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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 1955

Cassazione n. 46419/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 10 dicembre 2021, condannandolo al pagamento delle spese processuali ed alla rifu- sione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso la sentenza di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordi- nario per cassazione tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso straordinario, l'errore di fatto ex art. 625-bis, cod. proc. pen., consistente nell'aver considerato la Corte tardivo il ricorso proposto il 25.01.2022 in ragione della ritenuta scadenza del termine di trenta giorni alla data del 24.01.2022.

In sintesi, premette il ricorrente che con sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. dist.

Taranto, pronunciata in data 10 dicembre 2021, era stata rifor- mata la sentenza del tribunale di Taranto 10 luglio 2020.

Avverso la predetta sen- tenza, la difesa del [OSCURATO:PERSONA], in data 25.01.2022, aveva proposto ricorso per cas- sazione, dichiarato inammissibile per tardività dalla Quarta sezione penale della S.C. con motivazione erronea.

La Corte, infatti, dopo aver dato atto che si trattava di sentenza d'appello pronunciata in data 10.12.2021 senza la previsione di un termine di deposito stabilito dal giudice, aveva dato atto che la relativa motiva- zione era stata depositata in data 20.12.2021, nel rispetto dei 15 gg. previsti dall'art. 544, cod. proc. pen., donde era da considerarsi tardivo il deposito del ricorso per cassazione in data 25.01.2022, in quanto il 24.01.2022 era scaduto il termine di 30 gg.

Si tratterebbe di motivazione censurabile frutto di errore di fatto, in quanto viziata dall'aver ritenuto la Corte che il 25 dicembre 2021 (data di scadenza del quindicesimo giorno, da cui decorre il dies a quo per l'impugnazione, non rilevando che il deposito fosse intervenuto il 20 dicembre: Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273) fosse un giorno feriale.

Ed invero, precisa il ricorrente, il ricorso sa- rebbe stato tardivo se il termine di gg. 30 fosse stato calcolato come decorrente dal giorno festivo (25.12.2021), coincidente con il quindicesimo giorno dalla pro- nuncia della sentenza.

Diversamente, il ricorso era da considerarsi tempestivo, in quanto la data di decorrenza doveva essere riferita al primo giorno non festivo successivo, ossia il 27.12.2021, in quanto anche il 26.12.2021 era festivo poiché coincidente con la festività di [OSCURATO:PERSONA], citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte, segnatamente le Sez.

Un. n. 155 del 2012.

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso straordinario, l'errore mate- riale ex art. 625-bis, cod. proc. pen., nell'individuazione del difensore dell'impu- tato.

In sintesi, in subordine, la difesa si duole per essere errata l'indicazione del difensore del [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sarelli, come invece indicato nell'epigrafe della sentenza impugnata.

3. In data 10 giugno 2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 5.06.2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario per errore di fatto, trattato oralmente, pur fondato comportando la revoca nei confronti del medesimo della sentenza di questa Corte n. 2852/2023, non determina tuttavia il mutamento dell'esito del precedente giu- dizio, atteso che questo Collegio, decidendo sul ricorso proposto avverso alla sen- tenza del 10.12.2021 della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ritiene che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile.

2. Tanto premesso, il motivo di ricorso straordinario è fondato.

Ed invero, pur consapevole di precedenti difformi (Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evange- listi, Rv. 278192), questo Collegio rileva che, investite della specifica problematica relativa agli effetti sul termine finale per impugnare della scadenza in giorno fe- stivo del termine cosiddetto intermedio di deposito della sentenza, le Sezioni Unite hanno espresso principio opposto, avendo affermato che quando il primo termine, ovverosia quello fissato per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., cade in giorno festivo, lo stesso debba essere prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, determinando altresì il conseguente sposta- mento della decorrenza del termine successivo per l'impugnazione (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi ed altri, Rv. 251495).

Come esattamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha fatto applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Rossi" (Sez. 1 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, 4 Rv. 279874 - 01), la citata decisione del più autorevole consesso si esprime in termini ambigui là dove indica che "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine", ma la ratio di tale deci- sione nonché il calcolo in concreto dei termini utili operato in quel caso (è stato deciso che il termine decorrente dal 14 aprile, essendo quello precedente festivo, spirasse il 29 maggio) non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella se- condo cui il concetto di "coincidenza temporale" indicato nella pronuncia delle Se- zioni Unite deve ritenersi indicativo non già della necessaria sovrapponibilità dei due termini, quanto della loro immediata e naturale successione, sicché quello "mobile" di proposizione dell'impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo.

Né vi è alcuna ragione testuale o sistematica che consenta di contraddire il principio secondo il quale, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento e la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù della regola generale di cui all'art. 172 cod. proc. pen., comma 4, non derogata dalla previsione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c) (Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020 - dep. 19/02/2021, Rv. 280927 - 01; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683 - 01; Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273 - 01).

L'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, si limita infatti a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre l'art. 585, comma 2, lett. c), riferisce specificamente tale termine iniziale alla "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172 cod. proc. pen., comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo (Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239272; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721).3.

Pertanto, la Quarta sezione della Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto tardivo il ricorso depositato il 25.01.2022, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, non essendosi il giudice di appello riservato di depositare la motiva- zione nel maggior termine di 15 giorni, il giorno del deposito della sentenza da cui far decorrere il termine di 30 giorni entro il quale doveva essere proposto il ricorso per cassazione cadeva sabato 25 dicembre 2021, giorno festivo in quanto coinci- dente con la festività del [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il termine per impugnare decorreva non il 26 dicembre 2021, giorno doppiamente festivo in quanto dome- nica ma anche coincidente con la festività di [OSCURATO:PERSONA], ma dal lunedì succes- sivo, ossia dal 27 dicembre 2021, con la conseguenza che il termine di impugna- zione non è spirato il 24 gennaio 2022, bensì il 26 gennaio 2022 (27 dicembre +30 giorni=26 gennaio), sicché il ricorso per cassazione, presentato in data 25.01.2022, è stato proposto tempestivamente.

4. L'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., conseguente all'udienza camerale fissata ex art. 127, cod. proc. pen., comporta pertanto l'ado- zione da parte di questo Collegio dei provvedimenti necessari per correggere l'er- rore, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 625-bis cit.

5. A tal fine, si impone pertanto l'esame dei motivi di ricorso non esaminati dalla Sez.

IV penale in conseguenza dell'erronea declaratoria di inammissibilità.

In particolare, risulta che avverso la richiamata sentenza della Corte d'ap- pello di Lecce, sez. dist. di Taranto del 10 dicembre 2021, il difensore, nell'inte- resse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto un motivo unico complesso, deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge per aver considerato solo le de- duzioni del consulente tecnico dell'accusa e non anche quelle dei consulenti tecnici delle difese. [OSCURATO:PERSONA], difatti, avrebbe attribuito la perdita di controllo della vettura alla condotta imperita ed imprudente dello stesso condu- cente, sostanziatasi nel tenere una velocità pari a circa 125-126 km, notevolmente superiore al previsto limite di 80 km, ed avrebbe chiarito che, comunque, qualora non vi fosse stato il «cavalcafosso» la Mini sarebbe ugualmente uscita di strada finendo all'interno del canale delle acque meteoriche. [OSCURATO:PERSONA], pa- rimenti, avrebbe ricondotto il sinistro alla descritta guida imperita ed imprudente di [OSCURATO:PERSONA] che, resosi conto della sua eccessiva velocità rispetto a quella dell'Audi che lo precedeva, avrebbe provveduto a frenare tempestivamente per evitare il tamponamento così perdendo il controllo del veicolo.

Se sul tratto stradale in ar- gomento vi fossero state le dovute barriere protettive (guardrail), infine, a detta del ricorrente, nonostante il verificarsi del sinistro l'evento morte non si sarebbe concretizzato.

6. Il motivo è inammissibile in quanto generico per aspecificità e manife- stamente infondato.

Ed invero, la sentenza d'appello impugnata, pur riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. oltre che, il primo dei due, per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), con con- seguente condanna degli stessi e del responsabile civile ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in sede civile).

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver cagionato, con condotte indipen- denti, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, conducente e passeggero anteriore della vettura «[OSCURATO:PERSONA]» condotta dal primo e coinvolta nel sinistro.

Trattasi di decessi causati dall'urto delle persone offese contro le parti interne del citato veicolo, infrantosi contro un «cavalcafosso» presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e con su- perfici esterne, in quanto sbalzate al di fuori della vettura ribaltatasi dopo l'urto.

La responsabilità colposa di Perniola, quale conducente dell'«Audi», è stata invece accertata come consistita nell'aver tenuto una condotta di guida, oltre che impru- dente ed imperita, in violazione dell'ad 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «Mini» nelle prime ore del giorno.

7. Invero, il ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nella parte in cui non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza d'appello che ha chiarito le ragioni per le quali l'evento fosse ascrivibile anche alla condotta del predetto ricorrente, essendo stato contestato il suo verificarsi anche per effetto della condotta colposa indipendente costituita dall'aver posizionato il ricorrente un «cavalcafosso», presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno di sua proprietà, contro cui era andata ad infrangersi la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiavano le due vittime.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità dei motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 — 01).

8. Il ricorso è inoltre manifestamente infondato, in quanto si mostra volto a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni, anche di natura pro- batoria, per fondare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro non confrontandosi con H relativo apparato argonnentativo della sentenza impu- gnata.

Esula dai poteri della Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo se- guito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Rv. 194649).

Orbene, a tal proposito il giudice d'appello, peraltro in ipotesi di c.d.

«dop- pia conforme», ha accertato che Perniola, quale conducente dell'«Audi», ha tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed imperita, in violazione dell'art. 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «Mini» nelle prime ore del giorno.

In particolare, nel descritto contesto, Perniola, durante la fase di sorpasso eseguito dalla vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], da questi realizzato a velocità superiore ai limiti imposti e in tratto di strada caratterizzato da carreggiata con doppio senso di marcia deli- mitato da una striscia continua, in luogo di tenersi il più possibile vicino al margine destro della propria corsia ha posto la vettura repentinamente sulla corsia opposta ostacolando la manovra di sorpasso della Mini.

Quest'ultima, rientrata nella propria corsia dopo l'esecuzione della descritta manovra di sorpasso ed all'esito di una frenata eseguita, per circa 12 m., sulla detta corsia, è uscita di strada, sulla propria destra, infrangendosi contro un «cavalcafosso» con conseguente ribaltamento e lesioni personali conducenti ai decessi delle due persone offese.

9. Il giudice di merito — per quanto concerne, per quanto qui di interesse, la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - ha altresì ritenuto accertato che si sia trattato di «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ese- guito per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada.

Per quanto concerne la sussistenza del nesso causale tra la presenza del «cavalcafosso» in questione e l'evento verificatosi, poi, la Corte territoriale, in ter- mini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazio- nali, ha argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta di [OSCURATO:PERSONA], nella specie avente a oggetto la realizzazione e il mantenimento del «cavalcafosso», la cui presenza lateralmente alla strada, in violazione proprio delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 16 cod. strada, è stata ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interru- zione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata).

10. Al cospetto di tale apparato argonnentativo le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto — dolendosi della preferenza ac- cordata dai giudici territoriali alle conclusioni del consulente tecnico del PM, a di- scapito delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte che avrebbero individuato una diversità "causalità" nel sinistro sostenendo che anche in assenza del «cavai- cafosso» l'auto con a bordo le vittime sarebbe comunque andata a finire fuori strada per l'alta velocità e che se vi fosse stato il c.d. guard rail l'evento non si sarebbe verificato — si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.nn.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. (€.77 11910 del 22/01/2010, Casucci,.Rv. 246552).11.

Inoltre, per quanto concerne più specificamente l'articolazione del com- plesso motivo di ricorso, deve parimenti essere ribadito che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle con- dotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative respon- sabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente), è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321 - 01).

Ed è pacifico, nel caso di specie,che i giudici di merito hanno ritenuto ac- certato che l'auto con a bordo le due vittime si era infranta violentemente contro un «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] eseguito per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada.

Trattasi di condotta colposa indipendente, quella del [OSCURATO:PERSONA], di per sé ido- nea, nel determinismo causale dell'evento, a cagionarlo, che eventualmente va ad aggiungersi a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda processuale in esame (peraltro, allo stato, oggetto di nuova valutazione da parte dei giudici ter- ritoriali, atteso l'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Quarta se- zione penale di questa Corte della sentenza d'appello, quanto all'individuazione dell'effettivo apporto causale rispetto all'evento fornito dalla condotta colposa di Perniola rispetto alla descritta uscita di strada della Mini).

12. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato.

Ed invero, l'errata indicazione del nominativo del difensore nell'epigrafe della sentenza (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non è causa di nullità della sentenza, che ben può essere corretta anche d'ufficio ed in ogni tempo da questa Corte attraverso la procedura di correzione dell'errore ma- teriale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. (in precedenza, per l'esperimento della procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130, cod. proc. pen., con riferimento all'erronea indicazione nell'epigrafe della sentenza, del nominativo di uno dei giudici: Sez. 6, n. 5917 del 06/12/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 252408).L'intervenuta revoca della sentenza della Quarta sezione penale in parte qua, tuttavia, rende superflua qualsiasi correzione, essendo la posizione proces- suale del [OSCURATO:PERSONA] stata esaminata e decisa con la presente sentenza, non ravvi- sandosi alcuna necessità della correzione sulla sentenza revocata.

13. Il giudizio di inammissibilità del ricorso originario proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d'appello richiamata, giustifica sia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che la conferma della statuizione di condanna alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.900,00 oltre accessori come per legge, se dovuti, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso straordinario, revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di questa Corte n.2852/2023 e, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione di- staccata di Taranto, lo dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 10 dicembre 2021, condannandolo al pagamento delle spese processuali ed alla rifu- sione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordi- nario per cassazione tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso straordinario, l'errore di fatto ex art. 625-bis, cod. proc. pen., consistente nell'aver considerato la Corte tardivo il ricorso proposto il 25.01.2022 in ragione della ritenuta scadenza del termine di trenta giorni alla data del 24.01.2022. In sintesi, premette il ricorrente che con sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. Taranto, pronunciata in data 10 dicembre 2021, era stata rifor- mata la sentenza del tribunale di Taranto 10 luglio 2020. Avverso la predetta sen- tenza, la difesa del [OSCURATO:PERSONA], in data 25.01.2022, aveva proposto ricorso per cas- sazione, dichiarato inammissibile per tardività dalla Quarta sezione penale della S.C. con motivazione erronea. La Corte, infatti, dopo aver dato atto che si trattava di sentenza d'appello pronunciata in data 10.12.2021 senza la previsione di un termine di deposito stabilito dal giudice, aveva dato atto che la relativa motiva- zione era stata depositata in data 20.12.2021, nel rispetto dei 15 gg. previsti dall'art. 544, cod. proc. pen., donde era da considerarsi tardivo il deposito del ricorso per cassazione in data 25.01.2022, in quanto il 24.01.2022 era scaduto il termine di 30 gg. Si tratterebbe di motivazione censurabile frutto di errore di fatto, in quanto viziata dall'aver ritenuto la Corte che il 25 dicembre 2021 (data di scadenza del quindicesimo giorno, da cui decorre il dies a quo per l'impugnazione, non rilevando che il deposito fosse intervenuto il 20 dicembre: Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273) fosse un giorno feriale. Ed invero, precisa il ricorrente, il ricorso sa- rebbe stato tardivo se il termine di gg. 30 fosse stato calcolato come decorrente dal giorno festivo (25.12.2021), coincidente con il quindicesimo giorno dalla pro- nuncia della sentenza. Diversamente, il ricorso era da considerarsi tempestivo, in quanto la data di decorrenza doveva essere riferita al primo giorno non festivo successivo, ossia il 27.12.2021, in quanto anche il 26.12.2021 era festivo poiché coincidente con la festività di [OSCURATO:PERSONA], citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte, segnatamente le Sez. Un. n. 155 del 2012. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso straordinario, l'errore mate- riale ex art. 625-bis, cod. proc. pen., nell'individuazione del difensore dell'impu- tato. In sintesi, in subordine, la difesa si duole per essere errata l'indicazione del difensore del [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sarelli, come invece indicato nell'epigrafe della sentenza impugnata. 3. In data 10 giugno 2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 5.06.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario per errore di fatto, trattato oralmente, pur fondato comportando la revoca nei confronti del medesimo della sentenza di questa Corte n. 2852/2023, non determina tuttavia il mutamento dell'esito del precedente giu- dizio, atteso che questo Collegio, decidendo sul ricorso proposto avverso alla sen- tenza del 10.12.2021 della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ritiene che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile. 2. Tanto premesso, il motivo di ricorso straordinario è fondato. Ed invero, pur consapevole di precedenti difformi (Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evange- listi, Rv. 278192), questo Collegio rileva che, investite della specifica problematica relativa agli effetti sul termine finale per impugnare della scadenza in giorno fe- stivo del termine cosiddetto intermedio di deposito della sentenza, le Sezioni Unite hanno espresso principio opposto, avendo affermato che quando il primo termine, ovverosia quello fissato per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., cade in giorno festivo, lo stesso debba essere prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, determinando altresì il conseguente sposta- mento della decorrenza del termine successivo per l'impugnazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi ed altri, Rv. 251495). Come esattamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha fatto applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Rossi" (Sez. 1 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, 4 Rv. 279874 - 01), la citata decisione del più autorevole consesso si esprime in termini ambigui là dove indica che "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine", ma la ratio di tale deci- sione nonché il calcolo in concreto dei termini utili operato in quel caso (è stato deciso che il termine decorrente dal 14 aprile, essendo quello precedente festivo, spirasse il 29 maggio) non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella se- condo cui il concetto di "coincidenza temporale" indicato nella pronuncia delle Se- zioni Unite deve ritenersi indicativo non già della necessaria sovrapponibilità dei due termini, quanto della loro immediata e naturale successione, sicché quello "mobile" di proposizione dell'impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo. Né vi è alcuna ragione testuale o sistematica che consenta di contraddire il principio secondo il quale, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento e la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù della regola generale di cui all'art. 172 cod. proc. pen., comma 4, non derogata dalla previsione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c) (Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020 - dep. 19/02/2021, Rv. 280927 - 01; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683 - 01; Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273 - 01). L'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, si limita infatti a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre l'art. 585, comma 2, lett. c), riferisce specificamente tale termine iniziale alla "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172 cod. proc. pen., comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo (Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239272; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721).3. Pertanto, la Quarta sezione della Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto tardivo il ricorso depositato il 25.01.2022, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, non essendosi il giudice di appello riservato di depositare la motiva- zione nel maggior termine di 15 giorni, il giorno del deposito della sentenza da cui far decorrere il termine di 30 giorni entro il quale doveva essere proposto il ricorso per cassazione cadeva sabato 25 dicembre 2021, giorno festivo in quanto coinci- dente con la festività del [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il termine per impugnare decorreva non il 26 dicembre 2021, giorno doppiamente festivo in quanto dome- nica ma anche coincidente con la festività di [OSCURATO:PERSONA], ma dal lunedì succes- sivo, ossia dal 27 dicembre 2021, con la conseguenza che il termine di impugna- zione non è spirato il 24 gennaio 2022, bensì il 26 gennaio 2022 (27 dicembre +30 giorni=26 gennaio), sicché il ricorso per cassazione, presentato in data 25.01.2022, è stato proposto tempestivamente. 4. L'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., conseguente all'udienza camerale fissata ex art. 127, cod. proc. pen., comporta pertanto l'ado- zione da parte di questo Collegio dei provvedimenti necessari per correggere l'er- rore, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 625-bis cit. 5. A tal fine, si impone pertanto l'esame dei motivi di ricorso non esaminati dalla Sez. IV penale in conseguenza dell'erronea declaratoria di inammissibilità. In particolare, risulta che avverso la richiamata sentenza della Corte d'ap- pello di Lecce, sez. dist. di Taranto del 10 dicembre 2021, il difensore, nell'inte- resse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto un motivo unico complesso, deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge per aver considerato solo le de- duzioni del consulente tecnico dell'accusa e non anche quelle dei consulenti tecnici delle difese. [OSCURATO:PERSONA], difatti, avrebbe attribuito la perdita di controllo della vettura alla condotta imperita ed imprudente dello stesso condu- cente, sostanziatasi nel tenere una velocità pari a circa 125-126 km, notevolmente superiore al previsto limite di 80 km, ed avrebbe chiarito che, comunque, qualora non vi fosse stato il «cavalcafosso» la Mini sarebbe ugualmente uscita di strada finendo all'interno del canale delle acque meteoriche. [OSCURATO:PERSONA], pa- rimenti, avrebbe ricondotto il sinistro alla descritta guida imperita ed imprudente di [OSCURATO:PERSONA] che, resosi conto della sua eccessiva velocità rispetto a quella dell'Audi che lo precedeva, avrebbe provveduto a frenare tempestivamente per evitare il tamponamento così perdendo il controllo del veicolo. Se sul tratto stradale in ar- gomento vi fossero state le dovute barriere protettive (guardrail), infine, a detta del ricorrente, nonostante il verificarsi del sinistro l'evento morte non si sarebbe concretizzato. 6. Il motivo è inammissibile in quanto generico per aspecificità e manife- stamente infondato. Ed invero, la sentenza d'appello impugnata, pur riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. oltre che, il primo dei due, per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), con con- seguente condanna degli stessi e del responsabile civile ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in sede civile). Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver cagionato, con condotte indipen- denti, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, conducente e passeggero anteriore della vettura «[OSCURATO:PERSONA]» condotta dal primo e coinvolta nel sinistro. Trattasi di decessi causati dall'urto delle persone offese contro le parti interne del citato veicolo, infrantosi contro un «cavalcafosso» presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e con su- perfici esterne, in quanto sbalzate al di fuori della vettura ribaltatasi dopo l'urto. La responsabilità colposa di Perniola, quale conducente dell'«Audi», è stata invece accertata come consistita nell'aver tenuto una condotta di guida, oltre che impru- dente ed imperita, in violazione dell'ad 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «Mini» nelle prime ore del giorno. 7. Invero, il ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nella parte in cui non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza d'appello che ha chiarito le ragioni per le quali l'evento fosse ascrivibile anche alla condotta del predetto ricorrente, essendo stato contestato il suo verificarsi anche per effetto della condotta colposa indipendente costituita dall'aver posizionato il ricorrente un «cavalcafosso», presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno di sua proprietà, contro cui era andata ad infrangersi la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiavano le due vittime. Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità dei motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 — 01). 8. Il ricorso è inoltre manifestamente infondato, in quanto si mostra volto a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni, anche di natura pro- batoria, per fondare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro non confrontandosi con H relativo apparato argonnentativo della sentenza impu- gnata. Esula dai poteri della Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo se- guito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Rv. 194649). Orbene, a tal proposito il giudice d'appello, peraltro in ipotesi di c.d. «dop- pia conforme», ha accertato che Perniola, quale conducente dell'«Audi», ha tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed imperita, in violazione dell'art. 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «Mini» nelle prime ore del giorno. In particolare, nel descritto contesto, Perniola, durante la fase di sorpasso eseguito dalla vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], da questi realizzato a velocità superiore ai limiti imposti e in tratto di strada caratterizzato da carreggiata con doppio senso di marcia deli- mitato da una striscia continua, in luogo di tenersi il più possibile vicino al margine destro della propria corsia ha posto la vettura repentinamente sulla corsia opposta ostacolando la manovra di sorpasso della Mini. Quest'ultima, rientrata nella propria corsia dopo l'esecuzione della descritta manovra di sorpasso ed all'esito di una frenata eseguita, per circa 12 m., sulla detta corsia, è uscita di strada, sulla propria destra, infrangendosi contro un «cavalcafosso» con conseguente ribaltamento e lesioni personali conducenti ai decessi delle due persone offese. 9. Il giudice di merito — per quanto concerne, per quanto qui di interesse, la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - ha altresì ritenuto accertato che si sia trattato di «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ese- guito per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada. Per quanto concerne la sussistenza del nesso causale tra la presenza del «cavalcafosso» in questione e l'evento verificatosi, poi, la Corte territoriale, in ter- mini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazio- nali, ha argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta di [OSCURATO:PERSONA], nella specie avente a oggetto la realizzazione e il mantenimento del «cavalcafosso», la cui presenza lateralmente alla strada, in violazione proprio delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 16 cod. strada, è stata ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interru- zione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 10. Al cospetto di tale apparato argonnentativo le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto — dolendosi della preferenza ac- cordata dai giudici territoriali alle conclusioni del consulente tecnico del PM, a di- scapito delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte che avrebbero individuato una diversità "causalità" nel sinistro sostenendo che anche in assenza del «cavai- cafosso» l'auto con a bordo le vittime sarebbe comunque andata a finire fuori strada per l'alta velocità e che se vi fosse stato il c.d. guard rail l'evento non si sarebbe verificato — si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.nn.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. (€.77 11910 del 22/01/2010, Casucci,.Rv. 246552).11. Inoltre, per quanto concerne più specificamente l'articolazione del com- plesso motivo di ricorso, deve parimenti essere ribadito che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle con- dotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative respon- sabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente), è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321 - 01). Ed è pacifico, nel caso di specie,che i giudici di merito hanno ritenuto ac- certato che l'auto con a bordo le due vittime si era infranta violentemente contro un «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] eseguito per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada. Trattasi di condotta colposa indipendente, quella del [OSCURATO:PERSONA], di per sé ido- nea, nel determinismo causale dell'evento, a cagionarlo, che eventualmente va ad aggiungersi a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda processuale in esame (peraltro, allo stato, oggetto di nuova valutazione da parte dei giudici ter- ritoriali, atteso l'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Quarta se- zione penale di questa Corte della sentenza d'appello, quanto all'individuazione dell'effettivo apporto causale rispetto all'evento fornito dalla condotta colposa di Perniola rispetto alla descritta uscita di strada della Mini). 12. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato. Ed invero, l'errata indicazione del nominativo del difensore nell'epigrafe della sentenza (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non è causa di nullità della sentenza, che ben può essere corretta anche d'ufficio ed in ogni tempo da questa Corte attraverso la procedura di correzione dell'errore ma- teriale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. (in precedenza, per l'esperimento della procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130, cod. proc. pen., con riferimento all'erronea indicazione nell'epigrafe della sentenza, del nominativo di uno dei giudici: Sez. 6, n. 5917 del 06/12/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 252408).L'intervenuta revoca della sentenza della Quarta sezione penale in parte qua, tuttavia, rende superflua qualsiasi correzione, essendo la posizione proces- suale del [OSCURATO:PERSONA] stata esaminata e decisa con la presente sentenza, non ravvi- sandosi alcuna necessità della correzione sulla sentenza revocata. 13. Il giudizio di inammissibilità del ricorso originario proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d'appello richiamata, giustifica sia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che la conferma della statuizione di condanna alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.900,00 oltre accessori come per legge, se dovuti, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti. P.Q.M. In accoglimento del ricorso straordinario, revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di questa Corte n.2852/2023 e, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione di- staccata di Taranto, lo dichiara
Sentenza Cassazione n. 46419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris