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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22125/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si censura violazione dell'art. 393 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato.

La Corte d'appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia non è configurabile laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag. 13 - da un lato evidenzia l'assenza di condotte riparatrici in favore della persona offesa. nonché l'esistenza di un precedente penale specifico e dall'altro lato, indica la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle attenuanti de quo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con2.1. i,eye [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si censura violazione dell'art. 393 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. La Corte d'appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia non è configurabile laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag. 13 - da un lato evidenzia l'assenza di condotte riparatrici in favore della persona offesa. nonché l'esistenza di un precedente penale specifico e dall'altro lato, indica la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle attenuanti de quo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con2.1. i,eye [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 22125/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris