CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 00772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 504/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2475/2024 depositata il 05/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 504/2025 Numero sezionale 20/2026 Numero di raccolta generale 772/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 504/2025 Numero sezionale 20/2026 Numero di raccolta generale 772/2026 Data pubblicazione 14/01/2026