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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10080/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25839 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25839/2020 [OSCURATO:PERSONA] limited c/ Agenzia delle dogane del [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della

I. 288/1998.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 26 gennaio 20221 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rg 25839/2020 S‘nleybet Malta limited c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso.

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della

I. 288/1998.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 26 gennaio 20221 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25839 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25839/2020 [OSCURATO:PERSONA] limited c/ Agenzia delle dogane del [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. 1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 26 gennaio 20221 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rg 25839/2020 S‘nleybet Malta limited c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso. 1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 26 gennaio 20221 [OSCURATO:PERSONA]
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