CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 36296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 7015/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 18 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 289 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 718/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 13/12/2022; Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , esponendo di essere proprietario, nel Comune di [OSCURATO:PERSONA],di un appartamento e di un sottostante locale commerciale ubicato al piano strada con retrostanti deposito e magazzino, questi ultimi aventi accesso su un’area pertinenziale cieca sita tra l’edificio condominiale attoreo , denominato palazzo “Razza” (composto da fabbricato e terreno circostante, distinti in catasto al Foglio 36, particelle 425 e 426) e l’antistante immobiledei convenuti (censito in catasto al Foglio 36, particella 365). L’attore deduceva chela corte in questione risultava appartenere ad entrambe leproprietà frontiste, poiché ricadente sia nella particella 425 del Foglio 36, sianella particella 365; deduceva, ancora, che l’area era stata da sempre ed ininterrottamente utilizzatain modo promiscuo dai titolari degli edifici antistanti, e che egli stesso ne aveva fatto pacificamente uso quantomeno dal 1979, quando aveva acquistato il proprio cespite, sino al 2005, quando i convenuti, vantandosi proprietari esclusivi del vicolo cieco, avevano sostituito la serratura del cancello posto al suo imbocco. Sulla scorta delle superiori premesse, il Brienza chiedeva al Tribunale che lo dichiarasse comproprietario dell’area in contestazione, in quanto titolare della porzione pertinenziale al palazzo “Razza”, nonché per intervenuta usucapione della restante porzione; chiedeva quindi il rilascio dell’area e il ripristino dei luoghi, ovvero la consegna di copia delle nuove chiavi, oltre al risarcimento del danno; in subordine, domandava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 I convenuti si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda, sostenendo di essere proprietari esclusivi della corte, della quale affermavano di aver concesso l’uso all’attoree alla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto sporadico e per mera cortesia. Istruita la causa con prova per testi, interrogatorio formale e CTU, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della domanda, accertava la comproprietà della cortein capo al Brienza, in quanto area posta a servizio non solo della proprietà dei convenuti, ma anche di quella dell’attore; ordinava quindi a Pace e Auciello il ripristino dei luoghi, o in alternativa la consegna delle chiavi, mentre rigettava la richiesta di risarcimento del danno, poichésfornita di prova. 2. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (al quale, dopo il decesso, sarebbero subentrati quali eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 718/2022, riformava integralmente la pronuncia del Tribunale, rigetta ndo la domanda formulata dall’originario attore. Per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, la Corte distrettuale riteneva innanzitutto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Brienza, sollevata dagli appellanti sul presupposto che la porzione di vicolo cieco ricadente nella particella 425 del foglio 36 era rimasta catastalmente intestata all’originario costruttore del palazzo “Razza”, tale [OSCURATO:PERSONA] . In proposito, il giudice di seconde cure rilevava che il Brienza era invece legittimato ad agire, poiché, come risultava dai titoli di proprietà versati in atti, l’attore aveva acquistato il proprio immobile da tale D’[OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva acquistato dal Razza, comprensivo dell’ingresso Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 sul laterale vicolo cieco e di “corte comune”, della quale era stata pertanto trasferita la contitolarità all’attore. La Corte potentina, in accoglimento del gravame, escludeva invece che l’area in contestazione avesse natura pertinenziale rispetto alla proprietà del Brienza, difettando, per un verso, il requisito dell’appartenenza del bene principale e di quello accessorio ad un medesimo proprietario (risultando il vicolo cieco intestato in parte a [OSCURATO:PERSONA] , in parte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e mancando, per altro verso, la prova dell’elemento soggettivo, consistente nella volontà degli intestatari della corte di destinarla a servizio dell’immobile del Brienza. Il giudice di seconde cure escludeva, altresì, che l’attore avesse acquistato la comproprietà del bene per usucapione, poiché i testi escussi, pur avendo confermato che il Brienza aveva fatto uso dell’area, non avevano fornito elementi idonei a dimostrarne l’ininterrotto protrarsi per un ventennio,né l’esercizio dello stesso nelle forme del possesso ad usucapionem. 3. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a cinque motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 5. In prossimità dell’adunanza,i soli ricorrenti hannopresentato memoria illustrativa insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “ falsa applicazione della norma di cui all’art.817 c.c. e violazione della norma di cui agli artt. 818 c.c. nonché, in Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 aggiunta, violazione e falsa applicazione anche agli artt. 1100 – 1102 –2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.)”. I ricorrenti lamentano l’erroneità della pronuncia impugnata, innanzitutto nella parte in cui ha escluso che la porzione di corte ricadente nella particella 425 fosse pertinenziale ai locali di loro proprietà. Affermano che il giudice di merito avrebbe dovuto condurre l’indagine sul l’istituzione del vincolo pertinenziale prendendo in considerazione ilmomento in cui l’originario esclusivo proprietario del palazzo e dell’area circostante, [OSCURATO:PERSONA], aveva aperto l’ingresso laterale,mettendo in comunicazione i locali commercialicon la suddetta area esterna, così destinando per fatti concludenti la seconda a servizio dei primi; atto di destinazione, proseguono i ricorrenti, che era stato anche confermato nei negozi di trasferimentodei locali commerciali (da Razza a D’Agrosa e da quest’ultimo a Brienza), entrambi recanti l’espressa menzione sia dell’ingresso laterale sul vicolo ciecosia della corte comune. Quanto alla porzione di area ricadente nella particella 365, i ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale avrebbe errato a fare applicazione delle norme e dei principi in materia di pertinenze, in quanto il giudice di seconde cureavrebbe dovuto piuttosto accertare la sussistenza di una comunione incidentale sul vi colo cieco , costituitasi per effetto dell’apertura d egli accessi da parte dei proprietari frontisti- nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva - e dell’uso promiscuo protratto nel tempo che costoro ne avevano fatto, ciò a prescindere dall’accertamento di una specifica volontà degli odierni controricorrenti di destinare la particella 365, di loro proprietà,a servizio della proprietà del dante causa dei ricorrenti. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ N ell’indagine circa i diritti pertinenziali spettanti all’attore, omesso esame dei Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 suindicati aspetti decisivi per il giudizio nonché dei relativi atti pubblici di trasferimento immobiliare che ne comprovano la fondatezza, che pur avevano formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 5 c.p.c.)”. I ricorrenti ripropongono sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, lamentando che il giudice di merito non avrebbe in alcun modo considerato né la circostanza che era stato il Razza, all’epoca in cui era unico proprietario del fabbricato e dell’area esterna, ad imporre il vincolo pertinenziale tramite l’apertura dell’ingresso laterale,né il contenuto dei successivi rogiti di trasferimento, le cui descrizioni dei beni compravendut i attestavano l a permanenza del vincolo pertinenzialecosì impresso. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato “Vizio motivazionale di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” che si tramuta addirittura in nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., comma 6, o, comunque, in violazione dell’art. 132, comma 2, n° 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 4 e/o n° 3 c.p.c.)”.I ricorrenti deducono il vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione rassegnata dal giudice di merito, il quale ha dapprimadichiarato il trasferimento in favore del Brienza della corte comune, ed ha poi escluso che detta corte fosse pertinenziale alla proprietà del Brienza, in quanto di proprietàdi altri soggetti. 3.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connesse, sono fondate. 3.2 Partendo dall’esame del terzo motivo di ricorso, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata è affidata ad Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 argomentazioni tra di loro inconciliabili, tali da integrare il vizio di irriducibile contraddittorietà denunziato dai ricorrenti. 3.3 Nell’esaminare i titoli di proprietà versati in atti da parte del Brienza, la Corte distrettuale ha infatti osservato, a pagina 14 della sentenza, che “in entrambi gli atti era specificato che l’immobile era dotato di “due ingressi, sulla strada statale, ed un ingresso laterale dal vicolo cieco” e che “il vano venduto confina da sopra con [OSCURATO:PERSONA], a nord con proprietà del venditore a sud con corte comune”. Pertanto, essendo stata trasferita la titolarità del diritto comune a [OSCURATO:PERSONA][ recte, Domenico, ndr.] e a [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi sussistente in capo agli stessi la legittimazione ad agire”. 3.4 Successivamente, nell’escludere che il vicolo cieco fosse pertinenziale alla proprietà esclusiva del Brienza, il giudice di seconde cure ha rilevato, a pagina 19 della sentenza, che: “il CTU ha affermato che “l’area di cui è causa ricade per mq. 23,67 nella particella 425 del foglio 36 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] … e per mq 17,00 nella particella 365 del medesimo foglio intestata a [OSCURATO:PERSONA] … e [OSCURATO:PERSONA].” Pertanto, non appartenendo il bene a [OSCURATO:PERSONA] deve escludersene la natura pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà di quest’ultimo, mancando l’elemento soggettivo dell’esistenza di un unico proprietario. Peraltro, non è stata neppure dimostrata la volontà degli effettivi proprietari del bene ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di destinare lo stesso al servizio del locale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]”. 3.5 La Corte territoriale hadunque affermato sia che il Brienza era comproprietario della particella 425, per essergliene stata Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 trasferita la comune titolarità, sia che il Brienza non era proprietario della particella 425, perché intestata al solo [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di argomentazioni insuscettibili di sintesi, in ragione dell’irriducibile contrasto logico che le contraddistingue, in quanto o il Brienza è comproprietario della particella 425 (come sostenuto a pagina 14), o la particella 425 è nella proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] (come sostenuto a pagina 19) . Ricorre dunque nella fattispecie un’anomalia motivazionale, emergente direttamente dal testo della sentenza impugnata, in relazione alla quale non può dirsi raggiunto il c.d. “minimo costituzionale” (ex plurimis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120). 3.6 A ben vedere, la motivazione del provvedimento risulta contraddittoria anche sotto un altro aspetto: si osserva, infatti, che l’accertamento della comproprietà della corte in capo al Brienza avrebbe dovuto comportare senz’altro l’accoglimento della domanda attorea(che proprio a tale accertamento era diretta ) , quantomeno con riferimento alla particella 425, della quale il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il diritto di uso e godimento da parte dell’attore, quale contitolare con gli altri condomini del palazzo “Razza”, a prescindere dalla questione dell’esistenza di un vincolo pertinenziale tra detta area e i locali sitial piano strada. 3.7 Va peraltro chiarito che il regime dominicale dellaparticella 425 nemmeno esclude, di per sé, che la stessa possa essere pertinenziale alla proprietà esclusiva del Brienza: infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, una pertinenza in comunioneben può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8962 del 29/08/1990 , Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 Rv. 469127; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6001 del 10/05/2000; Rv. 536374; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14528 del 08/11/2000, Rv. 541486; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27302 del 05/12/2013 , Rv. 629143). Inproposito, come correttamente osservano i ricorrenti, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’eventuale asservimento della particella 425 in favore dei locali commerciali al piano strada del palazzo “Razza”, prendendo in considerazione non il momento attuale, ma quello in cui venne aperto l’ingresso su detta area da parte dell’originario costruttore del condominio;ingresso del quale si fa peraltro espressa menzionenelle vicende traslative dei locali in questione,sino all’acquisto del Brienza. 3.8Quanto alla porzione di area cieca ricadente nella particella 365, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello si è in effetti limitata ad escludernela natura pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà del Brienza “mancando l’elemento soggettivo dell’esistenza di un unico proprietario” (così a pagina19 del provvedimento), senza valutare l’eventuale costituzione di una comunione incidentale sull’intera corte per effetto dell’uso promiscuo protratto nel tempo da parte dei frontisti, in relazione alle rispettive esigenze di passaggio e di accesso ai locali di proprietà esclusiva, secondo quelli che erano i termini effettivi della questione come prospettata dall’appellato, riportati a pagina 9 della sentenza stessae comunque senza valutare adeguatamente la domanda di usucapione della servitù di passaggio come si dirà in relazione al quarto motivo. 3.9 Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, le censure in esame devono essere accolte. 4. Il quartomotivo è così rubricato: “Vizio di “motivazione solo apparente”, che integra: A) nullità della sentenza impugnata, per Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 violazione di legge costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., comma 6 (in relazione all’art. 360 n° 4 c.p.c.); B) in alternativa, violazione dell’art. 132, comma 2, n° 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. al c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1,n° 3 c.p.c.”. I ricorrenti si dolgono della mera apparenza della motivazione resa dalla Corte potentina nell’escludere che il Brienza avesse provato l’ intervenuta usucapione della comproprietà dell’intero vicolo cieco, o quantomeno di una servitù di passaggio sullo stesso: lamentano che il giudice di merito si è limitato ad un richiamo globale alle dichiarazioni testimoniali, dichiarandole genericamente inidonee alla prova del possesso uti dominusultraventennale, senza tuttavia riportarne i contenuti, così da precludere qualsivoglia controllo sulla correttezza e sulla logicità delle ragioni poste a fondamento della decisione. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è fondato. Nel rigettare la domanda attorea sotto il profilo della dedotta usucapione, la Corte distrettuale, svolte talune considerazioni di carattere sistematico sull’istituto, ha così motivato la propria decisione: “Ebbene, [OSCURATO:PERSONA] non ha provato la sussistenza dei requisiti necessari per usucapire il bene. Infatti, i testi escussi, pur confermando l’utilizzo dell’area da parte dei coniugi Brienza/Marsicovetere, non hanno fornito elementi idonei a dimostrare che il possesso si sia protratto ininterrottamente per venti anni, né che l’uso del bene sia avvenuto uti dominus” (così a pagina 20 della sentenza impugnata). Si tratta di affermazione apodittica, che non dà conto in alcun modo delle ragioni per le quali la Corte d’Appello è pervenuta al proprio convincimento , non consentendo alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 attingere la soglia delc.d. “ minimo costituzionale ” richiesto dall'art.111,comma 6, Cost. ( ex plurimis , Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088). In particolare, il Collegio di seconde cure non si è attenuto all’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione delle prove,il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle risultanze istruttorie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019, Rv. 654095). Il motivo in esame merita pertanto accoglimento. 5. Il quintomotivo è così rubricato: “ Violazione della norma di cui all’art. 1143 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2730-2733 c.c. –Violazione falsa applicazione degli artt. 1141-1140 e 1158 c.c. e correlata violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.)”.I ricorrenti deducono che il giudice di merito non avrebbe considerato che il Brienza aveva versato in atti un titolo di proprietà idoneo a fondare il possesso dell’area già dal 1979 sia nel suo elemento oggettivo (corpus), sia nel suo elemento soggettivo (animus possidendi); lamentano, ancora, l’omesso esame delle dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato l’apertura dell’ingresso lateralesul vicolo cieco già da parte del Razza, ammettendo l’utilizzo sin da allora, da parte dei titolari dei locali commerciali ubicati al piano strada, della corte oggetto di giudizio. 5.1 L’esame della censura è assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei motivi che precedono, in quanto in sede di Ric. 2023n. 7015 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 rinvio il giudice di merito dovrà provvedere ad un nuovo esame della complessiva vicenda. 6. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazio