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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30188/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CU.I.05FG87Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali le particolari modalità del fatto e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla validità della presentazione della querela da parte della persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, l'eccezione inerente alla mancanza di una condizione di procedibilità non aveva formato oggetto dell'atto di appello ed essa, nella specie, comporta accertamenti di merito sottratti al giudice di secondo grado, dovendosi, comunque, rilevare che il ricorrente era l'utilizzatore di fatto dell'autovettura oggetto di danneggiamento e, come tale, legittimato a sporgere querela (in proposito, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] r or+ [OSCURATO:PERSONA] CANCF7j.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CU.I.05FG87Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali le particolari modalità del fatto e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla validità della presentazione della querela da parte della persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, l'eccezione inerente alla mancanza di una condizione di procedibilità non aveva formato oggetto dell'atto di appello ed essa, nella specie, comporta accertamenti di merito sottratti al giudice di secondo grado, dovendosi, comunque, rilevare che il ricorrente era l'utilizzatore di fatto dell'autovettura oggetto di danneggiamento e, come tale, legittimato a sporgere querela (in proposito, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] r or+ [OSCURATO:PERSONA] CANCF7j.
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