CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 23753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NERALE DELLO STATO;- ricorrente -controVITUCCI ENRICO, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 ROMAGNOLI;2195 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2900/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 3501/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22682/2022Numero di raccolta generale 23753/20261. La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza dDealt a pubblicazione 22/07/2026Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande,condannava il Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno, sul montante contributivo e quindi sultrattamento pensionistico, in favore di [OSCURATO:PERSONA] nellamisura di € 126.843,16, oltre interessi legali.2. Il dott. Vitucci, funzionario amministrativo sino alcollocamento a riposo nel 2012, aveva agito in giudizio perottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento deldanno subito a seguito del mancato versamento dei contributirelativi ai compensi percepiti per gli incarichi (anni 2000-2012)svolti a titolo di partecipazione alle [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto accertamenti di spesa presso impreseindustriali sui programmi di investimenti agevolati.3. La Corte territoriale affermava che l’esame dellanormativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esameinduce a ritenere che il Ministero appellato debba sottoporre aregime previdenziale gli emolumenti corrisposti per gli incarichidi partecipazione alle Commissioni ministeriali nel periodo 2000-2012, trattandosi di somme percepite in occasione ed indipendenza del rapporto di lavoro (v. art. 6 d.lgs. n. 314/1997,che ha modificato l’art. 12 d.lgs. n. 153/1969; artt. 49 e 51 delT.U.I.R.; circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del23/12/1997; circolare dell’INPS n. 6 del 16/1/2014; risposta delMinistero delle Finanze prot. n. 33409 del 28/2/2017); che,stante la piena assoggettabilità a contribuzione previdenzialedei compensi percepiti e l’accertata omissione sul punto da partedel Ministero, ne consegue la condanna di quest’ultimo alrisarcimento del danno che il mancato versamento dei contributiNumero registro generale 22682/2022Numero sezionale 2195/2026ha provocato nella costruzione del montante contribuNtuimveoro dei r,a ccolta generale 23753/2026Data pubblicazione 22/07/2026quindi, sul trattamento pensionistico in godimentoall’appellante; che, in ordine alla relativa quantificazione,pacifici gli incarichi conferiti dal Ministero (n. 95) e gliemolumenti complessivamente corrisposti (€ 362.629,03),erano corretti i conteggi allegati al ricorso introduttivo delgiudizio, che considerano: a) la perdita economica deltrattamento pensionistico annuo lordo nel periodo di omessacontribuzione sino al momento del collocamento in pensionepari ad € 8.248,79; b) la perdita economica subita nel periodo2013/2019 pari ad € 57.741,50; e c) la perdita economica chesarà subita in base all’aspettativa di vita pari ad € 69.101,66, iltutto per complessivi € 126.843,16. Osservava la Corte, inparticolare, che gli incarichi svolti non avevano avuto carattereoccasionale, bensì ordinario, anche in conseguenza delsignificativo incremento retributivo annuale, escludendo cosìche potesse trattarsi di mansioni “ulteriori e diverse” daremunerare mediante gettoni di presenza e quindi nonassoggettabili a contribuzione previdenziale; infatti, nel periodoin questione, il dott. Vitucci aveva svolto, appunto, 95 incarichidi partecipazione alle Commissioni ministeriali di cui sopra, conun incremento retributivo medio di circa € 30.000 annui rispettoall’ordinaria retribuzione; la quantità dei suddetti incarichi el’entità dei relativi compensi erano da ricondurre all’attività dilavoro dipendente svolta per il MISE in ragione del d.m.22/7/1999 (istitutivo delle suddette Commissioni), che prevedela nomina, in via “prioritaria”, del personale “competente nellamateria per i titoli di studio e per l’attività statale svolta”; e lostesso Ministero, in forza del d.m. 20/6/2017, dal mese digiugno 2017 ha assoggettato a contributi previdenziali icompensi liquidati ai dipendenti chiamati a ricoprire - come ilNumero registro generale 22682/2022Numero sezionale 2195/2026dott. Vitucci - il ruolo di componente delle meNduemesriom di era ccolta generale 23753/2026Data pubblicazione 22/07/2026Commissioni, in quanto somme percepite in occasione e indipendenza del rapporto di lavoro, dunque soggette acontribuzione.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrel’Amministrazione con quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.m.22.07.1999, 1 e 2 del d.m. 20.06.2017, in combinato con l’art.18, commi 6 e 7, legge n. 130/1983, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.; sostiene la natura forfettaria del compenso perl’attività espletata nelle Commissioni ministeriali, non soggettaa contribuzione, e che l’essere membro di Commissioni noncostituisce parte integrante dell’attività contrattuale delpubblico impiego.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione ratione temporis dell’art. 24 legge 22.12.2011(legge Fornero), nonché della legge 8 agosto 1995, n. 335, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; rileva che il dipendente è statoammesso al godimento del trattamento pensionistico con ilsistema interamente retributivo (avendo maturato al31.12.1995 almeno 18 anni di contribuzione); sostiene che,mentre a seguito della legge di riforma n. 335/1995 la basepensionabile è venuta ad arricchirsi delle voci accessorie dellaretribuzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, includendotutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro indipendenza del rapporto di lavoro, ma solo ai fini del calcoloNumero registro generale 22682/2022Numero sezionale 2195/2026della quota B, per la quota A opera il principio della tassNaumtievroi tdài r,a ccolta generale 23753/2026Data pubblicazione 22/07/2026secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumentidi natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non nepreveda espressamente la pensionabilità.3. Con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in combinatodisposto con l’art. 2116 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.; censura la sentenza impugnata anche quanto allaritenuta assoggettabilità a contribuzione previdenzialedell’intero importo percepito a titolo di compenso per gliincarichi di partecipazione alle commissioni ministeriali nelperiodo 2000-2012, includendo le somme percepite a titolo dirimborso forfettario.4. Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsaapplicazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione delcontraddittorio, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; si censurala statuizione della Corte d’Appello “che oggetto del presentegiudizio è l’accertamento del diritto dell’originario ricorrente, inpensione dal 2012, al risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c.,connesso all’omissione contributiva del Ministero, e non già lacondanna di quest’ultimo alla regolarizzazione contributiva dellaposizione previdenziale del Vitucci presso l’Inps”, rilevando chesi tratta di azione per la regolarizzazione del rapportocontributivo, con modifica del trattamento pensionistico,dunque con carattere di litisconsorzio necessario con l’istituto diprevidenza.5. Rileva il Collegio che le questioni sottoposte al vaglio dilegittimità (assoggettabilità a contribuzione delle sommepercepite da dipendenti del Ministero ricorrente a titolo dicompensi per incarichi in Commissioni; eventualedeterminazione della relativa quota; incidenza sulla questioneNumero registro generale 22682/2022Numero sezionale 2195/2026della riforma pensionistica del 1995; necessità o mNeumneoro ddi rai ccolta generale 23753/2026Data pubblicazione 22/07/2026litisconsorzio con l’INPS rispetto a domanda risarcitoria)presentano valenza nomofilattica, sicché si ravvisa l’opportunitàdel rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazionein pubblica udienza, al fine di più ampia e diretta interlocuzionetra le parti e tra queste e il P.M., alla luce del peculiare rilievo didiritto della questione sottoposta all’esame della Corte. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi