Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:161
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004CJ0065_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C‑65/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 141 EA, proposto il 13 febbraio 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström van Lier e dal sig. J. Grunwald, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalle sig.re C. Jackson e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dai sigg. D. Wyatt, QC, e S. Tromans, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues ed E. Puisais nonché dalla sig.ra C. Jurgensen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), K. Lenaerts ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 13 ottobre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo provveduto alla previa informazione della popolazione esposta alle eventuali conseguenze di un’emergenza radioattiva in ordine al piano di emergenza locale esistente a Gibilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
2. Gli artt. 30 EA e 31 EA prevedono l’istituzione nella Comunità europea di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
3. Adottata sulla base dell’art. 31 del Trattato CEEA, la direttiva si propone, a termini dell’art. 1 della medesima, di «definire, a livello comunitario, obiettivi comuni circa le misure e procedure di informazione della popolazione volte a rafforzare la protezione sanitaria operativa di quest’ultima per i casi di emergenza radioattiva».
4. L’art. 5 della direttiva così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva.
(…)
3. Le informazioni sono comunicate alla popolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.
(…)».
La fase precontenziosa del procedimento
5. Nel corso dell’anno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una serie di denunce relative a lavori di riparazione effettuati nel porto di Gibilterra, dal mese di maggio di tale anno, sul sottomarino a propulsione nucleare delle forze navali del [OSCURATO:PERSONA] «Tireless» a seguito di un incidente al reattore nucleare del medesimo.
6. Con lettera 10 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle le informazioni fornite alla popolazione in ordine ai provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nonché in merito al comportamento che essa avrebbe dovuto tenere in caso di emergenza radioattiva.
7. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta del 14 novembre 2000 le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sostenevano che il Trattato CEEA non si applica alle utilizzazioni dell’energia nucleare a scopi militari. Tuttavia, esse facevano presente l’esistenza di un piano di intervento per la zona di Gibilterra, denominato [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «Gibpubsafe»), consultabile presso la biblioteca pubblica di Gibilterra.
8. Ritenendo che il Gibpubsafe non fosse conforme alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA], in data 21 marzo 2002, una lettera di diffida, facendo ivi presente, segnatamente, che, quanto alle modalità di informazione preventiva della popolazione esposta alle eventuali conseguenze di un’emergenza radioattiva, la semplice messa a disposizione del Gibpubsafe in una biblioteca pubblica non poteva essere considerata quale soddisfacente trasposizione della direttiva.
9. Le autorità del [OSCURATO:PERSONA] replicavano a tale lettera di diffida con comunicazione del 17 maggio 2002 in cui si limitavano a sviluppare i motivi per i quali esse ritenevano che le attività connesse ai sistemi di propulsione nucleare di apparecchi militari non ricadessero nei compiti affidati alla [OSCURATO:PERSONA] dal Trattato CEEA.
10. Nel parere motivato notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 23 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] affermava, segnatamente, che il titolo II, capo terzo, del Trattato CEEA non esclude le radiazioni ionizzanti risultanti da attività militari ed invitava le autorità del detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale avviso entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
11. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta del 20 dicembre 2002 al detto parere, le autorità medesime insistevano sulla loro posizione, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
12. Con ordinanza del presidente della Corte 16 giugno 2004 veniva ammesso l’intervento della Repubblica francese a sostegno del [OSCURATO:PERSONA].
13. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
– dichiarare che, non avendo preventivamente informato la popolazione esposta alle eventuali conseguenze di un’emergenza radioattiva in ordine al piano di intervento urgente locale esistente a Gibilterra, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva, e
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese chiedono il rigetto del ricorso e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sul ricorso
15. Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che, a seguito dell’immobilizzazione, a fini di riparazione, del sottomarino a propulsione nucleare delle forze navali del [OSCURATO:PERSONA] «Tireless» nel porto di Gibilterra, avvenuta nel maggio del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al governo del [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle le informazioni fornite alla popolazione in ordine ai provvedimenti di protezione sanitaria applicabili in caso di emergenza radioattiva, ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva.
16. La questione se gli impieghi militari dell’energia nucleare possano ricadere nella sfera di applicazione del Trattato CEEA è stata già risolta dalla Corte con la sentenza 12 aprile 2005, causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2477).
17. In tale sentenza la Corte ha anzitutto rilevato che varie disposizioni del Trattato CEEA conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] poteri considerevoli che le permettono di intervenire attivamente, per via normativa o sotto forma di pareri contenenti decisioni individuali, in diversi settori di attività attinenti, nella Comunità, all’uso dell’energia nucleare. A titolo esemplificativo la Corte ha menzionato, oltre alle disposizioni di cui al titolo II, capo terzo, del detto Trattato, relative alla protezione sanitaria, in particolare gli artt. 34 EA, 35 EA e 37 EA, le disposizioni del capo primo del medesimo titolo II, relative allo sviluppo della ricerca, sottolineando che il tenore di tali disposizioni non precisa in alcun modo se le attività ivi disciplinate siano esclusivamente civili (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] unito, citata supra, punto 35).
18. La Corte ha inoltre rilevato che l’applicazione di tali disposizioni alle installazioni, ai programmi di ricerca ed alle altre attività militari potrebbe essere di natura tale da compromettere interessi essenziali della difesa nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 36).
19. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che, considerata l’assenza nel Trattato CEEA di qualsiasi deroga che fissi le modalità secondo le quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero autorizzati ad invocare ed a proteggere tali interessi essenziali, le attività ricomprese nel settore militare sfuggono all’ambito di applicazione del Trattato medesimo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 36).
20. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la causa in esame e quella da cui è scaturita la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sollevano la stessa questione giuridica.
21. Tuttavia, all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a fornire alle rispettive popolazioni con riguardo ai provvedimenti di protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva, a termini dell’art. 5 della direttiva, ricadrebbero nella sfera della protezione civile, e non nel settore militare. L’applicabilità di tale direttiva non sarebbe quindi idonea a ledere gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] stessi.
22. Tale argomento non può essere accolto.
23. Infatti, è pacifico che, nella specie, la fonte dell’energia nucleare è di origine militare.
24. Ammettere che, in una fattispecie di tal genere, l’obbligo previsto all’art. 5 della direttiva si applichi nondimeno agli [OSCURATO:PERSONA] membri significherebbe riconoscere alle disposizioni del Trattato CEEA in materia di protezione sanitaria e, in particolare, all’art. 31 EA, che costituisce il fondamento della detta direttiva, una sfera di applicazione diversa da quella delle altre disposizioni del Trattato medesimo.
25. Pertanto, l’applicabilità delle disposizioni di tale Trattato alle attività ricomprese nel settore militare dipenderebbe dalla natura e dalla portata degli obblighi che tali disposizioni impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Occorrerebbe quindi valutare, caso per caso, il pregiudizio che l’esecuzione di tali obblighi potrebbe arrecare agli interessi essenziali di difesa nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] medesimi.
26. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle proprie conclusioni, tale tesi è stata respinta dalla Corte nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, da tale sentenza emerge in termini del tutto chiari che l’impiego dell’energia nucleare a fini militari esula dalla sfera d’applicazione di tutte le disposizioni del Trattato CEEA e non solo di alcune di esse.
27. Atteso che la sfera di applicazione delle disposizioni di diritto secondario non può, a pena di nullità, eccedere quella del rispettivo fondamento normativo, l’inapplicabilità dell’art. 31 EA alle attività militari implica, giocoforza, l’inapplicabilità della direttiva alle dette attività.
28. Si deve tuttavia rammentare che tale rilievo non diminuisce affatto l’importanza cruciale che riveste l’obiettivo di proteggere la salute delle popolazioni e dell’ambiente contro i pericoli connessi all’impiego dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari. Nei limiti in cui il detto Trattato CEEA non fornisce alla Comunità uno strumento specifico per perseguire questo obiettivo, non si può escludere che misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni pertinenti del Trattato CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 44).
29. Ciò premesso, si deve dichiarare che, in occasione della riparazione di un sottomarino nucleare a propulsione nucleare, l’art. 5, n. 3, della direttiva non imponeva al [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di provvedere all’informazione della popolazione esposta alle eventuali conseguenze di un’emergenza radioattiva in merito ai provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili.
30. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinto.
Sulle spese
31. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento medesimo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.