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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19508/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una quaestio facti, riguardante. il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della res e il rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); che peraltro l'avvenuta consumazione del reato di furto ad opera dell'imputato è rimasta mera asserzione difensiva non suffragata da alcuna specifica dichiarazione dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una quaestio facti, riguardante. il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della res e il rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); che peraltro l'avvenuta consumazione del reato di furto ad opera dell'imputato è rimasta mera asserzione difensiva non suffragata da alcuna specifica dichiarazione dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apri
Sentenza Cassazione n. 19508/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris