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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33742/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 143 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze generiche, di merito, meramente oppositive e comunque manifestamente infondate sulla ritenuta responsabilità penale, sul concorso formale, sull'aggravante teleologica, sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, sulla recidiva, trattandosi di punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed in particolare: - quanto alla responsabilità, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata là dove descrive la condotta del ricorrente, tutt'altro che di "resistenza passiva"; - quanto al concorso formale di reati, il ricorrente invoca un precedente di legittimità risalente rispetto a quello richiamato dalla Corte di appello, costituente principio oramai pacifico da tempo (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); - quanto all'aggravante teleologica, il ricorrente propone un'alternativa ricostruzione del fatto, motivatamente esclusa dalla Corte di appello là dove pone la violenza fisica (che aveva arrecato al p.u. lesioni) nel medesimo contesto della resistenza ai pubblici ufficiali; - quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. il ricorrente si limita a richiamare genericamente un risalente indirizzo giurisprudenziale minoritario, anch'esso oramai superato, senza alcun argomento giuridico volto a contestare quello applicato dalla Corte di appello (tra tante, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734, da ultimo, Sez. 1, n. 23191 del 09/06/2022); - quanto al giudizio di bilanciamento, il ricorrente avanza censure aspecifiche rispetto alla motivazione sul giudizio di equivalenza tra circostanze, che ha valorizzato la ritenuta recidiva, caratterizzata da indole trasgressiva dell'imputato; - quanto infine alla recidiva, la Corte di appello ha fornito una adeguata giustificazione sulla non esclusione, che non è censurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 143 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze generiche, di merito, meramente oppositive e comunque manifestamente infondate sulla ritenuta responsabilità penale, sul concorso formale, sull'aggravante teleologica, sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, sulla recidiva, trattandosi di punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed in particolare: - quanto alla responsabilità, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata là dove descrive la condotta del ricorrente, tutt'altro che di "resistenza passiva"; - quanto al concorso formale di reati, il ricorrente invoca un precedente di legittimità risalente rispetto a quello richiamato dalla Corte di appello, costituente principio oramai pacifico da tempo (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); - quanto all'aggravante teleologica, il ricorrente propone un'alternativa ricostruzione del fatto, motivatamente esclusa dalla Corte di appello là dove pone la violenza fisica (che aveva arrecato al p.u. lesioni) nel medesimo contesto della resistenza ai pubblici ufficiali; - quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. il ricorrente si limita a richiamare genericamente un risalente indirizzo giurisprudenziale minoritario, anch'esso oramai superato, senza alcun argomento giuridico volto a contestare quello applicato dalla Corte di appello (tra tante, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734, da ultimo, Sez. 1, n. 23191 del 09/06/2022); - quanto al giudizio di bilanciamento, il ricorrente avanza censure aspecifiche rispetto alla motivazione sul giudizio di equivalenza tra circostanze, che ha valorizzato la ritenuta recidiva, caratterizzata da indole trasgressiva dell'imputato; - quanto infine alla recidiva, la Corte di appello ha fornito una adeguata giustificazione sulla non esclusione, che non è censurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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