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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1994

Cassazione n. 16403/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARI dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ()nRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari disponeva la revoca della detenzione domiciliare concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena irrogata al ricorrente con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi del 19 luglio 2023, la cui scadenza veniva individuata nella data del 26 giugno 2027.

Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza di Bari sulla base di una valutazione congrua e rispettosa delle emergenze processuali.

Ritenuto che la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente, come osservato a pagina 1 del provvedimento impugnato, veniva disposta a seguito «della segnalazione del condannato per il reato di cui all'art 73 comma V D.P.R. 309/90, in concreto consistito nell'aver detenuto all'interno della propria abitazione sostanza stupefacente e del tipo hashish [...]».

Ritenuto che le violazioni del programma trattamentale riscontrate dal Tribunale di sorveglianza di Bari - che attestavano l'assenza di collaborazione del detenuto al percorso rieducativo intrapreso - rendevano evidente l'inidoneità della misura alternativa applicata alla ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca, in conformità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari del 4 dicembre 2025.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ()nRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari disponeva la revoca della detenzione domiciliare concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena irrogata al ricorrente con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi del 19 luglio 2023, la cui scadenza veniva individuata nella data del 26 giugno 2027. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza di Bari sulla base di una valutazione congrua e rispettosa delle emergenze processuali. Ritenuto che la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente, come osservato a pagina 1 del provvedimento impugnato, veniva disposta a seguito «della segnalazione del condannato per il reato di cui all'art 73 comma V D.P.R. 309/90, in concreto consistito nell'aver detenuto all'interno della propria abitazione sostanza stupefacente e del tipo hashish [...]». Ritenuto che le violazioni del programma trattamentale riscontrate dal Tribunale di sorveglianza di Bari - che attestavano l'assenza di collaborazione del detenuto al percorso rieducativo intrapreso - rendevano evidente l'inidoneità della misura alternativa applicata alla ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca, in conformità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari del 4 dicembre 2025. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M
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