CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di NAPOLIlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra la condanna per associazione di stampo mafioso e due reati-fine di estorsione e l'ulteriore condanna per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. Per l'effetto, la pena complessiva è stata rideterminata in undici anni e sei mesi di reclusione ed C 40.500 di multa, aggiungendo alla pena globale irrogata con la prima sentenza (anni 10 e mesi 4 di reclusione ed C 40.000 di multa) un aumento di diciotto mesi ed C 500 per il delitto accertato con la seconda sentenza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e proces- suale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena complessiva. Si denuncia che nella prima sentenza era stata inflitta la pena di otto mesi (comprensivi della diminuzione per il rito abbreviato) per ciascuna delle estorsioni satellite, mentre l'aumento per la terza estorsione - separata- mente giudicata, anche qui con rito abbreviato - è stato di un anno e sei mesi, al netto della riduzione per il rito, giustificato in termini di apporto equo. In realtà, non vi è stata alcuna equità, ma trattamento diverso di situazioni uguali, poiché le differenze di pena per i reati satellite giudicati nella prima e nella seconda sentenza non sono state motivate in alcun modo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in executivis deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti I reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo 2 tLt dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche qui, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 2. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai criteri che si sono testé sintetizzati, non avendo scorporato i vari reati precedentemente unificati (infatti, si parla di "condanna più grave inflitta all'istante"), ed avendo assunto a base del calcolo l'intera pena, già frutto di continuazione interna; inoltre, non si è dato conto delle ragioni per le quali si è applicata una pena di diciotto mesi ed C 500 per il delitto accertato con la seconda sentenza a titolo di aumento per la continuazione. Va poi rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha specificato se tale aumento sia già comprensivo della diminuente del rito abbreviato - il che avrebbe comportato addirittura una sanzione originaria pari a due anni e tre mesi di reclusione ed C 750 di multa - o se si tratti di pena da decurtare di un terzo per il rito abbreviato, decurtazione non avvenuta per dimenticanza, come pure si potrebbe pensare. 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con - riguardo alla determinazione della pena a seguito della riconosciuta continua con rinvio al giudice dell'esecuzione, secondo i richiamati zione in executivis, principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di