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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20924/2026

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CASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dalla Corte dicassazione, Settima Sezione Penale, in data 24 ottobre 2025, con la quale è stata dichiaratainammissibile la richiesta di rimessione del processo avanzata dal medesimo ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.1.

In primo luogo, infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procuraspeciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5, n. 18315 del25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01).2.

In secondo luogo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui laCorte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione delprocesso formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporrel'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. nel procuratoregenerale e nel condannato (Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Boccalatte, Rv. 276964-01;Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030-01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dalla Corte dicassazione, Settima Sezione Penale, in data 24 ottobre 2025, con la quale è stata dichiaratainammissibile la richiesta di rimessione del processo avanzata dal medesimo ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.1. In primo luogo, infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procuraspeciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5, n. 18315 del25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01).2. In secondo luogo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui laCorte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione delprocesso formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporrel'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. nel procuratoregenerale e nel condannato (Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Boccalatte, Rv. 276964-01;Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030-01).3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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