CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 26074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilitàdei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo riformavaparzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 18/09/2024, di condannadi [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi 6 e 24, ed [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai capi 12, 14,18, 20, e 24 in concorso con il primo, reati in tema di esercizio abusivo della20) e truffa in concorso tra loro ( capo 24), dichiarando non doversi procedere acarico di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 14), e 18), perché estinti per prescrizione, erideterminando la pena finale applicata. Confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2. Avverso la pronuncia suindicata, propongono ricorso per cassazionePatellaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevandorispettivamente uno e tre motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge e di motivazioneper mancanza di motivazione in ordine al vincolo della continuazione e ai singoliaumenti di pena.4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di leggeprocessuale e di mancata assunzione di prova decisiva riguardo al capo 14,contestando l'avere la Corte avallato la prima decisione pur fondata solo sulcontenuto della querela, in assenza di riscontri, e avallando il rigetto del primogiudice circa la richiesta difensiva formulata ex art. 507 cod. proc. pen. diescutere la proprietaria del mezzo assicurato e nipote del querelante.Testimonianza decisiva per ricostruire i fatti e verificare la data effettiva dlconoscenza del reato in particolare, e quindi la tempestività della querela.5. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge ancheprocessuale, in ordine al capo 18 di imputazione: non si sarebbe tenuto contodella tardività della querela, posto che dalle dichiarazioni della persona offesasarebbe risultato che essa ebbe piena conoscenza del fatto - reato tra ildicembre 2017 e il gennaio 2018 a fronte di querela del giugno 2018.6. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione,in relazione alla ritenuta continuazione e agli aumenti di pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo di [OSCURATO:PERSONA] e l'analogo terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili perché nuovi siccome non illustrati nel riepilogo, rimastoincontestato, dei motivi di gravame, come contenuto nella sentenza. Per cui essisono inammissibili. Si rammenta che sussiste un onere di specifica confutazionedel riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento allaomessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).2. Quanto al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] circa la violazione di leggeprocessuale e la mancata assunzione di prova decisiva riguardo al capo 14, essopresenta profili di inammissibilità identici a quelli che corredano anche il secondomotivo in relazione al capo 18. Si osserva che per entrambi i capi è statodichiarato nn doversi procedere per intervenuta prescrizione dei rispettivi reati.Rispetto a tale decisione di propongono censure dirette e rivisitare o innovare glielementi disponibili al fine di ottenere la più favorevole pronunzia di assoluzioneo comunque correlata alla tardività della querela. Non si prospetta tuttavial'evidenza degli elementi dimostrativi di tali assunti optandosi per unarivalutazione dei fatti ovvero una nuova assunzione di prove. In contrasto con ilprincipio qui irrinunziabile e applicabile ad entrambi i motivi quanto allanecessaria prospettazione in termini di "evidenza" di quanto si rappresenta, percui è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso lasentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta lasussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1,cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilitàspecificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2,cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01)3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 3/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]