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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05739/2023

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nte Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 19595-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta difende; - ricorrente contro f [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 - controricorrente - 22 nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; FALLIMENTO N. 66/2016 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.S., nella qualità di successore della titolarità dei contratti e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, di cui erano titolari gli [OSCURATO:PERSONA]'DS, in persona della procuratrice speciale del Rappresentante generale per l'Italia [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 974/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 11 25/03/2021; 2_ R.G.N. 19595/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dal difensore; letto l'atto di rinuncia al ricorso successivo, sottoscritto dal difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in atti risultano depositate le dichiarazioni di adesione alle predette rinunce di tutte le rispettive controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. DECRETO Od. sul ricorso 19595-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta difende; - ricorrente contro f [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 - controricorrente - 22 nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; FALLIMENTO N. 66/2016 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.S., nella qualità di successore della titolarità dei contratti e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, di cui erano titolari gli [OSCURATO:PERSONA]'DS, in persona della procuratrice speciale del Rappresentante generale per l'Italia [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 974/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 11 25/03/2021; 2_ R.G.N. 19595/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dal difensore; letto l'atto di rinuncia al ricorso successivo, sottoscritto dal difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in atti risultano depositate le dichiarazioni di adesione alle predette rinunce di tutte le rispettive controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. C
Decreto Cassazione n. 05739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris