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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2321/2021

ECLI:EU:T:2021:931
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0190_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 – EKETA / Commissione (causa T‑190/17) ( 1 ) «Clausola compromissoria – [OSCURATO:PERSONA] concluso nell’ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi»

1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Dimostrazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova (v. punto 35)

2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili (v. punto 46)

3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Produzione di schede di presenza – Inaffidabilità dovuta a un conflitto di interessi tra il beneficiario e le sue controparti contrattuali – Produzione di documenti che richiedono alla Commissione un impegno considerevole per determinare il tempo di lavoro effettivamente impiegato – Violazione dell’obbligo del beneficiario di collaborare in buona fede con la Commissione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 14, § 2, lettera a) (v. punto 51)

4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Presupposti dell’inammissibilità dei costi – Conflitto di interessi in capo al beneficiario – Nozione – Conseguenze – Recupero delle somme anticipate al beneficiario (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 18, §2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 183) (v. punto 64) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 151 del 15.5.2017 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0190_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 – EKETA / Commissione (causa T‑190/17) ( 1 ) «Clausola compromissoria – [OSCURATO:PERSONA] concluso nell’ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi» 1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Dimostrazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova (v. punto 35) 2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili (v. punto 46) 3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Produzione di schede di presenza – Inaffidabilità dovuta a un conflitto di interessi tra il beneficiario e le sue controparti contrattuali – Produzione di documenti che richiedono alla Commissione un impegno considerevole per determinare il tempo di lavoro effettivamente impiegato – Violazione dell’obbligo del beneficiario di collaborare in buona fede con la Commissione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 14, § 2, lettera a) (v. punto 51) 4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Presupposti dell’inammissibilità dei costi – Conflitto di interessi in capo al beneficiario – Nozione – Conseguenze – Recupero delle somme anticipate al beneficiario (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 18, §2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 183) (v. punto 64) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 151 del 15.5.2017 .
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