CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477, 482 e 99, comma 2, cod. pen.; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 1, punto 3.1. della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i