CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 12/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 21/03/2022 del Gup del Tribunale di Pordenone, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile di plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della riduzione massima prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; la Corte di appello ha giustificato la misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, applicata non nella misura massima, richiamando i precedenti penali dell'imputato, dimostrativi della personalità negativa dello stesso; la motivazione è congrua e logica e sottrae al sindacato di legittimità; va ricordato che costituisce principio costante quello secondo cui, con specifico riferimento alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, deve ritenersi adempiuto il relativo obbligo di motivazione da parte del giudice attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez.4, n.54966 del 20/09/2017,Rv.271524; Sez.6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv.211583 - 01); inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità dei giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez.5, n.5582 del 30/09/2013,Rv.259142 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.