CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 02/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, del 26/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui è stata contesta la correttezza della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di truffa risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché contiene mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'irrilevanza della mancata presentazione del modello unico all'agenzia dell'entrate in quanto l'artificio era consistito proprio nella presentazione del documento falso, quale presupposto per accedere al finanziamento, nonché nella vendita dell'autovettura dopo il pagamento delle prime tre rate, per impedire alla società FCA bank di pignorarla); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]