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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16001/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nicola LOGOLUSO e Martina BERTOCCHI, a mezzo del loro difensore, propongono unico ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 16 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale, in data 9 aprile 2019, il Tribunale di Urbino aveva condannato entrambi gli imputati per il reato di appropriazione indebita e la sola BERTOCCHI anche per il reato di diffamazione, ha assolto la BERTOCCHI dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. e per, l'effetto rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del primo giudice.

2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Secondo la difesa il reato di appropriazione indebita si sarebbe perfezionato in data 21 gennaio 2014 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione in data 21 luglio 2021 e, quindi, in data precedente alla deliberazione della sentenza di appello.

3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità degli imputati.

A giudizio dei ricorrenti, l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito dimostrazione del fatto che i beni oggetto del contratto di cessione di azienda siano stati prelevati dal locale e venduti dagli imputati, al contrario la visione delle fotografie comproverebbe che tali beni, al momento della perquisizione, erano all'interno del locale e non erano danneggiati.

I giudici di appello avrebbero ignorato le deposizioni del Brig.

Giangrande e del M.[OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei testi di p.g. dimostrerebbero, infatti, che i mobili e le suppellettili in questione, seppur distrutti o danneggiati, si trovavano all'interno del locale al momento della perquisizione ad eccezione di una panca angolare.

La difesa ha segnalato, inoltre, che i beni posti in vendita dagli imputati, mediante annuncio pubblicato sul soda! network Facebook, erano «attrezzature» da bar e non mobilio e che, quindi, non potevano essere i beni di cui la persona offesa lamentava l'appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (21 gennaio 2014) e della presenza della causa di sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020, (giorni 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, solo in data 24/09/2021 e, quindi, in un momento successivo all'emissione della sentenza di appello del 16 settembre 2021.

Deve esser, in proposito, ricordato che l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini.

Attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U., n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici di appello nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

I ricorrenti chiedono di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a loro più favorevole, improntando la valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito.

3.1. Deve premettersi che la sentenza oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

3.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

3.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4.

Le doglianze formulate dai ricorrenti sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

5. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la responsabilità concorsuale dei ricorrenti in ordine al reato di appropriazione indebita nei termini descritti al capo di imputazione.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di manifesta illogicità, ha indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa Giorgio ROMAGNOLI suffragate dagli esiti della perquisizioni svolta presso l'abitazione degli imputati e dall'annuncio pubblicato sul social network Facebook dalla BERTOCCHI) idonei a ritenere provata la penale responsabilità concorsuale dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

5.1. I giudici di merito hanno confutato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'affermazione difensiva secondo cui le fotografie in atti dimostrerebbero la mancata sottrazione dei beni in questioni, rimarcando che tali ritrazioni fotografiche comprovano, al contrario, la distruzione del locale e la sicura asportazione dei numerosi beni dettagliatamente indicati dalla persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).5.2.

La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato, con iter argomentativo coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, che il rinvenimento di uno dei beni sottratti all'interno dell'abitazione degli imputati costituisce «prova definitiva della asportazione dei beni» e che, ai fini della prova dell'appropriazione indebita, non può assumere alcuna rilevanza la mancata dimostrazione dell'effettiva destinazione degli altri beni di proprietà del ROMAGNOLI.

5.3. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza; i ricorrenti, pur lamentando formalmente carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado con conseguente inammissibilità del ricorso.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nicola LOGOLUSO e Martina BERTOCCHI, a mezzo del loro difensore, propongono unico ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 16 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale, in data 9 aprile 2019, il Tribunale di Urbino aveva condannato entrambi gli imputati per il reato di appropriazione indebita e la sola BERTOCCHI anche per il reato di diffamazione, ha assolto la BERTOCCHI dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. e per, l'effetto rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del primo giudice. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa il reato di appropriazione indebita si sarebbe perfezionato in data 21 gennaio 2014 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione in data 21 luglio 2021 e, quindi, in data precedente alla deliberazione della sentenza di appello. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità degli imputati. A giudizio dei ricorrenti, l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito dimostrazione del fatto che i beni oggetto del contratto di cessione di azienda siano stati prelevati dal locale e venduti dagli imputati, al contrario la visione delle fotografie comproverebbe che tali beni, al momento della perquisizione, erano all'interno del locale e non erano danneggiati. I giudici di appello avrebbero ignorato le deposizioni del Brig. Giangrande e del M.[OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei testi di p.g. dimostrerebbero, infatti, che i mobili e le suppellettili in questione, seppur distrutti o danneggiati, si trovavano all'interno del locale al momento della perquisizione ad eccezione di una panca angolare. La difesa ha segnalato, inoltre, che i beni posti in vendita dagli imputati, mediante annuncio pubblicato sul soda! network Facebook, erano «attrezzature» da bar e non mobilio e che, quindi, non potevano essere i beni di cui la persona offesa lamentava l'appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (21 gennaio 2014) e della presenza della causa di sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020, (giorni 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, solo in data 24/09/2021 e, quindi, in un momento successivo all'emissione della sentenza di appello del 16 settembre 2021. Deve esser, in proposito, ricordato che l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. Attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici di appello nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. I ricorrenti chiedono di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a loro più favorevole, improntando la valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 3.1. Deve premettersi che la sentenza oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 3.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 3.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 5. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la responsabilità concorsuale dei ricorrenti in ordine al reato di appropriazione indebita nei termini descritti al capo di imputazione. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di manifesta illogicità, ha indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa Giorgio ROMAGNOLI suffragate dagli esiti della perquisizioni svolta presso l'abitazione degli imputati e dall'annuncio pubblicato sul social network Facebook dalla BERTOCCHI) idonei a ritenere provata la penale responsabilità concorsuale dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 5.1. I giudici di merito hanno confutato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'affermazione difensiva secondo cui le fotografie in atti dimostrerebbero la mancata sottrazione dei beni in questioni, rimarcando che tali ritrazioni fotografiche comprovano, al contrario, la distruzione del locale e la sicura asportazione dei numerosi beni dettagliatamente indicati dalla persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).5.2. La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato, con iter argomentativo coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, che il rinvenimento di uno dei beni sottratti all'interno dell'abitazione degli imputati costituisce «prova definitiva della asportazione dei beni» e che, ai fini della prova dell'appropriazione indebita, non può assumere alcuna rilevanza la mancata dimostrazione dell'effettiva destinazione degli altri beni di proprietà del ROMAGNOLI. 5.3. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza; i ricorrenti, pur lamentando formalmente carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado con conseguente inammissibilità del ricorso. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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