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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03420/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 03V4634 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eitjaz_ cc,L,_ceiz.A_S—k3...._ ysLit-err tr6blico Ministero-, in persona def [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, per aver, nella qualità rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti societari di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della società.

2. L'imputato ricorre per cassazione formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza e vizio della motivazione in ordine alla disamina del primo motivo di appello, in particolare nella prima parte della sua esposizione, con la quale il ricorrente rappresentava di non aver avuto alcuna conoscenza della richiesta di esibizione delle scritture contabili da parte dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, lamenta l'insussistenza del presupposto oggettivo del reato di occultamento o di distruzione delle scritture.

Dagli atti si evince che l'imputato non si è presentato all'appuntamento fissato dall'amministrazione finanziaria al fine di esibire la documentazione contabile e societaria in quanto la convocazione era stata inviata dall'ufficio delle Dogane di Brescia, mediante lettera raccomandata ed era stata restituita al mittente in data 27/09/2012 con la dicitura "sconosciuto".

Anche il verbale di vane ricerche attestava che il ricorrente, sebbene formalmente residente presso il Comune di Napoli in via Pontenuovo n.67, era in realtà trasferito altrove.

Pertanto, è documentalmente dimostrato che l'imputato non ha mai ha avuto effettiva conoscenza della richiesta di esibizione della documentazione contabile.

Il ricorrente evidenza altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha affermato che il gravame concerneva solo il profilo soggettivo del reato, mentre l'imputato aveva articolato, nella prima parte del primo motivo di appello, la questione concernente l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente riproduce la seconda parte del primo motivo di appello, con la quale si argomentava la carenza dell'elemento oggettivo del reato in relazione ad un ulteriore profilo.

Il ricorrente rappresenta di non aver mai ricevuto la documentazione contabile della società, di cui era stato da pochissimo tempo nominato rappresentante legale, appena poco prima della richiesta di esibizione della documentazione contabile.

Anche dalle dichiarazioni rese dalla precedente amministratrice della società, [OSCURATO:PERSONA], emerge che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui è stata effettuata innanzi al notaio la cessione delle quote societarie di cui ella era proprietaria, la donna si era limitata a consegnare una cartella senza aver cognizione del suo contenuto.

In ogni caso, evidenzia il ricorrente che il trasferimento del possesso della documentazione sarebbe avvenuto appena qualche giorno dopo M i che la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'epoca amministratrice della società, aveva ricevuto l'invito formale a comparire innanzi all'Agenzia delle Dogane; è inoltre singolare che il verbale del 03/04/2012 dell'assemblea straordinaria in cui, a seguito delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente veniva nominato quale amministratore di diritto, sia stato depositato presso il registro delle imprese dopo un certo lasso di tempo, solo in data 17/07/2012, e solo successivamente alla notifica dell'invito formale a comparire da parte dell'Agenzia delle Dogane indirizzataisbrf~ alla Fatigati.

E', dunque, evidente che l'imputato sia stato nominato quale amministratore di diritto della società al solo scopo di scaricare su un ignaro capro espiatorio le responsabilità concernenti la gestione societaria, rimasta effettivamente in capo al precedente amministratore di diritto.

L'imputato, quale mera testa di legno, pur essendosi consapevolmente prestato a ricoprire il ruolo di amministratore sotto il profilo solamente formale, non aveva mai ricevuto la documentazione contabile, non aveva consapevolezza della illegalità della gestione societaria, né perseguiva alcuna finalità evasiva, ma semplicemente aveva assunto l'incarico mosso dall'esigenza di trovare un'occupazione lavorativa retribuita che gli era stata prospettata dal commercialista della società.

Evidenzia, quindi, il ricorrente che non si configura neppure sotto questo profilo né l'elemento oggettivo del reato né quello soggettivo.

In punto di elemento soggettivo del reato, inoltre, rappresenta il ricorrente che il giudice a quo, con motivazione viziata e affetta da errore materiale per le ragioni che verranno meglio esposte nell'esposizione della memoria difensiva prodotta in sede di legittimità con la quale sono stati ulteriormente illustrati e argomentati i motivi di ricorso, ha fatto riferimento alla tendenza del ricorrente a reiterare condotte delittuose "di analoga natura" sebbene il ricorrente non sia gravato da ECCSSUM precedente penale specifico. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta successiva al reato, delle modalità con cui ha ricevuto l'incarico di amministratore di diritto della società, delle dichiarazioni etero accusatorie mosse nei confronti del commercialista della società, di cui ha fornito le esatte generalità, del fatto di aver ignorato, fino alla lettura degli atti processuali, l'invito dell'Agenzia delle Dogane di Brescia di fornire la documentazione e di essersi comunque pentito per l'accaduto.

Il giudice, con motivazione illogica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche unicamente in ragione dell'interesse economico della condotta e in ragione dei precedenti penali, alcuni dei quali della stessa indole ,a'quello in contestazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso e rappresentando che è agli atti acquisito un certificato del Casellario Generale dal quale risulta in modo evidente che l'imputato non ha alcun precedente penale in materia tributaria. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanne per reati previsti dal D.L.vo 74/2000 e pertanto, la Corte territoriale ha mal interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e n.7 del 11.4.2018, presenti sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] n. 3343/2022/R, acquisito al fascicolo del dibattimento, entrambe relative alla sospensione del presente procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, per essere originariamente l'imputato irreperibile.

Infine, evidenzia che tale errore di lettura ha inficiato la logicità di tutta la motivazione della sentenza di secondo grado in ordine al primo motivo di appello ed al convincimento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in ordine al secondo motivo di appello ed al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, anche con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello, teso al riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

La motivazione del giudice si fonda erroneamente, in ordine a tali tre profili, sulla presenza di precedenti penali dell'imputato di natura specifica che sono in realtà inesistenti.

Pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata per travisamento dell'elemento dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi attinenti al profilo della responsabilità, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Si evidenzia inoltre che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

1.1. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha dato atto che la documentazione contabile prescritta dalla legge è stata effettivamente istituita dalla società, in quanto le fatture di acquisto e di vendita sono state dagli organi accertatori dell'amministrazione finanziaria 3 cfk2 acquisite aliunde, è stato depositato solo il bilancio abbreviato e le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2008 e 2009.

In ordine alla riconducibilità della condotta al Ciubotaru, il giudice di primo grado ha evidenziato che agli atti è stato acquisto sia il verbale di assemblea ordinaria in cui è stata deliberata la nomina del ricorrente quale rappresentante legale della società, sia il verbale di consegna della documentazione societaria del 03/04/2012, su cui è apposta la firma del Ciubotaru, la cui autenticità dal ricorrente non è stata contestata.

Il giudice di primo grado ha altresì evidenziato che innanzi al notaio, il 23/07/2012 la Fatigati, precedente rappresentante legale dell'ente, ha ceduto al ricorrente la quota di partecipazione sociale corrispondente all'intero capitale sociale, e che il Ciubotaru ha sottoscritto, alla presenza del Notaio, l'atto di cessione.

In quella occasione la Fatigati ha dichiarato di aver consegnato una cartellina contente alcuni documenti della società.

Ne segue che l'imputato, accettando l'incarico di amministratore, era gravato dagli obblighi imposti dalla legge, compreso quello di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili che aveva ricevuto, nonché di preoccuparsi della completa conservazione della documentazione relativa alle operazioni economiche effettuate dalla società.

Il Tribunale di Brescia ha sul punto rilevato che il ricorrente, malgrado sia stato invitato per ben due volte a comparire, con notifica effettuata presso il domicilio dichiarato, non ha mai prodotto la documentazione contabile che aveva l'obbligo di custodire, rendendosi fin da subito irreperibile.

Con sentenza di conferma delle statuizioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del Ciubotaru a titolo di concorso morale nel reato, commesso con altri soggetti, essendosi egli prestato consapevolmente e dietro retribuzione, a svolgere il ruolo di amministratore puramente formale della società, senza svolgere le facoltà e i doveri inerenti a tale ruolo, e rendendo così possibile ai gestori di fatto della società, la realizzazione nei reati fiscali.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte d'appello ha pertanto fatto buon governo dei principi giurisprudenziali secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il delitto in contestazione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che terzi possano mettere in atto la condotta contestata di distruzione o di occultamento delle scritture contabili (Sez.3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104).

Trattasi di motivazione del tutto congrua, anche al fine di dar conto delle ragioni per le quali si è affermata la configurazione del reato sotto il profilo oggettivo.

Si osserva, peraltro, che l'omesso esame di uno dei profili illustrati dal ricorrente non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900).

Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate.

Del resto, neanche il ricorrente assume di non aver né distrutto né occultato la documentazione che ha ricevuto in consegna, limitandosi ad asserire di non aver ricevuto la documentazione e di non aver avuto mai cognizione della richiesta di esibizione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Asserti in ordine ai quali i giudici di merito, come appena ULA.11"I'l evidenziatoongruamente motivato.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è, dunque, enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive in ordine all'affermazione della responsabilità, ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà ,1•2,9' o di manifesta illogicità e perciorrnsindacabili in questa sede. 2.In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Inoltre, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.

Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998 ) Rv. 209443).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, dai quali ha inferito la tendenza a sostenersi economicamente dall'attività delittuosa.3.

Con memoria difensiva successivamente depositata, il ricorrente evidenzia che dal casellario in atti, risulta che l'imputato non ha alcun precedente penale in materia tributaria e che, pertanto, la Corte territoriale ha mal interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e n.7 del 11.4.2018, presenti sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] n. 3343/2022/R, acquisito al fascicolo del dibattimento, entrambe relative alla sospensione del presente procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, per essere originariamente l'imputato irreperibile.

Al riguardo, è fondato il rilievo formulato dal ricorrente secondo cui egli non ha riporteko precedenti specifici, in quanto dal Certificato del Casellarío~ soltanto il procedimento in corso in materia tributaria.

Tuttavia, si precisa, che agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101 cod. pen.).

La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che sono "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 — 06; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 26080).

Dall'esame del casellario emerge che il ricorrente ha precedenti relativi a reati di ricettazione, insolvenza fraudolenta, reati che presentano tratti fondamentali comuni con quello in contestazione, in quanto determinati da motivi di lucro, posto che, come ammesso dal ricorrente e richiamato dalla Corte territoriale, l'imputato ha realizzato la condotta delittuosa per ragioni economiche, ossia per mantenersi economicamente.

Ne segue che anche sotto questo profilo la motivazione del giudice a quo deve ritenersi congrua ed esente da vizi.

Onde non può ritenersi che l'affermazione del giudice a quo, secondo cui l'imputato è gravato da precedenti specifici, è erronea.

4. La doglianza relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. è eterogenea in quanto contenuta solo nei motivi aggiunti.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 03V4634 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eitjaz_ cc,L,_ceiz.A_S—k3...._ ysLit-err tr6blico Ministero-, in persona def [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, per aver, nella qualità rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti societari di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della società. 2. L'imputato ricorre per cassazione formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza e vizio della motivazione in ordine alla disamina del primo motivo di appello, in particolare nella prima parte della sua esposizione, con la quale il ricorrente rappresentava di non aver avuto alcuna conoscenza della richiesta di esibizione delle scritture contabili da parte dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, lamenta l'insussistenza del presupposto oggettivo del reato di occultamento o di distruzione delle scritture. Dagli atti si evince che l'imputato non si è presentato all'appuntamento fissato dall'amministrazione finanziaria al fine di esibire la documentazione contabile e societaria in quanto la convocazione era stata inviata dall'ufficio delle Dogane di Brescia, mediante lettera raccomandata ed era stata restituita al mittente in data 27/09/2012 con la dicitura "sconosciuto". Anche il verbale di vane ricerche attestava che il ricorrente, sebbene formalmente residente presso il Comune di Napoli in via Pontenuovo n.67, era in realtà trasferito altrove. Pertanto, è documentalmente dimostrato che l'imputato non ha mai ha avuto effettiva conoscenza della richiesta di esibizione della documentazione contabile. Il ricorrente evidenza altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha affermato che il gravame concerneva solo il profilo soggettivo del reato, mentre l'imputato aveva articolato, nella prima parte del primo motivo di appello, la questione concernente l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente riproduce la seconda parte del primo motivo di appello, con la quale si argomentava la carenza dell'elemento oggettivo del reato in relazione ad un ulteriore profilo. Il ricorrente rappresenta di non aver mai ricevuto la documentazione contabile della società, di cui era stato da pochissimo tempo nominato rappresentante legale, appena poco prima della richiesta di esibizione della documentazione contabile. Anche dalle dichiarazioni rese dalla precedente amministratrice della società, [OSCURATO:PERSONA], emerge che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui è stata effettuata innanzi al notaio la cessione delle quote societarie di cui ella era proprietaria, la donna si era limitata a consegnare una cartella senza aver cognizione del suo contenuto. In ogni caso, evidenzia il ricorrente che il trasferimento del possesso della documentazione sarebbe avvenuto appena qualche giorno dopo M i che la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'epoca amministratrice della società, aveva ricevuto l'invito formale a comparire innanzi all'Agenzia delle Dogane; è inoltre singolare che il verbale del 03/04/2012 dell'assemblea straordinaria in cui, a seguito delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente veniva nominato quale amministratore di diritto, sia stato depositato presso il registro delle imprese dopo un certo lasso di tempo, solo in data 17/07/2012, e solo successivamente alla notifica dell'invito formale a comparire da parte dell'Agenzia delle Dogane indirizzataisbrf~ alla Fatigati. E', dunque, evidente che l'imputato sia stato nominato quale amministratore di diritto della società al solo scopo di scaricare su un ignaro capro espiatorio le responsabilità concernenti la gestione societaria, rimasta effettivamente in capo al precedente amministratore di diritto. L'imputato, quale mera testa di legno, pur essendosi consapevolmente prestato a ricoprire il ruolo di amministratore sotto il profilo solamente formale, non aveva mai ricevuto la documentazione contabile, non aveva consapevolezza della illegalità della gestione societaria, né perseguiva alcuna finalità evasiva, ma semplicemente aveva assunto l'incarico mosso dall'esigenza di trovare un'occupazione lavorativa retribuita che gli era stata prospettata dal commercialista della società. Evidenzia, quindi, il ricorrente che non si configura neppure sotto questo profilo né l'elemento oggettivo del reato né quello soggettivo. In punto di elemento soggettivo del reato, inoltre, rappresenta il ricorrente che il giudice a quo, con motivazione viziata e affetta da errore materiale per le ragioni che verranno meglio esposte nell'esposizione della memoria difensiva prodotta in sede di legittimità con la quale sono stati ulteriormente illustrati e argomentati i motivi di ricorso, ha fatto riferimento alla tendenza del ricorrente a reiterare condotte delittuose "di analoga natura" sebbene il ricorrente non sia gravato da ECCSSUM precedente penale specifico. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta successiva al reato, delle modalità con cui ha ricevuto l'incarico di amministratore di diritto della società, delle dichiarazioni etero accusatorie mosse nei confronti del commercialista della società, di cui ha fornito le esatte generalità, del fatto di aver ignorato, fino alla lettura degli atti processuali, l'invito dell'Agenzia delle Dogane di Brescia di fornire la documentazione e di essersi comunque pentito per l'accaduto. Il giudice, con motivazione illogica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche unicamente in ragione dell'interesse economico della condotta e in ragione dei precedenti penali, alcuni dei quali della stessa indole ,a'quello in contestazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso e rappresentando che è agli atti acquisito un certificato del Casellario Generale dal quale risulta in modo evidente che l'imputato non ha alcun precedente penale in materia tributaria. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanne per reati previsti dal D.L.vo 74/2000 e pertanto, la Corte territoriale ha mal interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e n.7 del 11.4.2018, presenti sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] n. 3343/2022/R, acquisito al fascicolo del dibattimento, entrambe relative alla sospensione del presente procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, per essere originariamente l'imputato irreperibile. Infine, evidenzia che tale errore di lettura ha inficiato la logicità di tutta la motivazione della sentenza di secondo grado in ordine al primo motivo di appello ed al convincimento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in ordine al secondo motivo di appello ed al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, anche con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello, teso al riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. La motivazione del giudice si fonda erroneamente, in ordine a tali tre profili, sulla presenza di precedenti penali dell'imputato di natura specifica che sono in realtà inesistenti. Pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata per travisamento dell'elemento dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi attinenti al profilo della responsabilità, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Si evidenzia inoltre che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha dato atto che la documentazione contabile prescritta dalla legge è stata effettivamente istituita dalla società, in quanto le fatture di acquisto e di vendita sono state dagli organi accertatori dell'amministrazione finanziaria 3 cfk2 acquisite aliunde, è stato depositato solo il bilancio abbreviato e le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2008 e 2009. In ordine alla riconducibilità della condotta al Ciubotaru, il giudice di primo grado ha evidenziato che agli atti è stato acquisto sia il verbale di assemblea ordinaria in cui è stata deliberata la nomina del ricorrente quale rappresentante legale della società, sia il verbale di consegna della documentazione societaria del 03/04/2012, su cui è apposta la firma del Ciubotaru, la cui autenticità dal ricorrente non è stata contestata. Il giudice di primo grado ha altresì evidenziato che innanzi al notaio, il 23/07/2012 la Fatigati, precedente rappresentante legale dell'ente, ha ceduto al ricorrente la quota di partecipazione sociale corrispondente all'intero capitale sociale, e che il Ciubotaru ha sottoscritto, alla presenza del Notaio, l'atto di cessione. In quella occasione la Fatigati ha dichiarato di aver consegnato una cartellina contente alcuni documenti della società. Ne segue che l'imputato, accettando l'incarico di amministratore, era gravato dagli obblighi imposti dalla legge, compreso quello di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili che aveva ricevuto, nonché di preoccuparsi della completa conservazione della documentazione relativa alle operazioni economiche effettuate dalla società. Il Tribunale di Brescia ha sul punto rilevato che il ricorrente, malgrado sia stato invitato per ben due volte a comparire, con notifica effettuata presso il domicilio dichiarato, non ha mai prodotto la documentazione contabile che aveva l'obbligo di custodire, rendendosi fin da subito irreperibile. Con sentenza di conferma delle statuizioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del Ciubotaru a titolo di concorso morale nel reato, commesso con altri soggetti, essendosi egli prestato consapevolmente e dietro retribuzione, a svolgere il ruolo di amministratore puramente formale della società, senza svolgere le facoltà e i doveri inerenti a tale ruolo, e rendendo così possibile ai gestori di fatto della società, la realizzazione nei reati fiscali. Sotto il profilo soggettivo, la Corte d'appello ha pertanto fatto buon governo dei principi giurisprudenziali secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il delitto in contestazione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che terzi possano mettere in atto la condotta contestata di distruzione o di occultamento delle scritture contabili (Sez.3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104). Trattasi di motivazione del tutto congrua, anche al fine di dar conto delle ragioni per le quali si è affermata la configurazione del reato sotto il profilo oggettivo. Si osserva, peraltro, che l'omesso esame di uno dei profili illustrati dal ricorrente non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900). Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. Del resto, neanche il ricorrente assume di non aver né distrutto né occultato la documentazione che ha ricevuto in consegna, limitandosi ad asserire di non aver ricevuto la documentazione e di non aver avuto mai cognizione della richiesta di esibizione da parte dell'amministrazione finanziaria. Asserti in ordine ai quali i giudici di merito, come appena ULA.11"I'l evidenziatoongruamente motivato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è, dunque, enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive in ordine all'affermazione della responsabilità, ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà ,1•2,9' o di manifesta illogicità e perciorrnsindacabili in questa sede. 2.In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Inoltre, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998 ) Rv. 209443). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, dai quali ha inferito la tendenza a sostenersi economicamente dall'attività delittuosa.3. Con memoria difensiva successivamente depositata, il ricorrente evidenzia che dal casellario in atti, risulta che l'imputato non ha alcun precedente penale in materia tributaria e che, pertanto, la Corte territoriale ha mal interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e n.7 del 11.4.2018, presenti sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] n. 3343/2022/R, acquisito al fascicolo del dibattimento, entrambe relative alla sospensione del presente procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, per essere originariamente l'imputato irreperibile. Al riguardo, è fondato il rilievo formulato dal ricorrente secondo cui egli non ha riporteko precedenti specifici, in quanto dal Certificato del Casellarío~ soltanto il procedimento in corso in materia tributaria. Tuttavia, si precisa, che agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101 cod. pen.). La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che sono "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 — 06; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 26080). Dall'esame del casellario emerge che il ricorrente ha precedenti relativi a reati di ricettazione, insolvenza fraudolenta, reati che presentano tratti fondamentali comuni con quello in contestazione, in quanto determinati da motivi di lucro, posto che, come ammesso dal ricorrente e richiamato dalla Corte territoriale, l'imputato ha realizzato la condotta delittuosa per ragioni economiche, ossia per mantenersi economicamente. Ne segue che anche sotto questo profilo la motivazione del giudice a quo deve ritenersi congrua ed esente da vizi. Onde non può ritenersi che l'affermazione del giudice a quo, secondo cui l'imputato è gravato da precedenti specifici, è erronea. 4. La doglianza relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. è eterogenea in quanto contenuta solo nei motivi aggiunti. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 03420/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris