CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4721-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I ERNO' RADDUSA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 6378/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente perché la cartella di pagamento sarebbe stata notificata tardivamente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che quest'ultimo ha dato prova dell'invio, in data 21 dicembre 2009 e quindi tempestivamente, della cartella di pagamento e per il principio della scissione degli effetti della notificazione il rispetto dei termini della notifica va verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, restando irrilevante la successiva data di consegna al destinatario. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre Ric. 2021 n. 04721 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 149 cod. proc. civ., dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982 e dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la cartella di pagamento non sarebbe stata notificata in tempo ossia entro il 31 dicembre 2009 perché, pur se consegnata all'Ufficio postale di Catania il 21 dicembre 2009, la stessa è stata notificata il 12 gennaio 2010. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. S.U. n. 40543 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che il principio della scissione degli Ric. 2021 n. 04721 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- effetti della notificazione per il soggetto notificante e per colui che riceve la notifica trovasse applicazione anche per gli atti di imposizione tributaria come è, nella specie, la cartella di pagamento. Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, a favore di ciascuno dei controricorrènti _per compensi, oltre, a spese prenotate a debitostk Wolk , A-VA» tety.Z-t, IQUAAito CopiDco U.k MoL)V5,.. tilkkglo ,byn im‘o (Q.Ukro,, a W. tA„ itit/iCou,4n Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater de d.P.R. 115 del 2002, dà a o Iht.0- ,i‘ovALL, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello