CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 29017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3124/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1825/2022, depositata il 21/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Ad istanza della società [OSCURATO:SOCIETA](di seguito, per brevità, società [OSCURATO:PERSONA]), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato l’atto di precetto di pagamento della somma di euro 34.456,11, oltre successivi interessi e spese, per lavori di ristrutturazione edilizia dallo stesso commissionati alla società [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla copia esecutiva della sentenza n.4807/2018 (emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari in data 21.11.2018, con formula esecutiva rilasciata in data 07.12.2018). [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari la società [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione. In particolare, deduceva la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell’atto di precetto per: difetto di procura (per non essere noto il nome del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]) e comunque per infondatezza di alcune voci (IVA, interessi dal 21.06.2011 al 12.12.2018, spese CTU e spese generali 15% su € 4.095,00) del credito azionato col precetto. Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA], la quale –dopo aver premesso che per mero errore era stata conteggiata nel precetto la somma di euro 503,00 per interessi sulla sorte capitale – spiegava domandava riconvenzionale per ottenere il pagamento delle spese riguardanti l’accertamento tecnico preventivo, che era stato espletato prima che essa società chiedesse giudizialmente il pagamento delle somme, poi ad essa riconosciute con la sentenza posta a base del precetto opposto. Il Tribunale: dapprima, con ordinanza 27.05.2019 sospendeva l’efficacia del titolo, come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla somma parziale indicata per gli interessi; ed, al contempo, ex art. 185 c.p.c. proponeva la definizione del giudizio attraverso la corresponsione …in favore dell’opposta, degli importi di cui all’opposto precetto ”detratta la somma di € 503,50 per interessi per le ragioni di cui in parte motiva”, con spese del presente giudizio compensate ; poi, con ordinanza 18.11.2019, constatata la mancata comparizione del [OSCURATO:PERSONA] ed il mancato riscontro di quest’ultimo alla proposta in precedenza formulata, stabiliva il termine per lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6, nonché altro termine per lo scambio di un ulteriore proposta conciliativa, anch’essa risultata priva di riscontro da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza impugnata, p. 2). In sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 entrambe le parti modificavano, riducendole, le rispettive domande. Successivamente il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] con pec del 28 aprile 2020, nel far seguito a tutto quanto dedotto e precisato negli atti e verbali di causa, Considerata l’attività professionale fin qui svolta, anche dopo la proposta suggerita dal Giudice, solo dalla mia assistita accettata, in ordine alle spese di giudizio propongo di definirle in ragione di forfettarie € 800,00 oltre accessori, a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] ein favore della mia assistita . Il Tribunale di Bari, con la sentenza n.827/2021: - dichiarava cessata la materia del contendere “per quanto di ragione” in ordine alla proposta opposizione e in ordine alla proposta riconvenzionale; -rigettava per il resto la proposta opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall’opposto; - compensava tra le parti per ½ le spese processuali, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della residua metà, da distrarsi in favore del relativo difensore, dichiaratosi antistatario. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] in punto di regolamentazione delle spese processuali. Precisamente chiedeva la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del suo avvocato, che pure si dichiarava antistatario, nonché con rimborso delle somme già versate a titolo di spese processuali.Nella mancata costituzione dell’appellato, la Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1825/2022, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], riformava parzialmente la sentenza del giudice di primo grado e, in particolare, dichiarata la contumacia del [OSCURATO:PERSONA]: -compensava integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado; -disponeva, a carico del [OSCURATO:PERSONA], la restituzione alla società [OSCURATO:PERSONA] delle somme già versate al suo procuratore antistatario; -compensava tra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di appello; -condannava il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione della parte a lui spettante in favore dell’avvocato della società [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], riportando integralmente i motivi di appello a suo tempo proposti avverso la sentenza del giudice di primo grado; e chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. La Corte si è riservata il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata: In relazione all’art. 360 comma 1 n. 4: violazione del combinato disposto degli artt. 163 bis comma 1 e 2, 164 comma 1 e 2, 342 e 359 c.p.c. in quanto tra la data di notificazione dell’atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data dell’udienza di prima comparizione indicata nello stesso (30.7.2021) il termine che intercorre è inferiore a quello di 90 giorni, in assenza di Decreto motivato del Presidente della Corte di Appello di abbreviazione del termine fino alla metà, e, non costituitosi in giudizio l’appellato, la Corte di Appello di Bari non ha rilevato d’ufficio la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 comma 1 e non ne ha quindi disposto, d’ufficio, ai sensi dell’art. 164 comma 2 c.p.c. la rinnovazione entro un termine perentorio . Sostiene che la corte territoriale, all ’ udienza di prima comparizione del 14.9.2021, avrebbe dovuto eseguire tutte le verifiche necessarie secondo le prescrizioni di cui agli artt. 164 e 342 c.p.c., tra cui anche la verifica del conteggio dei giorni intercorrenti tra la data di notificazione dell’atto di appello e la data iscritta quale citazione dell’udienza di comparizione indicata nello stesso, e, anche alla luce della sua mancata costituzione in giudizio, avrebbe dovuto d’ufficio fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, concedendo altresì un nuovo termine alla società appellante, perentorio, per la rinnovazione della notifica a lui dell’atto di citazione introduttivo. Chiede che questa Corte, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decida nel merito la causa, in quanto l’espletanda disamina è limitata al quantum della liquidazione delle spese legali compiuta dal giudice di merito . 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: In relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 183 comma 6 n. 1) e 306 ult. comma c.p.c. in ragione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Bari, non ponderando affatto gli atti di causa del giudizio di primo grado in maniera approfondita e convincente e travisando il significato dell’effetto devolutivo dell’appello, erroneamente ritenendo che avrebbe dovuto rideterminare i fatti pacifici e quelli controversi in maniera avulsa e indipendente dalla trattazione di primo grado, in riforma della decisione del Giudice unico del Tribunale di Bari, ha compensato integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio, disponendo, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], la restituzione alla Società appellante delle somme già versate al procuratore antistatario di costui, e ha compensato tra le parti per 1/3 le spese del secondo grado di giudizio, condannando l’appellato, rimasto contumace, alla rifusione della parte a lui spettante in favore dell’avvocato dell’appellante, antistatario . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale - alle pagine 4 - 5 che riporta - avrebbe riesaminato illegittimamente l’intero procedimento di primo grado facendo applicazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., nonostante che sia il thema decidendum e sia il thema probandum fossero stati già evidentemente definiti da entrambe le parti all’esito del deposito della memoria prevista dall’art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., con la modificazione delle rispettive domande (…) e perciò noti al Giudice di primo grado e conoscibili, poiché agli atti di causa, anche dal Giudice di appello Sottolinea che, a seguito della sua opposizione e di quanto da lui eccepito, dedotto e allegato sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto rinunciare sia alla somma di € 503,50 sul precetto notificato, che alla domanda riconvenzionale. Deduce che –poiché, a fronte delle predette rinunce, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso che lui corrispondesse le spese legali, quantificandole in euro 800 oltre accessori – dovrebbe farsi applicazione dell’art. 306 ultimo comma c.p.c. in base al quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti . 3. Il primo motivo è fondato. Invero, non risulta essere stato rispettato nel giudizio di appello il termine minimo a comparire di 90 gg di cui all’art. 163 bis, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 359 cpc (atto di appello notificato in data 17.5.2021; citazione a comparire per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; termine a comparire pari a complessivi 75 giorni), con conseguente nullità della citazione (art. 164, comma 1 cpc), non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte appellata. Tale nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza, che pertanto deve essere cassata con rinvio. 4. Il secondo motivo, riguardando il merito, resta assorbito. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinché, correttamente rinnovata la citazione, proceda ad un nuovo esame della controversia,a contraddittorio regolarmente restaurato, e provveda, in relazione all’esito finale della lite, alla liquidazione pure delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte: -accoglie il primo motivo e, per l ’ effetto, assorbito il secondo: -cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e - rinvia la causa, anche per le spese del presen