CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16203/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Anche i motivi nuovi proposti con successiva memoria risultano inammissibili. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente nonché richiede l'attenuante dell'art. 62 n 4 cod. pen., e la particolare tenuità del fatto, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. 2. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando il dato ponderale della droga; analogamente la Corte di appello esclude la ricorrenza dei presupposti per l'attenuante dell'art. 62 n 4 cod. pen. in considerazione del valore non esiguo degli stupefacenti detenuti. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). 3. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (95 dosi singole medie di hashish, tre di eroina ed una di cocaina) e la modalità di detenzione. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. 4. Anche la valutazione della insussistenza della particolare tenuità del fatto risulta adeguata, in quanto la sentenza evidenzia la diversa qualità delle sostanze detenute e la loro non minima quantità. 5. Relativamente alla sospensione condizionale della pena la decisione evidenzia la sussistenza di altri procedimenti pendenti per fatti specifici che rendono non favorevole la prognosi di recidiva nel reato. Per la conversione della pena detentiva la sentenza rileva il superamento del limite. 6. La rateizzazione della pena pecuniaria era stata prospettata in appello solo per l'ipotesi dell'accoglimento della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria; comunque, l'inammissibilità del ricorso rende automaticamente inammissibili anche i motivi nuovi (Sez. 3, Sentenza n. 23929 del 25/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021) Rv. 282021) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C