CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Osimo, in persona del legale rappresentantesig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ancona del 26. 10. 2020, rep. n. 44383, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, lungotevere della Vittoria n. 11. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a p er procura alle liti in calce al controricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190. Controricorrente avverso la sentenza n.90/2018 della Corte di appello di Ancona, depositata il 24. 1. 2018. R.G. N. 10249/2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 90/2018 del 24. 1. 2018 , la Corte di appello di Ancona confermò la decisione di primo grado che, nel decidere sulle cause riunite introdotte dalla società F.lli Simonetti, l’una, per l’annullamento, per vizio del consenso, del contratto di preliminare del 7. 3. 2007 con cui si era obbligata ad acquistare un terreno dalla [OSCURATO:SOCIETA]. o, in subordine, per la risoluzione dello stesso per inadempimento della promittente venditrice e, l’altra, di opposizione al decreto ingiuntivo con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva intimato il pagamento della seconda rata del prezzo previsto nel predetto preliminare, aveva dichiarato il contratto risolto per mutuo consensodei contranti, respinto le altre domande delle parti, revocato il decreto ingiuntivo, condannato la società convenuta alla restituzione della caparra ricevuta; riformò invece il capo della decisione impugnata sulle spese di lite, che dichiarò compensate interamente tra le parti; compensò, infine , le spese anche con riguardo al giudizio di appello. La Corte di appello confermò la statuizione di risoluzione del contratto per mutuo consenso affermando che entrambe le parti avevano manifestato nel corso del giudizio la volontà di non dare luogo al contratto definitivo di compravendita e che le domande di annullamento del contratto e di risoluzione per inadempimento erano infondate, risultando che la società F.lli Simonetti era a conoscenza del contenzioso pendente tra la promittente venditrice e la AMA e AMPO, condutt rici dei beni oggetto di compromesso , precisando altresì che il mancato versamento dell’ulteriore acconto sul prezzo da parte della promissaria acquirente era giustificato dal fatto che l’altra parte non aveva mai manifestato l’intenzione di addivenire alla stipula del definitivo ed anzi dichiarato, con la lettera del 21. 10. 2010, di considerare cessato ogni vincolo. La Corte accolse invece il motivo dell’appello principale della società [OSCURATO:SOCIETA]. sulle spese, al cui parziale pagamento il Tribunale l’aveva condannata, disponendone la compensazione integrale. R.G. N. 10249/2018.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 26. 3. 2018, ricorre la società F.lli Simonetti, affidandosi a tre motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso, chedenunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 cod. civ., investe il capo della decisione che ha respinto la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, sulla base del rilievo che la società Simonetti aveva espressamente dichiarato di essere a conoscenza delle cause pendenti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] e AMPO, conduttrici di parte dei beni compromessi, implicando tale dichiarazione, in difetto di prova contraria, la conoscenza da parte della società della natura e ragioni del contenzioso. La ricorrente censura tale motivazione della sentenza impugnata, rilevando che il vizio del consenso denunziato concerneva il fatto che la controparte aveva dichiarato in contratto che le predette cause erano per finita locazione, mentre in realtà avevano ad oggetto il diniego di rinnovo dei contratti di locazione alla loro prima scadenza, e che la Corte di appello ha ignorato completamente la richiamata dichiarazione contrattuale. Aggiunge la ricorrente che la differenza tra i due tipi di contenzioso era rilevante e ciò avrebbe dovuto portare all’accoglimento della propria richiesta di annullamento del contratto, avendolo essa stipulato al fine di ottenere un terreno libero per potervi edificare. Il mezzo è inammissibile. La Corte di appello ha affermato sul punto che la dichiarazione resa dalla Simonetti di essere a conoscenza delle cause contro [OSCURATO:PERSONA] e AMPO implicava, in difetto di prova contraria, anche un’assunzione di responsabilità in ordine alla verifica della natura e delle motivazioni del contenzioso e che se la controparte avesse assunto assicurazioni al riguardo la formula adottata sarebbe stata diversa. Ciò posto, lacensura è inammissibile in quanto investe l’interpretazione della suddetta dichiarazione fornita dalla Corte di merito, che costituisce una valutazione di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, comunque R.G. N. 10249/2018.denunziabile in sede di giudizio di legittimità solo attraverso la precisa indicazione dei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. che sarebbero stati nel concreto violati, di cui il ricorso omette l’indicazione. Si aggiunga che la censura non è nemmeno apprezzabile, sotto profili della rilevanza e decisività, in quanto non riproduce la clausola contrattuale che assume essere stata male interpretata ovvero non considerata, senza nemmeno indicare se essa si identifichi con la dichiarazione cui fa riferimento la Corte di appello. La rilevata carenza del motivo non risulta superabile dalle indicazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., atteso che essa ha una funzione meramente illustrativa delle censure già svolte ( Cass. n. 21379 del 2005; Cass. n. 7260 del 2005 ). Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato prima del successivo, che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte distrettuale valutato i motivi di appello con cui la odierna ricorrente aveva reiterato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e chiesto il pagamento del doppio della caparra versata, fondati anche sul fatto, il cui esame è stato omesso, che quest’ultima non solo aveva trascurato di coltivare correttamente le cause contro le conduttrici AMA e AMPO, ma era arrivata a chiedere nei confronti di esse un provvedimento di ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti, senza darne notizia e chiedere l’autorizzazione alla stessa F.lli Simonetti, in violazione dell’art. V punto 4 del contratto preliminare, che conferiva alla promissaria acquirente il “ potere di vincolare la [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle determinazioni relative alle locazioni“. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile nel presente giudizio, essendo stato l’atto di appello proposto nel 2013, che dichiara non proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 nel caso in cui la sentenza di appello sia confermativa della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ), situazione riscontrabile nella specie R.G. N. 10249/2018.avendo la Corte di appello deciso le questioni di merito in adesione alla sentenza del Tribunale, che ha riformato solo con riguardo alle spese. Il mezzo è inoltre inammissibile per mancata allegazione di elementi decisivi dimostrativi del dedotto inadempim en to della controparte , non illustrando le ragioni per cui l’iniziativa della promittente di agire nei confronti delle conduttrici per il pagamento dei canoni scaduti abbia in qualche modo alterato o compromesso l’esito del contenzioso pendente. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e fasa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello, accogliendo in parte l’impugnazione della controparte, abbia disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, senza a tal fine considerare il grado maggiore di soccombenza della convenuta, che aveva visto respingere la sua domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e revocato il decreto ingiuntivo richiesto. Il motivo è infondato, atteso che la disposizione del giudice di merito di compensare integralmente le spese del giudizio, in caso di reciproca soccombenza, costituisce una scelta di carattere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità nemmeno con riguardo alla proporzione e misura, parziale o totale, della compensazione ( Cass. n. 14459 del 2021; Cass. n. 30592 del 2017; Cass. n. 2149 del 2014 ). Né può porsi in dubbio che nella specie, alla luce dell’esito del giudizio di primo grado, si fosse determinata una situazione di soccombenza reciproca delle parti, avendo visto la società F.lli Simonetti respingerele proprie domande di annullamento e di risoluzione per inadempimento del contratto e la sua richiesta di pagamento deldoppio della caparra versata. Il ricorso va pertanto respinto. Lespese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza . Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. R.G. N. 10249/2018.rigetta il ricorso; condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di con