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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22652/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15963/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], 161 Oggetto: tributi – ruolo – sottoscrizione – esclusione.

N.15963/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia n. 6788/45/16, depositata in data 14 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento con cui era stato disconosciuto un credito IVA , deducendo –per quanto qui ancora rileva – l’illegittimità del ruolo per essere stato sottoscritto da persona priva di delega.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la cartella è stat a sottoscritta da soggetto privo di delega.

In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che, ove la sottoscrizione sia apposta da un funzionario direttivo,occorre provare la delega del titolare dell’Ufficio, in quanto il possesso della qualifica non abilita la sottoscrizione.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motiv i , cui resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la cartella di pagamento per non avere l’Ufficio dimostrato il corretto esercizio del potere di firma da parte del sottoscrittore del ruolo.

Osserva parte ricorrente che la cartella è stata emessa ex art. 36 - bis d.P.

R . n. 600/1973 senza preventivo avviso di accertamento, per cui non può N.15963/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino essere richiamato l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che per la validità della cartella è sufficiente la riferibilità della stessa all’organo amministrativo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 21-septies e 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il potere sostitutivo del sottoscrittore del ruolo, facendo da ciò discendere la nullità della cartella.

Osserva parte ricorrente che la nullità dell’avviso di accertamento ricorre solo in caso di assenza della firma del capo ufficio o di altro funzionario delegato, laddove nel caso di specie il ruolo è stato sottoscritto dal Direttore della Direzione provinciale dell’agenzia di Milano II.

3. Il primo motivo è fondato, posto che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, di timbro o sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;tanto più che, a norma dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, va predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez.

V , 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez.

V, 5 dicembre 2014, n. 25773).

4. Analogamente, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione in caso di omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che N.15963/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino non può limitarsi a una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni; in ogni caso, la natura vincolata (anche) del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241 / 1990 (Cass., Sez.

V, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez.

V, 8 luglio 2021, n. 19405).

5. Non si applica, pertanto, alla cartella di pagamento la regola prevista per l’avviso di accertamentosecondo cui, a termini dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l’atto è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, operando invece la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., Sez.

V , 31 ottobre 2018, n. 27871 ).

L a sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e vacassata con rinvio in accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo, per esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15963/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], 161 Oggetto: tributi – ruolo – sottoscrizione – esclusione. N.15963/17 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia n. 6788/45/16, depositata in data 14 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento con cui era stato disconosciuto un credito IVA , deducendo –per quanto qui ancora rileva – l’illegittimità del ruolo per essere stato sottoscritto da persona priva di delega. 2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la cartella è stat a sottoscritta da soggetto privo di delega. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che, ove la sottoscrizione sia apposta da un funzionario direttivo,occorre provare la delega del titolare dell’Ufficio, in quanto il possesso della qualifica non abilita la sottoscrizione. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motiv i , cui resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la cartella di pagamento per non avere l’Ufficio dimostrato il corretto esercizio del potere di firma da parte del sottoscrittore del ruolo. Osserva parte ricorrente che la cartella è stata emessa ex art. 36 - bis d.P. R . n. 600/1973 senza preventivo avviso di accertamento, per cui non può N.15963/17 R.G. Est. F. D’Aquino essere richiamato l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Osserva, inoltre, parte ricorrente che per la validità della cartella è sufficiente la riferibilità della stessa all’organo amministrativo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 21-septies e 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il potere sostitutivo del sottoscrittore del ruolo, facendo da ciò discendere la nullità della cartella. Osserva parte ricorrente che la nullità dell’avviso di accertamento ricorre solo in caso di assenza della firma del capo ufficio o di altro funzionario delegato, laddove nel caso di specie il ruolo è stato sottoscritto dal Direttore della Direzione provinciale dell’agenzia di Milano II. 3. Il primo motivo è fondato, posto che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, di timbro o sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;tanto più che, a norma dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, va predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V , 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773). 4. Analogamente, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione in caso di omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che N.15963/17 R.G. Est. F. D’Aquino non può limitarsi a una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni; in ogni caso, la natura vincolata (anche) del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241 / 1990 (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19405). 5. Non si applica, pertanto, alla cartella di pagamento la regola prevista per l’avviso di accertamentosecondo cui, a termini dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l’atto è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, operando invece la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., Sez. V , 31 ottobre 2018, n. 27871 ). L a sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e vacassata con rinvio in accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo, per esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liqu
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