Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38586/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 04/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto la sentenza che la condotta dell'imputato integrava il delitto di truffa, a fronte di un mero inadempimento senza alcuna attività diretta a falsificare la realtà (ciò che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto come ipotesi di insolvenza fraudolenta).

Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza confronto alcuno con la motivazione della Corte territoriale che ha indicato in dettaglio i plurimi dati fattuali che avevano connotato la presentazione dell'imputato e le trattative per la conclusione del contratto, tutti volti a fornire una rappresentazione della realtà dimostrativa delle capacità economiche, insussistenti, tali da garantire l'adempimento delle obbligazioni relative all'acquisto che l'imputato avrebbe effettuato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 04/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto la sentenza che la condotta dell'imputato integrava il delitto di truffa, a fronte di un mero inadempimento senza alcuna attività diretta a falsificare la realtà (ciò che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto come ipotesi di insolvenza fraudolenta). Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza confronto alcuno con la motivazione della Corte territoriale che ha indicato in dettaglio i plurimi dati fattuali che avevano connotato la presentazione dell'imputato e le trattative per la conclusione del contratto, tutti volti a fornire una rappresentazione della realtà dimostrativa delle capacità economiche, insussistenti, tali da garantire l'adempimento delle obbligazioni relative all'acquisto che l'imputato avrebbe effettuato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 I
Sentenza Cassazione n. 38586/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris