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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 31007/2026

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edimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRibunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i fattiirrevocabilmente giudicati in sede di cognizione con le seguenti sentenze:a) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro,in data 27 febbraio 2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2e 4 legge n. 895 del 1967, commessi in Cassano allo Ionio il 19 e il 20 ottobre2022;b) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaroin data 10 maggio 2025, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 648, 416-bis 1., cod. pen., commesso in Cassano allo Ionio, il 20 maggio 2018.Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella indicata nella sentenzasub b), ha applicato l'aumento per continuazione per i reati separatamentegiudicati con la sentenza sub a) fissandolo in sei mesi di reclusione,rideterminando la pena complessiva unica in due anni, cinque mesi e dieci giornidi reclusione ed euro 305,83 di multa.2.

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ededuce due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo denuncia la violazione dell’art. 81 cod. pen., evidenziandol’erroneità dell’affermazione posta a base del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, ossia che si tratti di reati in materia di armi e, dunque, omogenei,commessi anche al fine di agevolare la cosca di ‘ndrangheta facente capo allafamiglia Abbruzzese di Cassano allo Ionio.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe del tutto trascurato il notevole intervallodi tempo trascorso tra le due condotte e, comunque, l’avvenuta esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul quantum dellaporzione di pena irrogata a titolo di aumento per continuazione.Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi espressi in sede dilegittimità per cui il giudice dell’esecuzione, dopo avere individuato la pena baseper il reato più grave, deve indicare motivatamente gli aumenti per ciascuno deireati satellite.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 9.4.2026, ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. È in primo luogo fondato il primo motivo di ricorso.2.1.

Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e l’omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere chegli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094-01).

Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio delladisciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella inizialeprevisione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinatefinalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa,ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294-01).Per ciò che riguarda l’elemento cronologico, si è chiarito che «nel caso direati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvoprova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalitàe nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenzadella continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).In tema dicontinuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondarela valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempofra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).2.2.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governodegli anzidetti principi perché ha del tutto trascurato la consistente cesuratemporale tra i fatti (oltre quattro anni) e l’avvenuta esclusione dell’aggravantecd. mafiosa con riferimento ai reati di cui alla prima sentenza.

La motivazionedel provvedimento si fonda sul mero dato – non ulteriormente connotato e,dunque, insufficiente – dell’omogeneità dei reati e su quello, apodittico, dellafinalità di agevolare la cosca mafiosa.3.

Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216).

In particolare, Sez.

U. Pizzone, la Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.

3.2. Nel caso ora in esame, in patente violazione dei principi appenasunteggiati, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha considerato reato più grave quello di cuialla sentenza sub a), senza avvedersi che detta sentenza riguardava più reatiunificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – unavolta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale di dueanni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 305,83 di multa, avendoomesso, con riferimento agli aumenti interni ex art. 81 cod. pen. e a quellogiudicato con la sentenza sub a), qualsiasi motivazione, peraltro in assenzaqualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazione del giudice dicognizione.

4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata,con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRibunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i fattiirrevocabilmente giudicati in sede di cognizione con le seguenti sentenze:a) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro,in data 27 febbraio 2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2e 4 legge n. 895 del 1967, commessi in Cassano allo Ionio il 19 e il 20 ottobre2022;b) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaroin data 10 maggio 2025, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 648, 416-bis 1., cod. pen., commesso in Cassano allo Ionio, il 20 maggio 2018.Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella indicata nella sentenzasub b), ha applicato l'aumento per continuazione per i reati separatamentegiudicati con la sentenza sub a) fissandolo in sei mesi di reclusione,rideterminando la pena complessiva unica in due anni, cinque mesi e dieci giornidi reclusione ed euro 305,83 di multa.2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ededuce due motivi di ricorso.2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 81 cod. pen., evidenziandol’erroneità dell’affermazione posta a base del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, ossia che si tratti di reati in materia di armi e, dunque, omogenei,commessi anche al fine di agevolare la cosca di ‘ndrangheta facente capo allafamiglia Abbruzzese di Cassano allo Ionio.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe del tutto trascurato il notevole intervallodi tempo trascorso tra le due condotte e, comunque, l’avvenuta esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul quantum dellaporzione di pena irrogata a titolo di aumento per continuazione.Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi espressi in sede dilegittimità per cui il giudice dell’esecuzione, dopo avere individuato la pena baseper il reato più grave, deve indicare motivatamente gli aumenti per ciascuno deireati satellite.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 9.4.2026, ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.  2. È in primo luogo fondato il primo motivo di ricorso.2.1. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e l’omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere chegli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094-01). Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio delladisciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella inizialeprevisione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinatefinalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa,ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294-01).Per ciò che riguarda l’elemento cronologico, si è chiarito che «nel caso direati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvoprova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalitàe nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenzadella continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).In tema dicontinuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondarela valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempofra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).2.2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governodegli anzidetti principi perché ha del tutto trascurato la consistente cesuratemporale tra i fatti (oltre quattro anni) e l’avvenuta esclusione dell’aggravantecd. mafiosa con riferimento ai reati di cui alla prima sentenza. La motivazionedel provvedimento si fonda sul mero dato – non ulteriormente connotato e,dunque, insufficiente – dell’omogeneità dei reati e su quello, apodittico, dellafinalità di agevolare la cosca mafiosa.3. Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).  Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216). In particolare, Sez. U. Pizzone, la Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.  3.2. Nel caso ora in esame, in patente violazione dei principi appenasunteggiati, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha considerato reato più grave quello di cuialla sentenza sub a), senza avvedersi che detta sentenza riguardava più reatiunificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – unavolta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale di dueanni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 305,83 di multa, avendoomesso, con riferimento agli aumenti interni ex art. 81 cod. pen. e a quellogiudicato con la sentenza sub a), qualsiasi motivazione, peraltro in assenzaqualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazione del giudice dicognizione. 4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata,con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.  P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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