CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 31885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, difensore del ricorrente, cheha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito ex art.309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Roma, che aveva disposto nei confronti diAugusto [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati dicui agli 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6 e 80 d.P.R. 309/90 (capo A) e 81, 337 cod.pen. (capo B).2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneAugusto [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motividi ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso,sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e73 d.P.R. 309 del 1990 (capo A) e vizio di motivazione anche per illogicità econtraddittorietà e sotto il profilo del travisamento della prova, per avere ilTribunale affermato che i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], scesi dalla macchina,si sarebbero avvicinati all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], prima di dirigersi verso l'abitazionedel coindagato [OSCURATO:PERSONA] portando un borsone Adidas, desumendo erroneamentedalla circostanza che gli operanti avevano notato il borsone solo dopo taleavvicinamento, che fosse stato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro il borsone.Tale deduzione non trova alcun riscontro nell'annotazione di poliziagiudiziaria, in cui si attesta soltanto che i due coindagati, scesi dall'auto, si eranodiretti prima verso il veicolo con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e poi verso l'abitazione al civico29, portando con sé il borsone, senza che risulti in alcun modo che ne fossero privial momento della discesa dall'auto.Sussiste altresì la violazione degli artt. 190, 192, comma 3, e 273 cod.proc. pen., per avere il Tribunale richiamato per relationem la motivazionedell’ordinanza genetica a fronte delle specifiche censure difensive, articolate anchecon la memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen., relative ad una serie diincongruenze rilevabili quanto alle emergenze investigative ovvero la permanenza,senza apparente ragione, all'interno dell'autovettura parcheggiata dalle 22:25 alle22:50 (ora dell'intervento della polizia giudiziaria) del [OSCURATO:PERSONA], che non si sarebbepremurato di allontanarsi dal luogo della presunta consegna, dovendosi escludereche egli potesse essere in attesa di un pagamento, in difetto di rinvenimento didenaro; l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto nello scambio, pur nonessendo mai stato visto scendere dall'autovettura; l'incompatibilità dimensionale,rilevabile ictu oculi dalle fotografie in atti, tra il doppio fondo del veicolo,valorizzato quale elemento indiziante, e le dimensioni del borsone Adidascontenente i sei chilogrammi di stupefacente.È inoltre meramente congetturale l'elemento, ritenuto indiziante, trattodall'appartenenza del veicolo in uso a [OSCURATO:PERSONA] a un "noto pregiudicato" (GabrieleSpada), a fronte della presenza di un regolare contratto di noleggio del mezzo daparte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il terzo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 273 cod. proc. pen. e 337 cod. pen e difetto di motivazione in ordine alreato contestato al capo B) dell'imputazione provvisoria, per avere il Tribunaleritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di resistenza a pubblicoufficiale, nonostante la versione fornita dall'indagato in sede di interrogatorio digaranzia (ovvero l’essere stato bloccato da otto agenti, uno dei quali lo avrebbepercosso procurandogli un ematoma sotto l'occhio sinistro) risultasseeffettivamente riscontrata dallo stesso G.i.p., che, constatata la presenzadell’ematoma, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura.2.3. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e difetto dimotivazione in ordine ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misuracautelare ex artt. 275 e 299 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 13 e 27Cost. e all'art. 5 CEDU, per avere il Tribunale confermato la misura cautelare inall'attuale situazione dell'indagato, e in assenza di una motivazione specifica sullaritenuta inidoneità della meno grave misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati per leragioni di seguito precisate.Va preliminarmente disattesa la censura di travisamento della provaprospettata nel ricorso.Il vizio denunciato si risolve, nella sostanza, nella censura della valutazione,operata dal Tribunale, del complessivo compendio indiziario emergente dagli attirelativi all’arresto in flagranza operato il 24/03/2026.Nel verbale di arresto, richiamato nel provvedimento impugnato, si dà attoche alle ore 21:40, gli operanti, nel corso di un'attività di controllo finalizzata allarepressione del traffico di sostanze stupefacenti, notavano [OSCURATO:PERSONA] e JaiceTom [OSCURATO:PERSONA] salire a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] e dirigersi verso viaSan [OSCURATO:PERSONA], ove sostava una Fiat 500, intestata al pregiudicato SpadaGabriele, con a bordo l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Alla vista della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] effettuava segnalazioni con i fari abbaglianti,metteva in moto l'autovettura e seguiva i due coindagati sino al parcheggio di viaSan [OSCURATO:PERSONA], ove, alle ore 22:25, entrambe le vetture venivanoposteggiate. Gli operanti notavano quindi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scendere dallaSmart, avvicinarsi alla Fiat 500 del [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, incamminarsi versol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sita al civico 29, portando con sé un borsone nerorecante il logo “Adidas”, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva a bordo della propria autovetturain attesa. Procedutosi all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], questi opponeva resistenza aimilitari operanti. L'attività di controllo, estesa all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove i trepresenti tentavano di disfarsi della sostanza stupefacente, consentiva di sottoporrea sequestro un panetto di kg 1,056 di cocaina, unitamente a 3,60 gr. dellamedesima sostanza rinvenuti nel water e a materiale da confezionamento.A fronte di tali dati di fatto, il Tribunale, pur avendo diffusamente motivatoin ordine agli elementi comprovanti l'accordo tra i coindagati, desunto dallaconcatenazione temporale degli eventi, dai segnali luminosi di riconoscimento,dalla presenza del doppio fondo nel veicolo in uso a [OSCURATO:PERSONA] e dalla riconducibilitàdi quest'ultimo a soggetto pluripregiudicato, ha dato atto, a pagina 4dell'ordinanza impugnata, che «sebbene non sia stato espressamente chiarito», lacircostanza che gli operanti avessero attestato di aver notato il borsone dopo chei coindagati si erano avvicinati all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] lascerebbe «intuire» cheproprio in quel momento questi abbia loro consegnato la borsa contenente lasostanza stupefacente.Tale passaggio, come d’altro canto precisato dal Tribunale, non trovapuntuale riscontro nel tenore testuale degli atti richiamati nell'ordinanzaimpugnata, secondo cui gli operanti «notavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JaiceTom parcheggiare l'autovettura in uso e dirigersi prima verso l'autovettura Fiat500 L, targata [OSCURATO:TARGA], con a bordo [OSCURATO:PERSONA], e, subito dopo, procedere indirezione dell'abitazione sita al civico n. 29 […] portando a seguito un borsone dicolore nero, recante logo Adidas».Da tale descrizione, come correttamente rilevato dal ricorrente, non è datodesumere se il borsone fosse già nella disponibilità dei due coindagati al momentodella discesa dal veicolo, ovvero se sia stato invece consegnato loro dal [OSCURATO:PERSONA] inoccasione dell'avvicinamento alla sua autovettura.L’incertezza su tale circostanza incide direttamente sulla tenuta logica dellamotivazione relativa alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico delricorrente, avuto riguardo allo specifico rilievo che il dato – ovvero la riconducibilitàdel borsone, e dunque dello stupefacente, alla persona di [OSCURATO:PERSONA] – ha assunto delpercorso argomentativo su cui il Tribunale ha fondato l'affermazione dellacompartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo A).Si tratta di lacuna che assume rilievo ancor più pregnante ove si considerinole ulteriori censure prospettate dalla difesa, e non adeguatamente confutate nelprovvedimento impugnato, quali la permanenza del [OSCURATO:PERSONA], senza apparenteragione, all'interno dell'autovettura parcheggiata dalle 22:25 sino all'interventodella polizia giudiziaria (avvenuto alle ore 22:50 circa), senza mai scendere dalveicolo né allontanarsi; l'assenza di sequestro di somme di denaro compatibili conun corrispettivo per la cessione di sei chilogrammi di cocaina; le dedotteincongruenze dimensionali tra il vano a doppio fondo rinvenuto nel veicolo e ledimensioni del borsone “Adidas” contenente lo stupefacente.L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovoesame su tali punti.2. Il terzo motivo, concernente la gravità indiziaria per il reato di resistenzaa pubblico ufficiale di cui al capo B), è inammissibile perché generico.Ed invero, né in sede di riesame né con il ricorso per cassazione vieneprospettata una ricostruzione alternativa a quella emergente dall'annotazione dipolizia giudiziaria, secondo cui l'indagato, al momento dell'identificazione, sirifiutava di fornire giustificazioni sulla propria presenza e opponeva resistenza aimilitari dimenandosi, minacciando e ostacolando attivamente le operazioni.La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato, in occasione dell'intervento, unematoma sotto l'occhio sinistro — circostanza della quale G.i.p. ha dato attodisponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto dieventuale competenza — non elide, di per sé, la sussistenza dei gravi indizi inordine alla condotta di resistenza contestata, stante la compatibilità delle lesioniriportate dall'indagato con il contesto descritto dagli operanti.Il motivo si risolve, pertanto, in una censura generica, priva di un realeconfronto critico con gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata.4. Il quarto motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità eadeguatezza della misura cautelare, deve ritenersi assorbito in ragionedall'accoglimento dei primi due motivi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]