CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 25068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E D'APPELLO DI CATANZAROUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MIRANDAche ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha condannato SandroPingitore alla pena di giustizia per il reato di truffa.2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606,lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al diniego di applicazione della causa diesclusione della colpevolezza di cui all’art. 131 bis, cod. pen., nonché degli art.53 e 58 l. 689/1981.2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoriacon conclusioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a causa della genericità e della manifestainfondatezza dei motivi addotti.2. Occorre innanzitutto sottolineare che in relazione ad entrambi i motivi, ilricorso attribuisce alla Corte di merito alcune frasi che, invece, eranosemplicemente la sintesi dei motivi d’appello. Che ciò sia avvenuto per errore oper altra ragione, è evidente che la denunciata contraddizione traargomentazione e decisione non sussiste, dato che le frasi riportate non possonoessere attribuite al ragionamento giustificativo adottato dalla Corte d’appello.3. Nel merito, i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi dellaspecificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) cod.proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi presentati allaCorte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva,soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01).3.1 A ciò va aggiunto che i motivi nemmeno si confrontano con il testo delladecisione, con cui la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggettodei motivi di appello.Per negare l’invocato beneficio ex art. 131 bis cod. pen., infatti, vieneevidenziata (pg. 2), oltre all’intensità del dolo, l’entità dell’importo sottratto e lapersonalità dell’imputato, manifestatasi in numerosi precedenti penali; su taliaspetti, il ricorso non ha sostanzialmente interloquito, se non con affermazionidel tutto gratuite ed inconsistenti (sostenendo, ad esempio, non si comprendesulla base di quali dati, che il danno - € 1.800,00 – sarebbe esiguo “serapportato al valore medio delle transazioni commerciali”).Ancor più evidente il disallineamento tra motivo di ricorso e motivazione inrelazione al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione delle penesostitutive perché – si sostiene nel ricorso, pg. 4 – “la Corte ha abdicato alproprio dovere di valutazione, trincerandosi dietro un generico riferimento aiprecedenti penali”. Si tratta di una circostanza non riscontrabile nellamotivazione della sentenza, che, in relazione al menzionato aspetto, evidenziapiuttosto la mancanza della relativa istanza in primo grado e la genericitàdell’istanza stessa formulata in appello, senza nemmeno allegare una procuraspeciale. Il motivo di ricorso è, quindi, completamente aspecifico rispetto allamotivazione, costituendo un atto eccentrico e scollegato rispetto al decisum dellaCorte d’appello.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente