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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32478/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27539/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difes e dagli A vv oca ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, Via degli Scipioni n.268/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale alla lite in calce al ricorso e come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 Oggetto: Responsabilità civile generale –Natura area parcheggio – Domanda risarcitoria.

CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ecome da domicilio digitale indicato; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di BRESCIA n. 1052/2022 pubblicata in data 13settembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°ottobre 202 5 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.Il Tribunale di Bergamo aveva respinto l e domand e propost e dall a società Capogiros.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. a chiudere il passaggio pedonale oggetto di causa (confinante con il mappale 1554 sub. 704 e 705), e a rifondere, in solido tra di loro, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della fase cautelare, nonché del giudizio di merito.Nello specifico, parte attrice aveva chiesto che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti (euro 20.008,00) a causa dello spoglio subito del possesso di un area parcheggio e di un passaggio pedonale (per cui aveva promosso altro procedimento cautelare dinanzi allo stesso Tribunale e ottenuto l’ordine di ripristino nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] con ordinanza in data 15/01/2016), oltre al pagamento de ll’importo necessario per rimuovere una pavimentazione realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] sul fondo adiacente di proprietà di altra società,[OSCURATO:SOCIETA]., per l’utilizzo di una diversa area parcheggio.

Costituitasi,la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].,nonché l’emissione di un provvedimento ex art.700 c.p.c. diretto a inibire a [OSCURATO:SOCIETA]. il passaggio e il parcheggio di beni CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi propri e di terzi sui beni di cui ai mappali 1554 subb.704 e 705 ( ricorso accolto con ordinanzadello stesso Tribunale in data 26/07/2016) , nonché inibire alle medesime il passaggio ed il parcheggio; deduceva di essere proprietaria del compendio immobiliare nel parco commerciale di Curno (mappale 1554 sub 703, 704, 705 e 706) concesso in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] eche, in particolare , l’area sub 705 (in base alla lottizzazione) era adibit a a parcheggio privato ad uso pubblico al servizio del complesso commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA] e l’areasub 704 era adibita a parcheggio ad uso privato; precisava che con due successivi contratti [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso i suddetti mappali in comodato a [OSCURATO:PERSONA], ma che il contratto del 24/05/2012 (non tacitamente rinnovabile) prevedeva una durata fino al 15/09/2012; che,dopo la scadenza della durata del contratto, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano ripristinato lo stato dei luoghi ed avevano continuato ad utilizzare illegittimamente (a far tempo dall’estate 2013)il parcheggio e il passaggio,nonostante la comunicazione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] con lettera del 11/04/2013.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo entrambe il rigetto delle domand e proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] , in particolare , chiedeva altresì il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest’ultima aderiva alla domanda attorea diCapogiro.

1.2. Per quanto ancora qui di rilievo, con sentenza n. 439/2019 , i l Tribunale accertava che il diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] a detenere l’area parcheggio e il relativo passaggio,le era derivato da un contratto stipulato in data 24/05/2012 tra [OSCURATO:PERSONA] con durata fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rinnovabile,al quale non era s eguit a più alcuna pattuizione tra le parti ; in particolare, questo contratto era stato stipulato in sostituzione di un precedente contratto di comodato in data 2003 tra [OSCURATO:SOCIETA]- conduttrice di [OSCURATO:PERSONA] -locatrice di [OSCURATO:SOCIETA]- per l’utilizzo dell’area parcheggio anche negli orari di chiusura di [OSCURATO:SOCIETA].

Pertanto , la scadenza del contratto aveva comportato il rigetto delle domande attoree finalizzate al rimborso delle spese sostenute per la locazione delle aree sostitutive di CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi quelle oggetto del preesistente contratto di comodato e, viceversa , l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dello stato dei luoghi, nonch é a rifondere, in solido tra di loro, a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] le spese della fase cautelare, nonché del giudizio di merito.

Il Tribunale riteneva, invece , infondate le ulteriori domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate da [OSCURATO:SOCIETA] (per mancato introito canone per gli anni 2013-2015) e da [OSCURATO:SOCIETA] (per maggiori costi di pulizia e danno reputazionale).

Venivano , infine , condanna te [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a chiudere il passaggio pedonale oggetto di causa. 2.La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame proposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo e ha condannato le parti appellanti a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, come liquidate nel dispositivo.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia , le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale;sebbene intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudiziodi legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettive memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti lamenta no la “Violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. e del consolidato principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Suprema Corte n.15503 del 16 maggio 2022.”; in particolare, denunciano che l a Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità della produzione del doc.

A ( depositato dagli appellanti con l’atto di citazione d’appello ) , consistente nella copia conforme all’originale dell’atto di compravendita in CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi data 26 aprile 2004 tra [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA], e dei relativi allegati; sostengono che da tale documento risulterebbe che quello n.2 , depositato da lla controparte [OSCURATO:SOCIETA]. , posto a fondamento della pretesa natura privata del parcheggio di cui al sub. 704, non sarebbe conforme all’originale ; a ssumono l’indispensabilità di detto documento e invocano la giurisprudenza di legittimità in materia (richiamano,tra l’altro, l’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] n .15503) ; d enunciano , infine , che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la Relazione al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Consiglio di Stato, depositata dalle appellanti con la comparsa conclusionale (da cuisi evinceva il divieto di recinzione dell’area del centro commerciale al fine di renderlo più fruibile al pubblico), sebbene fosse documento di formazione successiva e, in quanto tale, producibile anche con la comparsa conclusionale. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, come correttamente eccepito dalla controricorrente, alla presente controversia, introdotta in prime cure nel 2016 ed il cui gravame è stato proposto nel 2019,non è applicabile, ratione temporis , la formulazione previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (modificata dall’art. 54, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83con la soppressione delle parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”), con conseguente irrilevanza delle pronunce ex adverso richiamate, che esaminano la norma in base al testo previgente, inapplicabile nella specie.

Alla presente controversia, invece, si applica la novellata versione della richiamata disposizione (in vigore per i giudizi di appello successivi all’11 settembre 2012)secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essereprodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

Pertanto, è corretta l’affermazione della Corte secondo cui il documento poteva e doveva essere prodotto in primo grado (pag. 11 della sentenza impugnata)e appare fuor di luogo il richiamo ad CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi una normativa non più vigente, ratione temporis, nel momento in cui l’appello fu proposto.

In secondo luogo,la censura si rivela inammissib i le anche riguardo al documento“Relazione” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 maggio 2019, depositata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] solo con la comparsa conclusionale d’appello, atteso che, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, conformandosi al con s olidato orientament o di questa Corte , pure richiamato (Cass. n. 12574/2019), il documento era di formazione anteriore sia alla data della prima udienza d’appello tenutasi in data 10 luglio 2019 sia a quella dell’udienza di precisazione delle conclusioni in data 23 marzo 2022 (pag. 11 della sentenza impugnata ove il documento è denominato “lettera”). 2.Con il secondo motivo, le parti ricorrent i denuncia no l a “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e 823 e 825 c.c.”e criticano dal punto di vista logico l’espressione “uso pubblico” utilizzata dalla sentenza impugnata per individuare un uso che avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse pubblico di carattere generale, con asservimento ad un centro commerciale (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] ) .

R ichiama no sul punto la giurisprudenza di questa Corte,s econdo cui “L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato –ancorché sia di proprietà privata… - è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico…, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi” (v.

Cass. 23 /07/ 2009 n.17279) e quelladel Consiglio di Stato che ha affermato c ome gli spazi a parcheggio , destinati a soddisfare gli standard di cui al D .

M . 2 /04/ 1968 n.1444, sono riconducibili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria e debbono, pertanto, ritenersi asservitiall’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non, all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione ( CdS 13/09/2018 n.5372, richiamano , inoltre , gli arrestiCdS 13 /03/ 2014 n.1241 e 12 /12/ 2006 n.73402) .

CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

3. Con il terzo motivo, le società ricorrenti denuncia no l ’ “ Omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” in quanto la Corte di appello - ritenendo che gli appellanti avesseroa disposizione altri accessi pedonali all’area di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e che, pertanto, la stipulazione dei contratti con [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata necessaria ma sarebbe stata frutto di una scelta di mera convenienza, i cui costi non potevano essere addossati alle appellate in conseguenza della cessazione dell’efficacia del preesistente contratto di comodato- non avrebbe considerato , da un lato, che i contratti di comodato stipulati dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano stati frutto di un’erronea valutazione da parte delle medesime, indotta anche dalle societàMaestro e [OSCURATO:SOCIETA], circa lasituazione giuridica relativa al parcheggio per cui è causa e, dall’altro lato, che la chiusura del passaggio rendeva estremamente difficoltoso l’uso del parcheggio posto sulle aree per cui è causa,circostanza che aveva costretto alla stipul azione dei contratti con [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. .

Rilevano di aver chiesto il risarcimento dei danni da esse subiti in ragione del comportamento della societàMaestro, atto ad impedire il parcheggio sulle aree per cui è causa e il passaggio attraverso le stesse (le quali, come sopra è stato esposto, risultano essere ad uso pubblico) e non già, come affermato dalla Cortedi appello, in conseguenza della cessazione di efficacia del preesistente contratto di comodato. 3.1.Il secondo e il terzo moti vo di ricorso che , per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti,possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione, ponendo censure analoghe sotto diversi profili, si rivelano inammissibili in ragione delle seguenti considerazioni. 3.1.1.Anzi tutto, le parti ricorrenti, come condivi si bilmente eccepito dalla controricorrente, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6),c.p.c. richiamano documenti e accordi col Comune di Curno , senza neppure indicare se e dove i medesimi documenti siano stati prodotti e, pur enunciando in rubrica la violazione di specifiche norme di diritto , nella CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sostanza, richied ono una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).I motivi di ricorso così confezionatiattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendonoa sollecitare da questa Corte un nuovo giudizio di merito .

Invero, l a Corte bresciana , d opo un’accurata analisi delle previsioni contrattuali intervenute tra Bema , società venditrice e [OSCURATO:SOCIETA] , società acquirente,nonché della C onvenzione sottoscritta tra Bema (dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]) e il Comune di Curno e del complesso delle emergenze documentali allegate dalle parti, ha accertato, per un verso, che l’area di parcheggiode qua sub 704 era « ad uso privato » , mentre l a « distinta area sub705, sebbene costituita da parcheggio privato ad uso pubblico era al servizio del centro commerciale [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (..)»;e, per l’altro, che le odierne ricorrentiavevano stipulato (nel 2003 e nel 2012 - docc. 7 e 6 [OSCURATO:SOCIETA]) con [OSCURATO:SOCIETA] i contratti di comodato succedutisi nel tempo .

Pertanto, la decadenza del contratto di comodato del 2012 (con durata fino al 15/09/2012) aveva legittimatola conseguente richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] di cessazione dell’utilizzo dei parcheggi e di chiusura del cancello posto sul confine tra le dueproprietà (pag. 13 della sentenza impugnata).

3.1.2. In secondo luogo , le ricorrenti denuncia no , riguardo al già lamentato vizio di violazione di legge,pure, il preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla difficoltà, una volta chiuso il passaggio, per i clienti della discoteca di parcheggiare.

CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] proposito, anche a voler tralasciare il rilievo di inammissibilità sollevato dalla parte controricorrente in ragione del principio della c.d. doppia conforme, va osservato che le ricorrenti riconduc ono al preteso omesso esamecensure che nulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo viceversa ad un’evidente valutazione di merito, con riguardo alla quale la censura omissiva è inammissibile. 4.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e si liquidano in dispositivoin favore della part e controricorrent e .

Non luogo a provvedere alle spese dellaintimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro,a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore dellaparte controricorrent e , che liquida in complessivi e uro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27539/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difes e dagli A vv oca ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, Via degli Scipioni n.268/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale alla lite in calce al ricorso e come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 Oggetto: Responsabilità civile generale –Natura area parcheggio – Domanda risarcitoria. CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ecome da domicilio digitale indicato; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di BRESCIA n. 1052/2022 pubblicata in data 13settembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°ottobre 202 5 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Il Tribunale di Bergamo aveva respinto l e domand e propost e dall a società Capogiros.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. a chiudere il passaggio pedonale oggetto di causa (confinante con il mappale 1554 sub. 704 e 705), e a rifondere, in solido tra di loro, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della fase cautelare, nonché del giudizio di merito.Nello specifico, parte attrice aveva chiesto che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti (euro 20.008,00) a causa dello spoglio subito del possesso di un area parcheggio e di un passaggio pedonale (per cui aveva promosso altro procedimento cautelare dinanzi allo stesso Tribunale e ottenuto l’ordine di ripristino nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] con ordinanza in data 15/01/2016), oltre al pagamento de ll’importo necessario per rimuovere una pavimentazione realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] sul fondo adiacente di proprietà di altra società,[OSCURATO:SOCIETA]., per l’utilizzo di una diversa area parcheggio. Costituitasi,la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].,nonché l’emissione di un provvedimento ex art.700 c.p.c. diretto a inibire a [OSCURATO:SOCIETA]. il passaggio e il parcheggio di beni CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi propri e di terzi sui beni di cui ai mappali 1554 subb.704 e 705 ( ricorso accolto con ordinanzadello stesso Tribunale in data 26/07/2016) , nonché inibire alle medesime il passaggio ed il parcheggio; deduceva di essere proprietaria del compendio immobiliare nel parco commerciale di Curno (mappale 1554 sub 703, 704, 705 e 706) concesso in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] eche, in particolare , l’area sub 705 (in base alla lottizzazione) era adibit a a parcheggio privato ad uso pubblico al servizio del complesso commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA] e l’areasub 704 era adibita a parcheggio ad uso privato; precisava che con due successivi contratti [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso i suddetti mappali in comodato a [OSCURATO:PERSONA], ma che il contratto del 24/05/2012 (non tacitamente rinnovabile) prevedeva una durata fino al 15/09/2012; che,dopo la scadenza della durata del contratto, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano ripristinato lo stato dei luoghi ed avevano continuato ad utilizzare illegittimamente (a far tempo dall’estate 2013)il parcheggio e il passaggio,nonostante la comunicazione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] con lettera del 11/04/2013. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo entrambe il rigetto delle domand e proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] , in particolare , chiedeva altresì il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest’ultima aderiva alla domanda attorea diCapogiro. 1.2. Per quanto ancora qui di rilievo, con sentenza n. 439/2019 , i l Tribunale accertava che il diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] a detenere l’area parcheggio e il relativo passaggio,le era derivato da un contratto stipulato in data 24/05/2012 tra [OSCURATO:PERSONA] con durata fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rinnovabile,al quale non era s eguit a più alcuna pattuizione tra le parti ; in particolare, questo contratto era stato stipulato in sostituzione di un precedente contratto di comodato in data 2003 tra [OSCURATO:SOCIETA]- conduttrice di [OSCURATO:PERSONA] -locatrice di [OSCURATO:SOCIETA]- per l’utilizzo dell’area parcheggio anche negli orari di chiusura di [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto , la scadenza del contratto aveva comportato il rigetto delle domande attoree finalizzate al rimborso delle spese sostenute per la locazione delle aree sostitutive di CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quelle oggetto del preesistente contratto di comodato e, viceversa , l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dello stato dei luoghi, nonch é a rifondere, in solido tra di loro, a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] le spese della fase cautelare, nonché del giudizio di merito. Il Tribunale riteneva, invece , infondate le ulteriori domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate da [OSCURATO:SOCIETA] (per mancato introito canone per gli anni 2013-2015) e da [OSCURATO:SOCIETA] (per maggiori costi di pulizia e danno reputazionale). Venivano , infine , condanna te [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a chiudere il passaggio pedonale oggetto di causa. 2.La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame proposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo e ha condannato le parti appellanti a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, come liquidate nel dispositivo. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia , le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale;sebbene intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudiziodi legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti lamenta no la “Violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. e del consolidato principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Suprema Corte n.15503 del 16 maggio 2022.”; in particolare, denunciano che l a Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità della produzione del doc. A ( depositato dagli appellanti con l’atto di citazione d’appello ) , consistente nella copia conforme all’originale dell’atto di compravendita in CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi data 26 aprile 2004 tra [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA], e dei relativi allegati; sostengono che da tale documento risulterebbe che quello n.2 , depositato da lla controparte [OSCURATO:SOCIETA]. , posto a fondamento della pretesa natura privata del parcheggio di cui al sub. 704, non sarebbe conforme all’originale ; a ssumono l’indispensabilità di detto documento e invocano la giurisprudenza di legittimità in materia (richiamano,tra l’altro, l’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] n .15503) ; d enunciano , infine , che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la Relazione al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Consiglio di Stato, depositata dalle appellanti con la comparsa conclusionale (da cuisi evinceva il divieto di recinzione dell’area del centro commerciale al fine di renderlo più fruibile al pubblico), sebbene fosse documento di formazione successiva e, in quanto tale, producibile anche con la comparsa conclusionale. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, come correttamente eccepito dalla controricorrente, alla presente controversia, introdotta in prime cure nel 2016 ed il cui gravame è stato proposto nel 2019,non è applicabile, ratione temporis , la formulazione previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (modificata dall’art. 54, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83con la soppressione delle parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”), con conseguente irrilevanza delle pronunce ex adverso richiamate, che esaminano la norma in base al testo previgente, inapplicabile nella specie. Alla presente controversia, invece, si applica la novellata versione della richiamata disposizione (in vigore per i giudizi di appello successivi all’11 settembre 2012)secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essereprodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pertanto, è corretta l’affermazione della Corte secondo cui il documento poteva e doveva essere prodotto in primo grado (pag. 11 della sentenza impugnata)e appare fuor di luogo il richiamo ad CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi una normativa non più vigente, ratione temporis, nel momento in cui l’appello fu proposto. In secondo luogo,la censura si rivela inammissib i le anche riguardo al documento“Relazione” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 maggio 2019, depositata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] solo con la comparsa conclusionale d’appello, atteso che, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, conformandosi al con s olidato orientament o di questa Corte , pure richiamato (Cass. n. 12574/2019), il documento era di formazione anteriore sia alla data della prima udienza d’appello tenutasi in data 10 luglio 2019 sia a quella dell’udienza di precisazione delle conclusioni in data 23 marzo 2022 (pag. 11 della sentenza impugnata ove il documento è denominato “lettera”). 2.Con il secondo motivo, le parti ricorrent i denuncia no l a “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e 823 e 825 c.c.”e criticano dal punto di vista logico l’espressione “uso pubblico” utilizzata dalla sentenza impugnata per individuare un uso che avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse pubblico di carattere generale, con asservimento ad un centro commerciale (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] ) . R ichiama no sul punto la giurisprudenza di questa Corte,s econdo cui “L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato –ancorché sia di proprietà privata… - è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico…, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi” (v. Cass. 23 /07/ 2009 n.17279) e quelladel Consiglio di Stato che ha affermato c ome gli spazi a parcheggio , destinati a soddisfare gli standard di cui al D . M . 2 /04/ 1968 n.1444, sono riconducibili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria e debbono, pertanto, ritenersi asservitiall’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non, all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione ( CdS 13/09/2018 n.5372, richiamano , inoltre , gli arrestiCdS 13 /03/ 2014 n.1241 e 12 /12/ 2006 n.73402) . CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo, le società ricorrenti denuncia no l ’ “ Omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” in quanto la Corte di appello - ritenendo che gli appellanti avesseroa disposizione altri accessi pedonali all’area di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e che, pertanto, la stipulazione dei contratti con [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata necessaria ma sarebbe stata frutto di una scelta di mera convenienza, i cui costi non potevano essere addossati alle appellate in conseguenza della cessazione dell’efficacia del preesistente contratto di comodato- non avrebbe considerato , da un lato, che i contratti di comodato stipulati dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano stati frutto di un’erronea valutazione da parte delle medesime, indotta anche dalle societàMaestro e [OSCURATO:SOCIETA], circa lasituazione giuridica relativa al parcheggio per cui è causa e, dall’altro lato, che la chiusura del passaggio rendeva estremamente difficoltoso l’uso del parcheggio posto sulle aree per cui è causa,circostanza che aveva costretto alla stipul azione dei contratti con [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. . Rilevano di aver chiesto il risarcimento dei danni da esse subiti in ragione del comportamento della societàMaestro, atto ad impedire il parcheggio sulle aree per cui è causa e il passaggio attraverso le stesse (le quali, come sopra è stato esposto, risultano essere ad uso pubblico) e non già, come affermato dalla Cortedi appello, in conseguenza della cessazione di efficacia del preesistente contratto di comodato. 3.1.Il secondo e il terzo moti vo di ricorso che , per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti,possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione, ponendo censure analoghe sotto diversi profili, si rivelano inammissibili in ragione delle seguenti considerazioni. 3.1.1.Anzi tutto, le parti ricorrenti, come condivi si bilmente eccepito dalla controricorrente, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6),c.p.c. richiamano documenti e accordi col Comune di Curno , senza neppure indicare se e dove i medesimi documenti siano stati prodotti e, pur enunciando in rubrica la violazione di specifiche norme di diritto , nella CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sostanza, richied ono una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).I motivi di ricorso così confezionatiattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendonoa sollecitare da questa Corte un nuovo giudizio di merito . Invero, l a Corte bresciana , d opo un’accurata analisi delle previsioni contrattuali intervenute tra Bema , società venditrice e [OSCURATO:SOCIETA] , società acquirente,nonché della C onvenzione sottoscritta tra Bema (dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]) e il Comune di Curno e del complesso delle emergenze documentali allegate dalle parti, ha accertato, per un verso, che l’area di parcheggiode qua sub 704 era « ad uso privato » , mentre l a « distinta area sub705, sebbene costituita da parcheggio privato ad uso pubblico era al servizio del centro commerciale [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (..)»;e, per l’altro, che le odierne ricorrentiavevano stipulato (nel 2003 e nel 2012 - docc. 7 e 6 [OSCURATO:SOCIETA]) con [OSCURATO:SOCIETA] i contratti di comodato succedutisi nel tempo . Pertanto, la decadenza del contratto di comodato del 2012 (con durata fino al 15/09/2012) aveva legittimatola conseguente richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] di cessazione dell’utilizzo dei parcheggi e di chiusura del cancello posto sul confine tra le dueproprietà (pag. 13 della sentenza impugnata). 3.1.2. In secondo luogo , le ricorrenti denuncia no , riguardo al già lamentato vizio di violazione di legge,pure, il preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla difficoltà, una volta chiuso il passaggio, per i clienti della discoteca di parcheggiare. CC 1°ottobre2025 Ric. n.27539/2022 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] proposito, anche a voler tralasciare il rilievo di inammissibilità sollevato dalla parte controricorrente in ragione del principio della c.d. doppia conforme, va osservato che le ricorrenti riconduc ono al preteso omesso esamecensure che nulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo viceversa ad un’evidente valutazione di merito, con riguardo alla quale la censura omissiva è inammissibile. 4.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e si liquidano in dispositivoin favore della part e controricorrent e . Non luogo a provvedere alle spese dellaintimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro,a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore dellaparte controricorrent e , che liquida in complessivi e uro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle
Sentenza Cassazione n. 32478/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris