ruolo di ideologo del nucleo armato, ruolo che prescindeva dall'età anagrafica e che competeva a un soggetto che, oltre a non aver negato il suo passato, non aveva neppure dimostrato di aver ripudiato la sua storia, gli scopi e le modalità di esecuzione di un programma delittuoso finalizzato all'eversione dell'ordine democratico.

Questo aspetto era rilevante, secondo i giudici di merito, al fine di ritenere che, pur alla luce del decorso di decine di anni dai fatti, si postulava ancora in capo al ricorrente una pericolosità sociale attuale.

Né l'atteggiamento verso i parenti delle vittime, né il comportamento tenuto, decidendo di non avvalersi della legislazione premiale, per avviarsi a un processo di dissociazione serio, erano idonei a fungere da elementi validi per inferire l'insussistenza della condizione di abitualità nel delitto.

La condotta tenuta in [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, non dimostra, osserva correttamente il Tribunale di sorveglianza, una condizione d'assenza di pericolosità.

Si era, invero, annotato che egli era stato mantenuto prima dalla compagna e, poi, dalla moglie, con la conseguenza che non aveva necessità di reperire fonti di reddito illecite o di denaro elargito da parte di soggetti compiacenti che ne favorissero la permanenza all'estero, in elusione dell'esecuzione delle condanne inflittegli in Italia.

L'arresto iniziale di [OSCURATO:PERSONA] era, poi, avvenuto, a fini estradizionali, in [OSCURATO:PERSONA], per dieci mandati di cattura e per altrettanti mandati di arresto, il 26 settembre 1985; era seguita la sua scarcerazione il 19 marzo 1986 e la sottrazione agli obblighi giudiziari imposti ne aveva determinato il nuovo arresto e 7il successivo 28 marzo 1990 (dopo la spontanea costituzione) era stata ufficializzata la mancata concessione dell'estradizione, con conseguente definitiva sua scarcerazione.

Questo iter giudiziario aveva, in definitiva, agevolato la sua sottrazione agli obblighi che aveva nei confronti dello Stato italiano e gli aveva permesso di sottrarsi alla relativa giurisdizione, agevolandone la permanenza all'estero.

2.4. Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, ritenuto che tutti gli elementi segnalati attestassero una mancanza di presa di coscienza del disvalore degli atti compiuti e costituissero indice della pericolosità attuale del condannato con conseguente rischio di recidiva, nel caso in cui [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in condizioni politico-sociali non condivise, a prescindere dall'età anagrafica dell'istante anzidetto.

I rilievi sviluppati nei motivi di ricorso sono, pertanto, volti essenzialmente a dare una lettura alternativa dei fatti, secondo un ragionamento inammissibile in sede di legittimità.

Ciò specie a fronte della motivazione resa e della correttezza del ragionamento svolto che ha ritenuto esistenti i presupposti di applicazione della misura di sicurezza, come forma di controllo della pericolosità sociale in ragione della ritenuta condizione di delinquenza abituale.

Ricorreva, invero, la condizione indicata esistendo tutti i presupposti per la sua dichiarazione e a prescindere dagli spazi temporali in cui si erano consumati i fatti.

Si trattava di delitti mossi dal fine eversivo che avevano attuato azioni violente, fino a giungere alla eliminazione fisica di soggetti appartenenti alle istituzioni statali, in funzione di una lotta armata orientata ideologicamente e proiettata all'eversione con metodo terroristico.

Si comprende, dunque, la ragione per la quale azioni siffatte, unite alla mancanza di ogni rielaborazione dei fatti e alla assenza di forme di confronto con le vittime e i relativi parenti attualizzavano gli eventi pur a fronte della collocazione storica dei fatti.

Emergeva, piuttosto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente aveva valorizzato la sua posizione e si era schierato a supportare la tesi della sussistenza dell'abitualità a delinquere forma di pericolosità esistente in ragione dei delitti commessi e della mancanza di elementi positivi di resipiscenza.

Ai fini della dichiarazione d'abitualità nel reato ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA] è richiesto l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla valutazione complessiva della condotta da lui tenuta senza che rilevino termini o periodi prefissati entro i quali siano stati commessi i reati, nonché della qualità dei 8fatti commessi e dei beni giuridici offesi, elementi tutti che, insieme con la reiterazione delle condotte illecite, sono indicativi della pervicacia del reo nel delinquere. (Sez. 1, n. 14508 del 05/03/2009, Bifulco, Rv. 243146; Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Cataldo e altri, Rv. 270289; Sez. 1, n. 5643 del 22/12/1993 Cc. (dep. 22/2/1994), Pistillo, Rv. 196549).

2.5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo correttamente messo in luce, nella prospettiva di cui all'art. 103 cod. pen., i precedenti penali, nonché la sussistenza all'attualità della pericolosità sociale, desumibile dalla consumazione dei reati, per i quali era stata richiesta estradizione del ricorrente e dal persistere di un atteggiamento antidoveroso verso le vittime e i parenti che dava conto in una logica di proiezione verso l'attualità che [OSCURATO:PERSONA] non avesse rinnegato i delitti commessi, né avesse preso le distanze dai fini di eversione democratica che avevano sorretto la spinta a delinquere, così rinnovando il pericolo di recidiva, in ragione dell'ideologia politica che aveva guidato la commissione dei fatti.

Né a conclusione diversa si sarebbe potuti pervenire, valorizzando il puro decorso del tempo, senza disporre di elementi concreti che dessero conto del superamento certo di un rischio di reiterazione di fatti illeciti.

Il ricorso va respinto.

Al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iOVI.4.49 Udeiltdba a- -e- C,21.4.0hie lette/s~ le conclusioni del PG1.1)c is eittO oleCIA;a~-[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza lo ha dichiarato delinquente abituale e gli ha applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha posto a fondamento della decisione i gravi precedenti penali e, tra gli altri: - il concorso dell'istante nel duplice omicidio di rappresentanti delle Istituzioni (un appartenente alla polizia di Stato, l'agente [OSCURATO:PERSONA] e il comandante della Polizia penitenziaria, Santoro); - la partecipazione a banda armata, con concorso nei delitti di rapina, lesioni ed evasione; - la sua latitanza dal 1980 con trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] e la volontaria sottrazione all'esecuzione delle pene a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come ideologo del gruppo eversivo di estrema sinistra "P.A.C." (proletari armati per il comunismo) e come aderente ad analoga associazione nota come "prima linea". Arrestato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1980, era stato posto in regime di libertà vigilata; da allora si era reso latitante, in perdurante sottrazione all'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] aveva, tuttavia, respinto le richieste di estradizione inoltrate per la consegna. La lunga latitanza e la mancanza di elementi che documentassero ogni forma di resipiscenza, poi, erano dati valorizzati nel giudizio espresso e che facevano ritenere, alla luce della gravità dei fatti, la pericolosità sociale dell'istante. L'inquadramento degli eventi in un disegno di precisa eversione dell'ordine democratico supportava viepiù quella valutazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 296 cod. proc. pen. e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Le notifiche a Bergarnin erano state eseguite, seguendo il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., senza nessuna ricerca dell'interessato. L'art. 296, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, che la dichiarazione di latitanza valga solo nel procedimento penale ove è stata dichiarata, con la conseguenza che si sarebbero dovute rinnovare le ricerche del condannato. Del resto, il processo di cognizione e quello di sorveglianza sono 2giudizi distinti, con la conseguenza che la dichiarazione di latitanza pronunciata negli anni ottanta non poteva valere quaranta anni dopo nel giudizio di sorveglianza. Ai sensi dell'art. 296, comma 4, cod. proc. pen. la qualità di latitante permaneva finché la pena non si fosse estinta e la Corte d'assise di Milano, 1 111 maggio 2021, ne aveva dichiarato la prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità e l'inutilizzabilità di un atto processuale non allegato al fascicolo dalle parti. Gran parte della motivazione si reggeva sul ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza della Corte d'assise che aveva dichiarato estinta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nell'omicidio del maresciallo Santoro. Quanto scritto nel ricorso era divenuto ex se prova di quanto si affermava e in relazione all'atto non acquisito formalmente la difesa non aveva avuto possibilità di contestarne il contenuto. Si era, dunque, al cospetto di una nullità o di una inutilizzabilità del relativo contenuto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 103 cod. pen. oltre al vizio di motivazione, osservando il ricorrente che la richiesta di dichiarare la delinquenza abituale era stata formulata in modo strumentale. Ciò per evitare che, attraverso l'anzidetta dichiarazione, si potesse addivenire alla affermazione dell'estinzione della pena per prescrizione. Del resto, la declaratoria di abitualità non era consentita quando avesse fatto difetto il requisito della pericolosità sociale attuale del condannato. Non erano, invero, sufficienti allo scopo i semplici precedenti a carico, ma occorrevano elementi tali da dimostrare la dedizione al delitto e il ricavo da esso di almeno una parte dei guadagni. La dichiarazione di abitualità nel reato è stata pronunciata, si lamenta, sulla base delle informazioni raccolte presso gli organi di polizia e tenendo presenti i reati commessi tra il 1975 e il 1981. Le stesse note citate dagli organi inquirenti hanno evidenziato che (Digos della Questura di Milano del 15 marzo 2021) [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile dal 1980, con la conseguenza che mancavano elementi che potessero attestare un legame con ambienti terroristici ed eversivi. Egualmente la Divisione anticrimine di Milano nella nota dell'il marzo 2011, aveva condiviso quel ragionamento e la Questura di Bologna (in data 12 marzo 2021) lo aveva annoverato quale militante di "prima linea", sottolineando la mancanza di elementi che potessero indurre a ritenere un abbandono delle scelte di vita del passato. Anche il periodo trascorso in [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto la commissione di reati da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La stessa sentenza emessa dalla Corte d'assise di 3Milano il 13 dicembre 1988 aveva ricostruito e giudicato i "PAC", riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di "moderazione", senza indicarlo come ideologo, ruolo che gli aveva attribuito il Tribunale di sorveglianza. Egli, piuttosto, si era contraddistinto per una posizione di minore rilevanza rispetto a quella di Battisti e di Cavallina. In questa logica gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in funzione di una dissociazione, di fatto non rilevante ai fini della legge premiale, ma ai soli fini della concessione delle circostanze anzidette. [OSCURATO:PERSONA], durante i quaranta anni di permanenza in [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso reati; aveva svolto attività lavorativa presso studi legali e, studiando, aveva realizzato la traduzione di diversi libri. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art 102 cod. pen. Non avendo a disposizione il Tribunale di sorveglianza elementi cui ancorare il giudizio attraverso il richiamo all'art. 103 cod. pen. si è fatto riferimento all'art. 102 cod. pen. e ciò nonostante non vi fosse il richiamo nella richiesta del P.M. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 202, 203 e 216 cod. pen. La questione posta era relativa allo spazio dedicato dal Tribunale di sorveglianza per respingere l'appello sulla misura di sicurezza della casa di lavoro. L'impossibilità di dichiarare l'istante delinquente abituale faceva venir meno anche la possibilità di applicare a suo carico la misura di sicurezza. Non sarebbe stato praticabile, invero, un giudizio prognostico negativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo si risolve nella proposizione di argomenti sostanzialmente già sottoposti al [OSCURATO:PERSONA] di merito che li ha disattesi, affrontandoli con una motivazione immune da censure. Esclude, invero, il Tribunale di sorveglianza la violazione degli artt. 5 e 6 Cedu, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Emerge, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, la pacifica condizione di latitante di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente legittimità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. Non vale il richiamo alla tutela del diritto alla libertà in relazione a quello di essere informato dell'accusa. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, in particolare, che il quadro normativo di riferimento, in materia di notifica alle persone, siano assenti, reperibili o irreperibili ovvero latitanti assicura tutela piena 4anche attraverso la notifica al difensore nei casi contemplati dall'art. 165 cod. proc. pen. In un contesto siffatto, in cui il modello processuale, al momento della celebrazione del giudizio di merito, era diverso (anteriormente al d.p.r. 22 settembre 1988, nr. 447), il verbale di vane ricerche era presente in tutti i fascicoli processuali e la latitanza si protraeva da diversi anni, non permettendo [OSCURATO:PERSONA] nessuna modalità di attuazione della giurisdizione nei suoi confronti, cui si sottraeva almeno dal 1980. La Corte d'assise di Milano, del resto, aveva dichiarato l'estinzione della pena per prescrizione, ma anche in questa ipotesi non era preclusa la possibilità di applicare la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 205, comma 2, n. 3 cod. pen., norma che prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate in ogni tempo e su cui è ininfluente l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 210, comma 2, cod. pen.. Da quanto premesso deriva la correttezza del ragionamento operato dal Tribunale di sorveglianza e la mancata correlazione del ricorso con la specifica motivazione resa sulla questione, con la conseguenza che il motivo va respinto. 2. Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi e svolgendo aspetti essenzialmente di merito. Si deve premettere quanto segue. 2.1. La dichiarazione di abitualità si fonda, in primo luogo, sulla duplice condanna per fatti non colposi, cui segue almeno una condanna ulteriore per un delitto non colposo nei casi in cui il giudice ritenga che, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., della gravità dei fatti e del tempo in cui sono stati commessi, il soggetto sia dedito al delitto. Da ciò discende che sull'abitualità non incide necessariamente la circostanza che la condanna riportata sia legata a un fatto recente. L'abitualità nel delitto ha natura ricognitiva di uno status esistente e si collega, indubbiamente, a una attuale e concreta pericolosità sociale. Di conseguenza, non soddisferebbe il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limitasse alla apodittica presupposizione delle condizioni di cui all'art. 102 cod. pen., richiamando in maniera generica i numerosi e gravi precedenti penali del soggetto interessato, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 1917 del 04/05/1992, Rv. 191034). In altri termini, l'istituto, pur presupponendo la recidiva, non è a questa assimilabile; essa, invero, realizza un particolare status del reo strettamente collegato e dipendente dalla sua verificata permanente pericolosità. Perciò, quando anche essa abitualità sia stata ritenuta, non è 5consentito che permanga in caso di insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale. E, in proposito, deve ricordarsi come il venir meno di tutte le presunzioni di pericolosità sociale debba ormai considerarsi come epilogo necessario del ciclo di revisione della obbligatoria applicazione delle misure di sicurezza sulla base di presunzioni legali, che avevano avuto inizio con le significative pronunzie n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 della Corte Costituzionale. Pertanto, l'abitualità nel delitto va ritenuta una qualità e un modo di essere del soggetto, che, da un lato, si incentra sulla probabilità che il singolo commetta nuovi reati, in una dimensione prognostico-preventiva, i cui parametri valutativi si proiettano nel futuro e, dall'altro, non può prescindere da una verifica retrospettiva, che tenga conto dei precedenti, della gravità dei reati e della storia personale del soggetto. 2.2. Non sono risolutivi i rilievi sulla prescrizione della pena, in funzione della applicazione della misura di sicurezza, né quelli relativi alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 13 dicembre 1988 e alla diversità di ruolo di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai ruoli di Cavallina e Battisti, aspetti su cui anche si intrattiene il ricorso, trattandosi, in buona parte, di questioni di merito. Su di esse si registra una risposta congrua da parte del Tribunale di sorveglianza, che rende la decisione immune da censure. Sulla prescrizione della pena si è sottolineato come essa non determini, secondo quanto si è già osservato, una preclusione per la possibilità di applicare la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 205, comma 2, n. 3 cod. pen. La disposizione, invero, prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate in ogni tempo e su di esse è, perciò, ininfluente l'estinzione della pena, secondo il disposto dell'art. 210, comma 2, cod. pen.. Gli altri aspetti anche sono correttamente affrontati nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto dai giudici di merito, è stato un ideologo apicale dell'associazione eversiva che ha dimostrato di non aver rielaborato né rinnegato il suo passato e di non aver intrapreso alcuna iniziativa positivamente valutabile, tra l'altro, verso i parenti delle vittime. Egli è rimasto legato culturalmente, dunque, all'azione di contestazione eversiva armata posta in essere, storicamente, lasciando immutato il rischio di rinnovazione delle condotte devianti e contro l'Istituzione statuale. Né alla luce dei dati premessi valgono le critiche rivolte alle conclusioni cui si è pervenuti nei giudizi di merito, per sostenere che non vi sarebbe stato il ruolo 6di un fondatore o di un ideologo dei nuclei terroristici di estrema sinistra, cui si è fatto riferimento. 2.3. Si è spiegato nell'ordinanza impugnata perché non si potesse dare prevalenza agli elementi introdotti dalla difesa, trattandosi di dichiarazioni essenzialmente provenienti da soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità sarebbe stato lecito dubitare. Il Tribunale di sorveglianza ha anche sottolineato come non rispondesse alla realtà un allontanamento dall'ambito in cui erano maturati quei fatti (almeno dal 1980) avendo egli commesso altri reati nel 1981, con finalità di terrorismo e con la conseguenza che neppure l'elemento segnalato costituiva dato per inferire una revisione critica del passato, là dove [OSCURATO:PERSONA], sfruttando anche in parte la dottrina Mitterand, aveva continuato a reiterare una condotta volta a non riconoscere la pretesa punitiva statuale e a sottrarsi alla giurisdizione dello Stato italiano. Il provvedimento impugnato ha, poi, affrontato la questione dell'età del ricorrente e ha osservato che essa si sarebbe dovuta collegare necessariamente al ruolo di ideologo del nucleo armato, ruolo che prescindeva dall'età anagrafica e che competeva a un soggetto che, oltre a non aver negato il suo passato, non aveva neppure dimostrato di aver ripudiato la sua storia, gli scopi e le modalità di esecuzione di un programma delittuoso finalizzato all'eversione dell'ordine democratico. Questo aspetto era rilevante, secondo i giudici di merito, al fine di ritenere che, pur alla luce del decorso di decine di anni dai fatti, si postulava ancora in capo al ricorrente una pericolosità sociale attuale. Né l'atteggiamento verso i parenti delle vittime, né il comportamento tenuto, decidendo di non avvalersi della legislazione premiale, per avviarsi a un processo di dissociazione serio, erano idonei a fungere da elementi validi per inferire l'insussistenza della condizione di abitualità nel delitto. La condotta tenuta in [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, non dimostra, osserva correttamente il Tribunale di sorveglianza, una condizione d'assenza di pericolosità. Si era, invero, annotato che egli era stato mantenuto prima dalla compagna e, poi, dalla moglie, con la conseguenza che non aveva necessità di reperire fonti di reddito illecite o di denaro elargito da parte di soggetti compiacenti che ne favorissero la permanenza all'estero, in elusione dell'esecuzione delle condanne inflittegli in Italia. L'arresto iniziale di [OSCURATO:PERSONA] era, poi, avvenuto, a fini estradizionali, in [OSCURATO:PERSONA], per dieci mandati di cattura e per altrettanti mandati di arresto, il 26 settembre 1985; era seguita la sua scarcerazione il 19 marzo 1986 e la sottrazione agli obblighi giudiziari imposti ne aveva determinato il nuovo arresto e 7il successivo 28 marzo 1990 (dopo la spontanea costituzione) era stata ufficializzata la mancata concessione dell'estradizione, con conseguente definitiva sua scarcerazione. Questo iter giudiziario aveva, in definitiva, agevolato la sua sottrazione agli obblighi che aveva nei confronti dello Stato italiano e gli aveva permesso di sottrarsi alla relativa giurisdizione, agevolandone la permanenza all'estero. 2.4. Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, ritenuto che tutti gli elementi segnalati attestassero una mancanza di presa di coscienza del disvalore degli atti compiuti e costituissero indice della pericolosità attuale del condannato con conseguente rischio di recidiva, nel caso in cui [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in condizioni politico-sociali non condivise, a prescindere dall'età anagrafica dell'istante anzidetto. I rilievi sviluppati nei motivi di ricorso sono, pertanto, volti essenzialmente a dare una lettura alternativa dei fatti, secondo un ragionamento inammissibile in sede di legittimità. Ciò specie a fronte della motivazione resa e della correttezza del ragionamento svolto che ha ritenuto esistenti i presupposti di applicazione della misura di sicurezza, come forma di controllo della pericolosità sociale in ragione della ritenuta condizione di delinquenza abituale. Ricorreva, invero, la condizione indicata esistendo tutti i presupposti per la sua dichiarazione e a prescindere dagli spazi temporali in cui si erano consumati i fatti. Si trattava di delitti mossi dal fine eversivo che avevano attuato azioni violente, fino a giungere alla eliminazione fisica di soggetti appartenenti alle istituzioni statali, in funzione di una lotta armata orientata ideologicamente e proiettata all'eversione con metodo terroristico. Si comprende, dunque, la ragione per la quale azioni siffatte, unite alla mancanza di ogni rielaborazione dei fatti e alla assenza di forme di confronto con le vittime e i relativi parenti attualizzavano gli eventi pur a fronte della collocazione storica dei fatti. Emergeva, piuttosto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente aveva valorizzato la sua posizione e si era schierato a supportare la tesi della sussistenza dell'abitualità a delinquere forma di pericolosità esistente in ragione dei delitti commessi e della mancanza di elementi positivi di resipiscenza. Ai fini della dichiarazione d'abitualità nel reato ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA] è richiesto l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla valutazione complessiva della condotta da lui tenuta senza che rilevino termini o periodi prefissati entro i quali siano stati commessi i reati, nonché della qualità dei 8fatti commessi e dei beni giuridici offesi, elementi tutti che, insieme con la reiterazione delle condotte illecite, sono indicativi della pervicacia del reo nel delinquere. (Sez. 1, n. 14508 del 05/03/2009, Bifulco, Rv. 243146; Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Cataldo e altri, Rv. 270289; Sez. 1, n. 5643 del 22/12/1993 Cc. (dep. 22/2/1994), Pistillo, Rv. 196549). 2.5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo correttamente messo in luce, nella prospettiva di cui all'art. 103 cod. pen., i precedenti penali, nonché la sussistenza all'attualità della pericolosità sociale, desumibile dalla consumazione dei reati, per i quali era stata richiesta estradizione del ricorrente e dal persistere di un atteggiamento antidoveroso verso le vittime e i parenti che dava conto in una logica di proiezione verso l'attualità che [OSCURATO:PERSONA] non avesse rinnegato i delitti commessi, né avesse preso le distanze dai fini di eversione democratica che avevano sorretto la spinta a delinquere, così rinnovando il pericolo di recidiva, in ragione dell'ideologia politica che aveva guidato la commissione dei fatti. Né a conclusione diversa si sarebbe potuti pervenire, valorizzando il puro decorso del tempo, senza disporre di elementi concreti che dessero conto del superamento certo di un rischio di reiterazione di fatti illeciti. Il ricorso va respinto. Al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris