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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05173/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale in data 16/04/20 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti: - dal fatto di essere stato il suddetto più volte giudizialmente riconosciuto capo promotore dell'omonimo clan camorristico, con compiti di pianificazione, individuazione delle scelte strategiche di fondo e delle azioni più significative da realizzare e delle alleanze da stringere; - dal fatto di avere provveduto in tale qualità, libero tra il 2007 e il 2009, a ricostituire l'associazione mafiosa, mantenendo intatto il proprio carisma e potere decisionale; - dall'essere stato indicato dalle recenti note della DIA, della DDA di Napoli e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri come attualmente inserito nel clan di appartenenza e collegato ad esso, anche tenuto conto dell'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo, che come noto e come più volte accertato giudizialmente, non si interrompe con la detenzione, soprattutto nei confronti esponenti di rilievo, che mantengono inalterato il proprio potere e la propria capacità direttiva attraverso le relazioni interne al contesto detentivo e per il tramite dei familiari; - dalle diverse segnalazioni dell'uso nei colloqui con familiari di linguaggio criptico, chiaramente volto ad evitare il riconoscimento dei soggetti chiamati in causa ed anche ad impartire direttive ai familiari stessi in relazione ai rapporti da mantenere con altri soggetti, a conferma dell'indebito rischio di contatto con l'esterno; - dal fatto che il suo gruppo di appartenenza sia ancora attivo sul territorio e non ne sia venuta meno la potenzialità operativa, come emergente da recenti indagini e operazioni di polizia giudiziaria indicate dalla DIA; - dall'inesistenza di elementi sopravvenuti, risultanti dall'osservazione penitenziaria, sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, rilevandosi al contrario numerose infrazioni disciplinari di cui una culminante in una denuncia per minacce al personale infermieristico e alla Polizia penitenziaria.

Il Tribunale a quo ritiene, quindi, il decreto impugnato non affetto da vizi di legittimità ed integrati i criteri di valutazione indicativi di persistente possibilità di collegamenti.

Avverso tale ordinanza Rea ricorre, tramite i propri difensori, deducendo violazione dell'art. 41 bis Ord. pen.

La difesa si duole che le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza siano assolutamente insufficienti incorrendo nella apparenza motivazionale, in particolare con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità.

La motivazione, invero, secondo il difensore, non tiene conto degli anni trascorsi in regime detentivo (oltre dieci) e si fonda, per quanto riguarda il ricorrente, su fatti delittuosi risalenti, non coinvolgendolo invero nelle vicende attuali del clan Rea e non evidenziando possibili canali di collegamento col medesimo, e su fatti disciplinari non rilevanti ai fini della pericolosità sociale, ma dovuti a proteste per ragioni di salute e di corretta alimentazione.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso si limita a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato, tendendo in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato.

Ai cui fini, difatti, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, depositata il 21/01/2019, Vinciguerra, Rv. 274912: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice).

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale in data 16/04/20 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti: - dal fatto di essere stato il suddetto più volte giudizialmente riconosciuto capo promotore dell'omonimo clan camorristico, con compiti di pianificazione, individuazione delle scelte strategiche di fondo e delle azioni più significative da realizzare e delle alleanze da stringere; - dal fatto di avere provveduto in tale qualità, libero tra il 2007 e il 2009, a ricostituire l'associazione mafiosa, mantenendo intatto il proprio carisma e potere decisionale; - dall'essere stato indicato dalle recenti note della DIA, della DDA di Napoli e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri come attualmente inserito nel clan di appartenenza e collegato ad esso, anche tenuto conto dell'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo, che come noto e come più volte accertato giudizialmente, non si interrompe con la detenzione, soprattutto nei confronti esponenti di rilievo, che mantengono inalterato il proprio potere e la propria capacità direttiva attraverso le relazioni interne al contesto detentivo e per il tramite dei familiari; - dalle diverse segnalazioni dell'uso nei colloqui con familiari di linguaggio criptico, chiaramente volto ad evitare il riconoscimento dei soggetti chiamati in causa ed anche ad impartire direttive ai familiari stessi in relazione ai rapporti da mantenere con altri soggetti, a conferma dell'indebito rischio di contatto con l'esterno; - dal fatto che il suo gruppo di appartenenza sia ancora attivo sul territorio e non ne sia venuta meno la potenzialità operativa, come emergente da recenti indagini e operazioni di polizia giudiziaria indicate dalla DIA; - dall'inesistenza di elementi sopravvenuti, risultanti dall'osservazione penitenziaria, sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, rilevandosi al contrario numerose infrazioni disciplinari di cui una culminante in una denuncia per minacce al personale infermieristico e alla Polizia penitenziaria. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, il decreto impugnato non affetto da vizi di legittimità ed integrati i criteri di valutazione indicativi di persistente possibilità di collegamenti. Avverso tale ordinanza Rea ricorre, tramite i propri difensori, deducendo violazione dell'art. 41 bis Ord. pen. La difesa si duole che le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza siano assolutamente insufficienti incorrendo nella apparenza motivazionale, in particolare con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità. La motivazione, invero, secondo il difensore, non tiene conto degli anni trascorsi in regime detentivo (oltre dieci) e si fonda, per quanto riguarda il ricorrente, su fatti delittuosi risalenti, non coinvolgendolo invero nelle vicende attuali del clan Rea e non evidenziando possibili canali di collegamento col medesimo, e su fatti disciplinari non rilevanti ai fini della pericolosità sociale, ma dovuti a proteste per ragioni di salute e di corretta alimentazione. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso si limita a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato, tendendo in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Ai cui fini, difatti, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, depositata il 21/01/2019, Vinciguerra, Rv. 274912: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice). Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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