CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 37592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che in data 11 ottobre 2022 la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi due di arresto e all'ammenda di euro 3.445,00 per il reato di cui agli artt. 31 e 44, comma 1, lett. b), DPR 380 del 2001. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Rilevato che la doglianza è inammissibile, poiché non è consentito in sede di legittimità chiedere che si rivalutino le risultanze probatorie che, in ogni caso, sono state puntualmente valutate dal giudice di merito. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. stante la gravità dei fatti, posto che l'opera abusiva ha determinato un consistente aumento della superficie, in ragione della prosecuzione della condotta antigiuridica anche successivamente all'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della pluralità degli interventi realizzati sul fabbricato e considerato che il ricorrente non ha proceduto alla demolizione dell'opera abusiva. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023