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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 823/2016

ECLI:EU:C:2016:345
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CO0500(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 12 maggio 2016 ( *1 ) «Impugnazione — Articolo 155 del regolamento di procedura della Corte — Omessa pronuncia sulle spese — Rettifica di un’ordinanza» Nella causa C‑500/15 P-REC, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2015,

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Canosa (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato, ricorrente, altre parti nel procedimento:

TVR [OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Whiteley ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte, ricorrente in primo grado, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, convenuto in primo grado, LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, TVR [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (TVR ITALIA) ( T‑398/13 , EU:T:2015:503 ), con la quale quest’ultimo aveva annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH et la [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), l’impugnazione è stata respinta in quanto manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte.

In tale ordinanza, la Corte ha omesso di pronunciarsi sulle spese. 3 Con lettera datata 21 gennaio 2016, la TVR [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per omessa pronuncia affinché la [OSCURATO:SOCIETA] sia condannata alle spese.

A sostegno del suo ricorso, la TVR [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa poteva presentare una memoria sino al 21 gennaio 2016 e che l’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), le è stata notificata il giorno precedente a quello in cui essa si predisponeva a depositare la propria memoria. 4 Ai sensi dell’articolo 155 del suo regolamento di procedura, se la Corte ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la parte che intende dolersene adisce la Corte con ricorso nel termine di un mese dalla notifica della decisione. 5 Poiché la domanda di rettifica è stata proposta nel termine stabilito dall’articolo 155 del regolamento di procedura e la Corte, nell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), ha omesso di pronunciarsi sulle spese, questa domanda è ricevibile. 6 L’articolo 138 del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 7 Alla data di emissione dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), la TVR [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto pervenire alla Corte memorie nel quadro del procedimento di impugnazione.

Pertanto, essa non aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alle spese. 8 Occorre ricordare a questo riguardo che, ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

Di conseguenza, quando un’impugnazione, come quella della [OSCURATO:SOCIETA], è giudicata manifestamente irricevibile, la Corte può respingere quest’ultima con ordinanza motivata senza dover attendere la scadenza del termine concesso alle parti per produrre le loro memorie. 9 Viceversa, alla data di emissione dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), l’UAMI aveva presentato una memoria.

Tuttavia, questa memoria era redatta in lingua italiana, ossia in una lingua diversa da quella processuale, sicché la Corte non può tenerne conto. 10 Di conseguenza, si deve disporre che ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), è integrata mediante l’aggiunta di un titolo e di un punto 15, redatti nel modo seguente: «Sulle spese Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Nel caso di specie, nessuna parte ha validamente chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.

Pertanto, occorre decidere che ciascuna parte sopporta le proprie spese». 2) Il dispositivo dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), è sostituito dal seguente dispositivo: «1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA], la TVR [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopportano le proprie spese». 3) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata.

A margine dell’originale dell’ordinanza rettificata è fatta annotazione dell’ordinanza di rettifica.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CO0500(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 12 maggio 2016 ( *1 ) «Impugnazione — Articolo 155 del regolamento di procedura della Corte — Omessa pronuncia sulle spese — Rettifica di un’ordinanza» Nella causa C‑500/15 P-REC, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2015, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Canosa (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato, ricorrente, altre parti nel procedimento: TVR [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Whiteley ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte, ricorrente in primo grado, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, convenuto in primo grado, LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, TVR [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (TVR ITALIA) ( T‑398/13 , EU:T:2015:503 ), con la quale quest’ultimo aveva annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH et la [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), l’impugnazione è stata respinta in quanto manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte. In tale ordinanza, la Corte ha omesso di pronunciarsi sulle spese. 3 Con lettera datata 21 gennaio 2016, la TVR [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per omessa pronuncia affinché la [OSCURATO:SOCIETA] sia condannata alle spese. A sostegno del suo ricorso, la TVR [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa poteva presentare una memoria sino al 21 gennaio 2016 e che l’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), le è stata notificata il giorno precedente a quello in cui essa si predisponeva a depositare la propria memoria. 4 Ai sensi dell’articolo 155 del suo regolamento di procedura, se la Corte ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la parte che intende dolersene adisce la Corte con ricorso nel termine di un mese dalla notifica della decisione. 5 Poiché la domanda di rettifica è stata proposta nel termine stabilito dall’articolo 155 del regolamento di procedura e la Corte, nell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), ha omesso di pronunciarsi sulle spese, questa domanda è ricevibile. 6 L’articolo 138 del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 7 Alla data di emissione dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), la TVR [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto pervenire alla Corte memorie nel quadro del procedimento di impugnazione. Pertanto, essa non aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alle spese. 8 Occorre ricordare a questo riguardo che, ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. Di conseguenza, quando un’impugnazione, come quella della [OSCURATO:SOCIETA], è giudicata manifestamente irricevibile, la Corte può respingere quest’ultima con ordinanza motivata senza dover attendere la scadenza del termine concesso alle parti per produrre le loro memorie. 9 Viceversa, alla data di emissione dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), l’UAMI aveva presentato una memoria. Tuttavia, questa memoria era redatta in lingua italiana, ossia in una lingua diversa da quella processuale, sicché la Corte non può tenerne conto. 10 Di conseguenza, si deve disporre che ciascuna parte sopporta le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), è integrata mediante l’aggiunta di un titolo e di un punto 15, redatti nel modo seguente: «Sulle spese Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, nessuna parte ha validamente chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alle spese. Pertanto, occorre decidere che ciascuna parte sopporta le proprie spese». 2) Il dispositivo dell’ordinanza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI ( C‑500/15 P , EU:C:2016:18 ), è sostituito dal seguente dispositivo: «1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA], la TVR [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopportano le proprie spese». 3) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine dell’originale dell’ordinanza rettificata è fatta annotazione dell’ordinanza di rettifica. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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