CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 16470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21919/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata alricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimain Roma, alla via Tacito n. 41 . - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Desio (MB), alla via Rovagnati n. 1 , in persona del la procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Po’ n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 4434 /20 19 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 15 giugno 2017, n. 964, il Tribunale di Como respinse le opposizioniproposte, ex art. 645 cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], confermando i corrispondenti decreti ingiuntivi emessi , nei loro confronti,in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; revocò, invece, il decreto ingiuntivo ottenuto dalmedesimo istituto di credito contro [OSCURATO:PERSONA], condannando, però, quest’ultimo al pagamento, in favore del primo, di € 41.818,37. 1.1. I crediti di cui ai suddetti decreti, rispettivamente di € 43.955,62 e di € 42.918,37 quanto al Paun ed al Musat, traevano origine dai saldi passivi dei loro due conti correnti accesi presso la filiale di Veduggio del Banco predetto. Gli opponenti avevano dedotto di essere stati vittima di truffa, per la quale era in corso il relativo procedimento penale: avevano sostenuto, infatti, che le firme sui contratti di finanziamento, nonché sugli ordini di bonifici provenienti dai loro conti correnti erano false. Assunto smentito, tuttavia, dall’esito della disposta consulenza grafica ufficiale, che aveva dimostrato l’autenticità di tali firme, ad esclusione dell’ordine di bonifico, per € 1.100,00, asseritamente proveniente dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] e tale conclusione aveva comportato la revoca del decreto ingiuntivoreso contro di lui, con condanna del medesimo Sator al pagamento dell’importo di cui al monitorio, detratto quello relativo all’ordine non autentico. Il tribunale, peraltro, negò che la condotta tenuta dagli opponenti, dall’apertura dei rispettivi conti correnti in avanti, potesse presupporre una reale inconsapevolezza delle azioni e sottolineò anche, in ogni caso, come essi non avessero dedotto di essere stati vittime di azioni estorsive, tanto che neppure avevano chiesto l’annullamento dei contratti di finanziamento.2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano con sentenza del 10 ottobre/8 novembre 2019, n. 4434, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, riportato il contenuto delle due formulate doglianze, osservò: a) quanto alla prima di esse, che «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, solo in sede di gravame, prospettato una sorta di mala fede dell’istituto bancario che, per il tramite dei propri vertici, si era prestato a far ottenere somme di danaro ad una società ed a una cooperativa ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]), prive dei necessari requisiti di solvibilità. Tale affermazione è, peraltro, rimasta confinata in un limbo non meglio specificato, in quanto, pur avendo la difesa indicato le entrate e le uscite dai conti correnti degli attori in prime cure, la stessa non si è preoccupata di individuare i contratti suscettibili di eventuale annullamento. Si tratta, dunque, di contestazione inammissibileex art. 345 cod. proc. civ. in quanto non prospettata in primo grado e, comunque, nel merito non dotata del minimo requisito di specificità. In sostanza, l’invocata inconsapevolezza di Musat, Sator e Paun all’atto della sottoscrizione dei contratti di finanziamento non può essere oggetto di valutazione in questa sede, non avendo gli attori mai allegato di essere vittime di una qualche strategia estorsiva, né invocato l’annullamento dei contratti di finanziamento per vizi del consenso e non avendo in tal senso neppure richiesto di provare alcuna circostanza nel precedente grado di giudizio. Al contrario, in corso di causa, la banca ha dimostrato che i conti correnti sui quali erano affluite le somme relative ai contratti di finanziamento erano stati regolarmente movimentati dai debitori, i quali, oltre ad aver pagato le rate dei finanziamenti suddetti, avevano versato i propri emolumenti relativi alla cooperativa Transys, avevano usato i bancomat relativi ai conti medesimi e avevano beneficiato delle somme messe a loro disposizione e non contestate, se non con la contestazione di autenticità, peraltro smentita dalla consulenza grafica in prime cure e successivamente non più contestata. Per completezza, è doveroso rilevare che gli odierni appellanti, sentiti dalla Guardia di Finanza nel gennaio 2011 e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, ben avrebbero potuto negare in quella sede la riconducibilità delle sottoscrizioni dei contratti alla loro persona e sollevare questioni di possibile annullamento degli stessi in ambito civilistico. Nulla si tutto ciò avvenne, invece, sino alla notifica del decreto ingiuntivo»; b) quanto alla seconda, che «La Corte reputa del tutto superflua l’ammissione dei capitoli sub nn. 1 – 3 dell’atto di appello. Si tratta, invero, di circostanze risultanti dai documenti, non contestate e relative all’assunto narrativo fondato sulla stipula di contratti di finanziamento, sull’accredito delle relative somme e sullo storno in favore di terzi soggetti sconosciuti. Tali fatti sono pacifici e costituiscono l’ossatura sulla cui base gli appellanti hanno invocato la riforma della decisione di primo grado, ma in via infondata, per quanto espostosub a)». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, il primo dei quali articolato in un duplice profilo. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., Banco di Desio e della Bri a nza s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. per non avere ritenuto, la Corte d’Appello di Milano, in ragione di tutta la documentazione versata in atti, l’inconsapevolezza degli odierni ricorrenti dei contratti che andavano a sottoscrivere e, dunque, la non debenza delle somme dovute. Violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver ritenuto le contestazioni formulate dai ricorrenti inammissibili in quanto sollevate solo per la prima volta in sede di gravame». Si assume che «La Corte d’Appello di Milano ha liquidato in due paragrafi di poche righe una vicenda certamente ben più complessa che vede quali spettatori inconsapevoli e purtroppo inconsapevoli debitori verso l’Istituto di credito gli odierni ricorrenti». Si deduce che «già con gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, tutti i ricorrenti (con atti sostanzialmente identici) avevano dato atto dell’esistenza di un procedimento penale e dell’evidente attività criminosa che i vertici della Banca stavano svolgendo proprio su denuncia dell’Istituto stesso tanto che già si ricordava (sempre nelle medesime opposizioni) come il Banco di Desio fosse pienamente consapevole di tale circostanza come reso palese dall’esame della denuncia-querela che aveva dato avvio al procedimento […]. Liquidare, quindi, la contestazione come inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., risulta […] esercizio logico giuridico non corretto. […]. Ulteriore errore in cui è incorsa la Corte d’Appello di Milano riguarda l’affermazione per cui i ricorrenti non abbiano impugnato i contratti di finanziamento. E infatti, a pagina 8 degli atti di opposizione (dopo che i contratti di finanziamento erano stati ben individuati nelle premesse degli atti introduttivi) si precisava che un primo tema concerneva l’impugnazione dei contratti di finanziamento sia in ragione della contestazione delle sottoscrizioni sia in ragione della non debenza delle somme dovute». Si contestano, pertanto, alla corte distrettuale: i) «la mancata applicazione dell’art. 1460 c.c. per un’erronea valutazione dell’excursus processuale e la violazione dell’art. 345 c.p.c.»; ii) «l’omessa valutazione delle risultanze del procedimento penale conclusosi con la condanna degli imputati sul quale peraltro la sentenza neppure ha speso una parola»; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto, la Corte d’Appello di Milano, superflua l’ammissione dei capitoli di prova regolarmente dedotti dai ricorrenti». In via subordinata al nonaccoglimento del primo motivo, si censura la mancata «ammissione dei capitoli sub 1), 2), 3) dell’atto d’appello e così prima della memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.[…]». 2. La prima di tali doglianze si rivela complessivamente inammissibile. 2.1. Invero, anche volendosi prescindere dai profili di carenza di autosufficienza che la caratterizzano (in ragione del generico richiamo, oltre che a non meglio specificati contratti di finanziamento, agli atti di opposizione exart. 645 cod. proc. civ., di cui non è trascritto, in parte qua , l’effettivo contenuto. Neppure sono descritte, anche sommariamente, le distinte posizioni degli opponenti, ciascuno dei quali, destinatario di autonomo decreto ingiuntivoottenuto da Banc o di [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti, i cui giudizi di opposizione, poi, erano stati riuniti), rileva il Collegio che, come si è già ampiamente riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha esaustivamente spiegato le ragioni per cui ha escluso che l’invocata inconsapevolezza del Musat, del Sator e del Paun all’atto della sottoscrizione dei contratti di finanziamento potesse essere oggetto di valutazione in sede di gravame, puntualizzando, altresì, che gli stessi, nemmeno si erano preoccupati di individuare i contratti suscettibili di eventuale annullamento (domanda, quest’ultima, mai formulata), così da rendere la suddetta contestazione non solo inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., perché non specificamente prospettata in primo grado, ma, nel merito, comunque sfornita di qualsivoglia minimo requisito di specificità. 2.1.1. La stessa corte, peraltro, ha rimarcato che: i) in corso di causa, il Bancoaveva dimostrato che i conti correnti sui quali erano affluite le somme relative ai contratti di finanziamento erano stati regolarmente movimentati dai debitori, i quali, oltre ad aver pagato le rate dei finanziamenti predetti, avevano versato i propri emolumenti relativi alla cooperativa Transys, avevano usato i bancomat relativi ai conti medesimi ed avevano beneficiato delle somme messe a loro disposizione e non contestate, se non con la contestazione di autenticità delle loro sottoscrizioni sui contratti di finanziamento e sui bonifici provenienti dai loro conti, peraltro smentita dalla consulenza grafica in prime cure e successivamente non più ribadita; ii) gli appellanti, sentiti dalla Guardia di Finanza nel gennaio 2011 e, dunque, ben prima della notifica, nei loro confronti, dei decreti ingiuntivi poi opposti, nemmeno avevano negato, in quella sede, la riconducibilità delle sottoscrizioni dei contratti alla loro persona,né avevano sollevato questioni di possibile annullamento degli stessi in ambito civilistico. 2.1.2. Al cospetto di tali affermazioni, fondate su accertamenti di chiara natura fattuale, le argomentazioni della odierna censura appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712 e 14702 del 2024). 2.2. Resta solo da aggiungere, quanto al lamentato omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., della sentenza del Tribunale penale di Monza n. 1165/2018, di cui, peraltro, nemmeno è stata allegata (ancor prima che tempestivamente dimostrata) la sua definitività, che: i) come affatto condivisibilmente sancito da Cass. n. 42028 del 2021, «Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensioneex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento»;ii) la produzione di detta sentenza risulta essere avvenuta, per stessa ammissione dei ricorrenti (cfr. pag. 15 del ricorso), solo “all’atto del deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni, in data 21.5.2019” in grado di appello, senza che gli stessi nemmeno avessero preventivamente formulato un’istanza di remissione in termini, né risultando essere stata comunque autorizzata dalla corte territoriale una tale (inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ.) tardiva produzione; iii ) la corrispondente doglianza mostra di non considerare che l'attuale testo della citata norma, come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata l’8 novembre 2019, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché: i) secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (giusta la scomposizione della fattispecie basata sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass. nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma); ii) non riporta il contenuto dei capitoli di prova della cui mancata ammissione si dolgono i ricorrenti, così impedendo a questa Corte qualsivoglia valutazione in ordine alla loro effettiva decisività. Pertanto, deve trovare applicazione il qui condiviso principio secondo cui «La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto» (cfr. Cass. n. 8204 del 2018; Cass. n. 9748 del 2010); iii) la corte distrettuale ha espressamente considerato «del tutto superflua l’ammissione dei capitoli sub nn. 1 – 3 dell’atto di appello », investendo gli stessi «circostanze risultanti dai documenti, non contestate e relative all’assunto narrativo fondato sulla stipula di contratti di finanziamento, sull’accredito delle relative somme e sullo storno in favore di terzi soggetti sconosciuti. Tali fatti sono pacifici e costituiscono l’ossatura sulla cui base gli appellanti hanno invocato la riforma della decisione di primo grado» disattesa, però, dalla medesima corte contestualmente al rigetto del loro primo motivo di gravame. Vale pertanto, l'orientamento secondo cui «Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in Cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico» (cfr.Cass.n. 18222 del 2004; Cass. n. 34189 del 2022). Nella specie, la descritta valutazione operata dalla corte a quo non può dirsi basata su erronei principi giuridici, in quanto il giudice di appello ha correttamente escluso una prova ritenuta irrilevante perché priva di decisività, con conseguente difetto di alcuna incongruenza di ordine logico. 4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore del la pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesim i ricorrenti, in solido tra loro