CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43732/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'assegnazione, previo accertamento della indivisibilità del bene e del versamento del conguaglio calcolato sulla base del valore di stima peritale, della quota pari a 333/1000 del cespite immobiliare, sito in Napoli alla via Miracoli n. 7, oggetto di confisca disposta, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 12 febbraio 2009, confermata sul punto dalla Corte di appello con sentenza del 5 novembre 2010, irrevocabile il 12 luglio 2011. 1.1. Rilevava quel Giudice che l'esame nel merito della domanda era precluso dalla inapplicabilità della citata disposizione normativa, osservando, a ragione, che la norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel libro primo ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, sicché sarebbe a dir poco singolare che il divieto di applicazione retroattiva concernesse la sola confisca di prevenzione e non anche quella penale, che delle disposizioni del Codice antimafia beneficia soltanto di riflesso. Ed invero, l'applicazione delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è stata espressamente prevista, a decorrere dal 1° marzo 2013, soltanto a seguito delle modifiche apportate al comma 4-bis dell'art. 12-sexies, dall'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre le precedenti formulazioni dell'anzidetto comma richiamavano singole norme della legge 31 maggio 1965, n. 575, nessuna delle quali contenenti una disposizione analoga all'attuale art. 48, comma 7-ter; l'art. 37 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha, poi, interpretato le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 206, della Legge di stabilità, nel senso che esse si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13 ottobre 2011, da esso traendosi un argomento tombale sulla inapplicabilità delle disposizioni del Codice antimafia, e nello specifico dell'art. 48, comma 7-ter, alla confisca in esame, divenuta definitiva anni prima del termine anzidetto. 2. Avverso il precisato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati a mezzo del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per vizio di violazione di legge. Secondo i ricorrenti, la disciplina transitoria dettata dall'art. 117 del Codice antimafia, con esclusivo riferimento alle misure di prevenzione, non è stata pertinentemente evocata, in quanto antecedente al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto il comma 7-ter dell'art. 48 citato. La nuova previsione regolamenta la posizione dei terzi in buona fede rispetto ad un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile, introducendo un meccanismo correttivo da attivare attraverso la procedura dell'incidente di esecuzione, volto a disciplinare le ipotesi di comunione forzata a partecipazione statale e come tale applicabile a tutti i casi in cui si verifichi il presupposto i dell'indivisibilità del bene confiscato pro quota. L'interpretazione offerta dal provvedimento impugnato comporta una deroga, e non per espresso dettato normativo, di una disposizione introdotta successivamente, dando luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra comproprietari di beni indivisibili in caso di confisca pro quota antecedente o successiva all'intervento novellatore del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale va rilevato che i motivi di critica esposti nel ricorso cumulativo, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non possono di per sé essere presi in esame, l'atto impugnatorio dovendo considerarsi tamquam non esset, perché non corredato dalla necessaria procura speciale dei ricorrenti, terzi interessati, in favore del difensore. Come statuito da consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione. Il terzo interessato, portatore di un interesse di natura esclusivamente civilistica e patrimoniale, può stare in giudizio unicamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale, secondo la regola, di analogica interpretazione, dettata dall'art. 100 cod. proc. pen., al pari di quanto prevede per il giudizio civile l'art. 83 cod. proc. civ. Esso è gravato, dunque, da un onere di patrocinio che è adempiuto soltanto conferendo procura speciale al difensore. Se, dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dispone la confisca proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, la stessa regula iuris vale anche con riferimento alle impugnazioni di provvedimenti, in tesi incidenti su diritti di terzi, in quanto decisiva è la tipologia di interesse -civilistico- di cui il terzo è portatore. 2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione non reca in calce alcuna procura speciale che, del resto, neppure risulta richiamata nel predetto atto, sottoscritto dal difensore. Ed anzi deve rilevarsi che non si rinviene nemmeno la nomina del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando i ricorrenti assistiti nel procedimento di esecuzione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale come da nomina in atti. 3. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità segue per la legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende dell'equa somma di euro 3.000 (mille) pro capite. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de