CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 2022
Cassazione n. 49239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.8.2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato ex art. 73, primo e sesto comma d.P.R. 309/1990 per aver concorso in due occasioni quale corriere al trasporto di partite di cocaina nella quantità rispettivamente di due chilogrammi ed un chilogrammo dietro incarico di [OSCURATO:PERSONA], componente di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale garantiva stabilmente alla consorteria l'approvvigionamento di ingenti quantitativi della suddetta sostanza. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la mancanza di riscontri indiziari all'ipotesi accusatoria essendosi trattato di due soli viaggi in relazione a nessuno dei quali era stato effettuato il sequestro della sostanza stupefacente e non essendovi per il primo di essi neppure un indizio in ordine all'avvenuta consegna della merce o alla dazione del danaro per essere stato il servizio di pedinamento fino al luogo in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio interrotto dalla PG per non destare sospetti. Contesta in relazione a tale episodio la rilevanza della conversazione intercorsa la notte del 5.8.2021 nell'abitazione del Castorino, menzionata dall'ordinanza impugnata in quanto relativa a tutt'altro episodio a cui l'indagato era del tutto estraneo e rileva al contrario come questi fosse rimasto al di fuori alla fase delle trattive che comunque non risulta avessero ad oggetto la cessione di cocaina. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge relativo agii artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale anche con riferimento al secondo episodio avente ad oggetto la fornitura di un chilo di cocaina da parte del Nirta all'associazione del Mazzeo e del Castorino di cui l'indagato avrebbe curato il trasporto consegnandola al gruppo messinese in cambio della dazione del corrispettivo. Rileva come dalle intercettazioni concernenti la fase prodromica alla cessione non potesse trarsi la conclusione che si trattasse di cocaina, facendosi riferimento a sostanza stupefacente di natura diversa e risultando il prezzo convenuto compatibile anche con le droghe leggere, potendo anche l'erba essere acquistata a 34 C al grammo, senza che neppure in tal caso si fosse proceduto ad alcun sequestro. Lamenta in ogni caso che non si fosse tenuta in alcun conto la versione alternativa resa dall'indagato che aveva dimostrato come la merce consegnata fosse marijuana o hashish. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che così come erano stati esclusi i presupposti per la contestazione all'indagato del reato associativo, neppure vi erano elementi che consentissero di desumere che egli fosse un uomo di fiducia del Nirta, ovverosia del fornitore della droga al gruppo messinese, in assenza di contatti tra costui, all'epoca dei fatti recluso in regime di arresti domiciliari, e il Leandro. Evidenzia altresì come gli incarichi contestategli nella veste corriere fossero circoscritti ed occasionali, come comprovato dalla sua condizione di incensurato e dall'insussistenza di elementi che consentissero di desumere che tale attività fosse stata elevata ad ordinario sistema di vita. Contesta inoltre che potesse ritenersi elemento indicativo dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato la disponibilità in capo all'indagato di un'autovettura predisposta per occultare la merce trasportata atteso che nessuna verifica era stata compiuta sull'esistenza di un doppio fondo a bordo della macchina utilizzata. 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 275 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'irragionevolezza della misura di massimo rigore applicatagli analogamente ai coimputati cui era stato contestato anche il reato associativo e senza che fossero state chiarite le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo previste dall'art. 275 bis primo comma cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, involge, malgrado il coevo vizio di violazione di legge indicato nel nomen juris della rubrica, esclusivamente il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, lamentandosi con esso lo spessore degli indizi raccolti attraverso una serie di doglianze che incorrono già per la loro stessa formulazione nella censura di inammissibilità. Va infatti rilevato, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice della cautela, non rientrando nel sindacato di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la consistenza delle risultanze indiziarie, per essere il controllo demandato a questa Corte circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Pertanto allorché sia denunciato, come nel caso di specie, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta l'esclusivo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460). Il quadro organico e coerente restituito dai giudici della cautela, all'esito di una minuziosa disamina dei plurimi elementi emersi dalle intercettazioni, dalle osservazioni dirette della PG, dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e dagli esiti delle sia pur rade perquisizioni eseguite, in ordine al fumus commissi delicti, risulta esente da vizi di manifesta illogicità che il ricorrente non riesce neppure ad individuare, insistendo su una diversa possibile lettura degli atti di indagine e sulla mancata disamina degli elementi addotti dalla difesa, che invece risultano essere stati puntualmente scrutinati dal Tribunale partenopeo e ciò nondimeno disattesi, in quanto ritenuti inidonei ad inficiare la gravità del compendio indiziario. A tale preliminare rilievo si aggiunge che l'oggetto delle dispiegate doglianze si rivolge per lo più al contenuto delle conversazioni intercettate, sostenendo il ricorrente che non vi fosse alcuna dimostrazione che la merce trattata consistesse in cocaina, ben potendo trattarsi di droghe leggere il cui prezzo non sarebbe stato dissimile da quello praticato per la cd. polvere bianca. Al di là della natura meramente fattuale di tale ultima affermazione, che essendo di segno contrario a quanto valutato dai giudici della cautela deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, di qualunque portata possibilistica, va in ogni caso rilevato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). E certamente non può dirsi alla luce della decodificazione, ampiamente motivata dal Tribunale partenopeo, del termine "pacco" che l'averlo ritenuto sinonimo di un chilo di cocaina sia frutto di arbitrio: in tal senso sono stati indicati sia i prezzi praticati, sia i volumi delle buste contenenti la merce riprese dalle telecamere con il servizio di appostamento, sia il ricorrente utilizzo del medesimo sostantivo allorquando venivano formalizzati gli ordini, sia, infine, la corrispondenza tra i quantitativi consegnati all'esito della perquisizione cui era stato sottoposto dalla PG uno dei sodali (il Mazzeo) e il numero dei pacchi ordinati stando alla conversazione del 5.8.2021, che in tal senso non è affatto irrilevante, per essere ad essa estraneo l'indagato, così come sostiene difesa, posto che è proprio da tale colloquio che il Tribunale trae un'ulteriore conferma che la merce trattata dal sodalizio messinese fosse esclusivamente cocaina (tanto da aver recapitato al mittente, ovverosia al fornitore Nirta, la partita di eroina erroneamente consegnatagli il mese successivo). Quanto alle ulteriori censure sulla gravità indiziaria del tutto inconsistente si rivela la contestazione in ordine al mancato perfezionamento della cessione di droga conseguenti al trasporto di cui era stato incaricato l'indagato, contestatogli al capo 5), mancato perfezionamento che la difesa fonda sul fatto che il pedinamento della PG si fosse interrotto durante l'inseguimento delle auto sbarcate al porto di Messina prima che giungessero sul luogo in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio. A fronte di un'indagine di droga cd. parlata la fin troppo ovvia censura è ampiamente affrontata dal Tribunale della cautela che mette bene in luce come poco dopo l'incontro tra i corrieri e i sodali da lui incaricati, il dominus della consorteria avesse esaltato, stante al contenuto dell'intercettazione di un dialogo con la moglie, la buona qualità della merce, da ciò logicamente desumendosi il buon fine della consegna. 2.La stessa impostazione si ripete, attesa l'omogeneità delle doglianze ugualmente afferenti alla consistenza del quadro di gravità indiziaria, anche nel secondo motivo di ricorso, destinato perciò anch'esso all'inammissibilità. Oltre alle contestazioni afferenti al contenuto delle conversazioni captate in ordine alla natura della droga, per le quali deve ribadirsi l'incensurabilità in questa sede dell'interpretazione datane dai giudici della cautela, le ulteriori doglianze in ordine al perfezionamento della cessione cui è riferito il carico trasportato dal Tassone in concorso con il Leandro il 21.6.2021 si dissolvono, alla luce della loro genericità, a fronte dei fotogrammi dei video effettuati dalla PG riproducenti le immagini del Leandro che, una volta arrivato a destinazione, smontava la targa sul lato posteriore dell'auto di cui era alla guida prima per estrarne una pluralità di pacchi che riponeva all'interno di una busta e che portava, accompagnato dal Tassone e da alcuni sodali del gruppo messinese che aveva ordinato un "pacco" al fornitore Nirta, nell'immobile nei pressi della vettura, e per poi riporre nel medesimo scomparto una busta anch'essa di colore bianco, dopo essere uscito dallo stesso fabbricato: sequenza questa che è stata coerentemente interpretata come indicativa dello scambio della merce dietro il pagamento del corrispettivo. 3. Quanto alle esigenze cautelari oggetto del terzo motivo, le censure di stampo soltanto contestativo sollevate dalla difesa non intaccano la altrettanto motivata condizione di pericolosità tratteggiata dai giudici della cautela in termini di attualità e concretezza. In conformità alla corrente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, idonei a dar conto della esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, e dunque dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016 - dep. 14/06/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 - dep. 09/03/2017, Verga, Rv. 269684), il Tribunale ha fondato la prognosi recidivante sulla circostanza che il prevenuto fosse stabilmente inserito nel mercato degli stupefacenti, dato questo che viene desunto dai requisiti di professionalità nel destreggiarsi nel trasporto di merce che lo esponeva ad alto rischio senza attirare i sospetti delle forze dell'ordine e al contempo di omertà venendo a contatto diretto, nell'effettuare le consegne, con esponenti del narcotraffico anche di elevato spessore criminale come il dato quantitativo della droga lasciava logicamente supporre e comunque avesse uno stabile rapporto con il Nirta, ovverosia il fornitore per conto del quale agiva come corriere, anch'egli soggetto stabilmente radicato nel mercato degli stupefacenti in posizione apicale, il quale certamente non avrebbe fatto ricorso per l'espletamento di un incarico così delicato come il trasporto di ingenti carichi di droga a soggetti casualmente reclutati sulla piazza. Nè può di per sé contrastare la sussistenza dell'esigenza cautelare, la pregressa incensuratezza dell'indagato che, avendo valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012 - dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679). 4. Deve invece ritenersi fondato il quarto motivo, relativo all'adeguatezza della misura cautelare applicata. La motivazione resa dal Tribunale del riesame non può ritenersi calzante con la condotta contestata all'indagato. La attività di corriere, quand'anche svolta in forma professionale ed implicante contatti con trafficanti di alto calibro, comporta necessariamente spostamenti sul territorio che si pongono in contrasto con la ritenuta impossibilità di monitorare il prevenuto all'interno delle mura domestiche tanto più se attuata con i presidi previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., risultando manifestamente illogica l'osservazione secondo la quale le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte se non con l'applicazione della misura di massimo rigore: l'ordinanza impugnata risulta, invero, intrinsecamente contraddittoria nel ritenere che i pericoli concreti legati alla specifica attività di cui si paventa la reiterazione non potrebbero essere scongiurati ove l'indagato resti, se venisse adottata la misura detentiva meno afflittiva invocata, nel medesimo contesto nel quale ha intessuto i legami illeciti con gli esponenti del narcotraffico e sono state poste in essere le condotte contestate.Il provvedimento in esame deve essere conseguentemente annullato limitatamente alla scelta della misura con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, risultando il ricorso, invece, inammissibile in relazione a tutti gli altri motivi di censura P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, settimo co