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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1977

Cassazione n. 39014/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'autore della truffa abbia tratto un concreto vantaggio dalle condizioni di luogo in cui si è svolta la trattativa, prima su Subito.it e poi per telefono, dal momento che la vittima non aveva potuto effettuare alcuna reale verifica sul bene messo in vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere nsore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'autore della truffa abbia tratto un concreto vantaggio dalle condizioni di luogo in cui si è svolta la trattativa, prima su Subito.it e poi per telefono, dal momento che la vittima non aveva potuto effettuare alcuna reale verifica sul bene messo in vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere nsore Il
Sentenza Cassazione n. 39014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris