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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi detricors4 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati poiché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782).

Né l'intervenuta dichiarazione di prescrizione per alcuni reati, dichiarata nel giudizio di appello, comportava l'esame di ufficio dell'applicazione della causa di non punibilità trattandosi di proscioglimento di natura processuale, relativo alla incidenza del tempo sul processo, piuttosto che di una evenienza che avesse comportato un ridimensionamento del fatto storico e della capacità a delinquere dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi detricors4 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati poiché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782). Né l'intervenuta dichiarazione di prescrizione per alcuni reati, dichiarata nel giudizio di appello, comportava l'esame di ufficio dell'applicazione della causa di non punibilità trattandosi di proscioglimento di natura processuale, relativo alla incidenza del tempo sul processo, piuttosto che di una evenienza che avesse comportato un ridimensionamento del fatto storico e della capacità a delinquere dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 43525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris