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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28283/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34885-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C- .‘ CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2852/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l' avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, per l'anno di imposta 2011, il reddito di impresa recuperando la maggiore imposta.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in accoglimento dell'eccezione dell'Agenzia, dichiarava inammissibile l'appello in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 34885 sez.

MT ud. 26-05-2021 -2- 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia << violazione dell' art 360 1 comma nr 3 cpc - nullità della sentenza per errore di diritto e falsa applicazione della normativa relativa alla notifica a mezzo pec - sentenza della Corte Costituzionale nr. 75 del 19/3/2019». 2 n motivo è fondato. 2.1 n D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 3, conv. con rnodif. dalla L. n. 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata <<si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1°, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2». 2.2 II citato d.l. n. 179, art. 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. 2.3 La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha <<dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.- il D.L. n. 179 del 2012, art. 16- septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si Ric. 2019 n. 34885 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -3- perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta>>. 2.4 In effetti come questa Corte ha avuto modo di precisare il differimento nei confronti del mittente << comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art.155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta>> (cfr. Cass 22136/2020) 2.5 Trova, quindi, applicazione la regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24,00, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass. n. 12050 del 2020). 2.6 La CTR nel ritenere l'atto di appello notificato dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile tardivo per il mittente in quanto perfezionatasi anche nei suoi confronti alle ore 7,00 del giorno successivo, non si è uniformata alle conclusioni sopra esposte. 2.7 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2019 n. 34885 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -4- PQM La Corte; • accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. • Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021 Il residente Dr.

M uro M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34885-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C- .‘ CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2852/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l' avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, per l'anno di imposta 2011, il reddito di impresa recuperando la maggiore imposta. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in accoglimento dell'eccezione dell'Agenzia, dichiarava inammissibile l'appello in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 34885 sez. MT ud. 26-05-2021 -2- 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia << violazione dell' art 360 1 comma nr 3 cpc - nullità della sentenza per errore di diritto e falsa applicazione della normativa relativa alla notifica a mezzo pec - sentenza della Corte Costituzionale nr. 75 del 19/3/2019». 2 n motivo è fondato. 2.1 n D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 3, conv. con rnodif. dalla L. n. 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata <<si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1°, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2». 2.2 II citato d.l. n. 179, art. 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. 2.3 La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha <<dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.- il D.L. n. 179 del 2012, art. 16- septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si Ric. 2019 n. 34885 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta>>. 2.4 In effetti come questa Corte ha avuto modo di precisare il differimento nei confronti del mittente << comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art.155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta>> (cfr. Cass 22136/2020) 2.5 Trova, quindi, applicazione la regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24,00, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass. n. 12050 del 2020). 2.6 La CTR nel ritenere l'atto di appello notificato dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile tardivo per il mittente in quanto perfezionatasi anche nei suoi confronti alle ore 7,00 del giorno successivo, non si è uniformata alle conclusioni sopra esposte. 2.7 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 34885 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- PQM La Corte; • accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. • Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021 Il residente Dr. M uro M
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