CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4928-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1412/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 796/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] da CCIAA a CCIAA - inquadramento -anzianità pregressa R.G.N.4928/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 CC Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Messina volta al conseguimento del suo diritto al giusto inquadramento, a far data dal 1° aprile 2002, nella categoria D4 ed alla condanna R.G.N. 4928/2016 Pag.dell’ente convenuto alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive nonché al riconoscimento dell’anzianità a far data dal 1° febbraio 1974; 2. [OSCURATO:PERSONA], assunta presso la Camera di Commercio di Milano dal 1° febbraio 1974, con inquadramento in D1, da 10 dicembre 1999, comandata presso la CCIAA di Messina dal 1° aprile 1983 e quindi ivi trasferita con delibera del 27 maggio 2002, aveva lamentato che all’atto del trasferimento non le era stata riconosciuta l’anzianità di servizio maturata e che, pertanto, era stata erroneamente collocata in posizione economica D1 e non in posizione D4, circostanza che le aveva impedito di accedere ai successivi passaggi di livello economico e che non le aveva consentito una corretta crescita professionale ed economica; 3. riteneva la Corte territoriale, in assonanza con il Tribunale, che sebbene le buste paga recassero quale data di assunzione il 1° aprile 2002 presso la CCIAA di Messina, tuttavia si evinceva dalla documentazione versata in atti che alla ricorrente era stata riconosciuta tutta l’anzianità maturata nel VIII livello, quindi anche quella accumulata presso la CCIAA di Milano; rilevava che, essendo diversa la struttura della retribuzione del c.c.n.l. applicato ai dipendenti della Camera di Commercio di Milano rispetto a quello del c.c.r.l. comparto non dirigenziale della Regione Sicilia degli enti locali applicato ai dipendenti della CCIAA di Messina, occorreva aver riguardo al complessivo valore della retribuzione tabellare corrisposta dopo il trasferimento ed evidenziava che tale retribuzione, pur senza il maturato economico presso il precedente datore di lavoro, non aveva comportato alcuna riduzione; quanto all’attribuzione della posizione economica D4, riteneva che la disposizione invocata dall’appellante (e cioè l’art. 13 del c.c.r.l.) si applicasse al solo personale già in servizio alla data di entrata in vigore del c.c.r.l. e, dunque, non alla Vadalà, transitata presso la CCIAA di Messina solo in data successiva, irrilevante essendo il periodo di distacco; 4. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria exart. 378 cod. proc. civ.; 5. la Camera di Commercio di Messina ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, come già il Tribunale, che la data riportata sulle buste paga (1° aprile 2002) fosse solo quella del trasferimento e non anche quella dell’anzianità di servizio attribuendo rilevanza ad un atto (determina n. 35 del 27 R.G.N. 4928/2016 Pag.giugno 2007 di approvazione della graduatoria di selezione interna per titoli della progressione economica orizzontale all’interno delle categorie C e D) che non forniva alcuna prova del riconoscimento di tale anzianità; sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del fatto che all’atto del trasferimento era stata azzerata tutta l’anzianità di servizio; 2. il motivo è inammissibile; le doglianze, nella sostanza, sono incentrate sulla valutazione delle risultanze di causa, operazione riservata al giudice di merito; con la sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (vizio, quest’ultimo, ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione); è evidente che, nella fattispecie, le critiche mosse alla sentenza impugnata non sono sussumibili in alcuno degli indicati vizi, perché il fatto storico (riconoscimento di tutta l’anzianità maturata sin dalla data di assunzione) è stato esaminato dalla Corte territoriale; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è, poi, configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova R.G.N. 4928/2016 Pag.liberamente apprezzabile (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; anche in questo caso le censure fanno leva su una rappresentazione dei fatti diversa da quella accertata dalla Corte territoriale e, quindi, finiscono tutte per addebitare al giudice d’appello l’esercizio del potere di libera valutazione delle prove che, al di fuori dei limiti suddetti, non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nei termini sopra evidenziati), né in quello dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all ’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass.n. 11892/2016 cit.); 3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2406 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto ininfluente la mancata inclusione del maturato economico; 4. il motivo è inammissibile; esso, infatti, non intercetta il decisumdella Corte territoriale secondo cui la soluzione della questione non poteva prescindere dalla diversità di struttura della retribuzione ai sensi del c.c.n.l. applicato ai dipendenti della CCIAA di Milano rispetto a quella del c.c.r.l. comparto non dirigenziale della regione Sicilia degli enti locali, applicato dalla CCIAA di Messina; così andava tenuto conto della retribuzione tabellare prevista da tale c.c.r.l. che, nella ricostruzione della Corte territoriale, non includeva il maturato economico né una voce autonoma per scatti di anzianità e soprattutto andava considerato che la retribuzione in concreto riconosciuta alla Vadalà era superiore a quella precedente; riconoscere anche il maturato economico, nell’impostazione della sentenza impugnata, si sarebbe risolto nell’attribuzione alla Vadalà di una posizione di vantaggio in quanto ai sensi del c.c.n.l. applicato dai dipendenti della CCIAA di Milano la retribuzione risultava composta da: retribuzione tabellare + scatti di anzianità + indennità integrativa speciale mentre nel c.c.r.l. applicato dalla CCIAA di Messina la retribuzione era composta da retribuzione tabellare + assegno personale exi.i.s.; questo aspetto argomentativo non è censurato dalla ricorrente che si limita a richiamare il principio della conservazione dell ’ anzianità di servizio, della qualifica, del trattamento economico acquisito dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro; R.G.N. 4928/2016 Pag.peraltro, è stato da questa Corte affermato che, in tema di mobilità dei pubblici dipendenti, non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento “ai fini giuridici” dell’anzianità pregressa maturata al momento dell’immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro, all’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello “status” ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l’anzianità complessiva nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera (così Cass., Sez. Un., n. 22800/2010); è stato anche precisato, sia pure con riguardo ai trasferimenti exart. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (ma il principio, a maggior ragione, vale in caso di mobilità volontaria) che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore; muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto, ma un fatto, può essere oggetto di accertamento solo ove ad essa si correlino benefici economici di guisa che il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007; n. 20394/2021); l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (v. Cass. S.U. n. 22800/2010 cit. e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019); 5. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione art. 13 del c.c.r.l. comparto non dirigenziale Regione siciliana; R.G.N. 4928/2016 Pag.censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che “l’inquadramento nella posizione economica D4 non costituisce frutto della mera anzianità di servizio, bensì è il risultato di una riqualificazione professionale concessa contrattualmente dalla Regione siciliana al personale in servizio ad una determinata data e a determinate condizioni”; sostiene che la Corte territoriale ha stravolto le previsionidel cit. art. 13 escludendo che potesse considerarsi al fine ivi previsto anche il periodo svolto in posizione di comando; 6. il motivo è inammissibile perché, da un lato, sollecita una diversa interpretazione della volontà delle parti contraenti (operazione riservata ai giudici di merito), dall’altro denuncia una violazione di contratto collettivo di ambito territoriale; a tale ultimo riguardo basti ricordare l’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimentoa quelli di carattere nazionale, sicché l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, fermi restando i limiti posti a detto ultimo vizio dalla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 23934/2020; Cass. n. 12879/2020; Cass. n. 156/2018; Cass. n. 7671/2016; Cass. n. 5025/2009; Cass. n. 24865/2005); è stato precisato che il necessario carattere nazionale della contrattazione non può essere derogato neppure in relazione ai contratti di ambito regionale e provinciale stipulati dalle Regioni e dalle Province ad autonomia speciale, perché il d.lgs. n. 165/2001 ha tenuto conto dell’autonomia differenziata di dette regioni e province, dettando una disciplina speciale di vari aspetti (art. 1, sul limite alla competenza legislativa; art. 46, sull’agenzia provinciale o sull’avvalimento dell’ARAN; art. 42, comma 11, art. 43, comma 13, art. 50, comma 2, art. 70, comma 1, sulla tutela delle minoranze linguistiche) e, ciò nonostante, ha limitato ai soli contratti nazionali di cui all’art. 40 il regime previsto dall’art. 63, comma 5, nonché lo speciale procedimento disciplinato dall’art. 64; dai principi richiamati nel punto che precede, qui ribaditi, discende che l’interpretazione del contratto regionale può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme dettate dal codice civile in temadi ermeneutica contrattuale ed a tal fine non è sufficiente il generico richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma è invece necessario che il ricorrente faccia esplicito riferimento ai principi contenuti nelle norme asseritamente violate e precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia dagli stessi discostato ( cfr. fra le tante Cass. n. 27136/2017 e Cass. n. 873/2019); R.G.N. 4928/2016 Pag.ciò perché la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può essere ritenuta esistente sul semplice rilievo che il giudice del merito abbia scelto una piuttosto che un’altra interpretazione del testo negoziale e pertanto la parte, che aveva sollecitato l’esegesi disattesa, non si può limitare a riproporre quest’ultima in sede di legittimità ma deve argomentare in modo specifico sulle ragioni per le quali l’interpretazione accolta dalla decisione impugnata si pone in contrasto con le regole interpretative ( cfr. fra le tante Cass. n. 27932/2020; Cass. n. 12498/2020; Cass. n. 11254/2018); nel caso di specie il ricorso, pur addebitando alla Corte territoriale di aver stravolto il dato testuale e di non avere indagato quale fosse l’effettiva volontà delle parti stipulanti, non indica le ragioni per le quali la clausola contrattuale, chiara nel suo tenore testuale rappresentato dalla sussistenza di rapporto di servizio alla data di entrata in vigore della contrattazione regionale, sarebbe incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 13595/2020), volontà che certo non può essere desunta da una soggettiva e personale assimilazione, ai fini di cui all’indicato art. 13, di un rapporto in posizione di “comando” ad un “servizio”; è pur vero che nelcomando si determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione: il soggetto comandato non costituisce un nuovo rapporto d’ufficio né modifica quello originario, ma instaura con l’amministrazione presso cui è comandato il rapporto di servizio; tuttavia, si tratta pur sempre di un rapporto di servizio per sua natura temporaneo (irrilevante essendo, ai fini che ci occupano, che, nella specie, il comando sia stato più volte prorogato); ed allora non appare irragionevole né adeguatamente confutata l’interpretazione della Corte territoriale che, facendo anche leva sul previsto richiamo al «personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell’accordo del 28 febbraio 2001», ha ritenuto la disposizione applicabile al solo personale in servizio ad una determinata data, avente in essere un rapporto d’ufficio; in conclusione, il motivosi limita a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta proprio dal giudice del merito; 7. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. R.G.N. 4928/2016 Pag.La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater