CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 19/05/2026 del TRIBUNALE DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasopra indicata, l’imputato adduce un unico motivo, sostenendo l’errataqualificazione giuridica del fatto, che va inquadrato come furto, e non comericettazione.2. Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, èpreliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erroneaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. Sul punto va ribadito che, secondo l'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del8/1/2020, Cari, Rv. 279842). Nell'affermare tale principio, si è riconosciutal'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che nonrisultino evidenti dalla contestazione, avendo questa Corte ulteriormentericonosciuto che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art.444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla basedel capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motividedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3,n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018,Maugeri, Rv. 272619).3. Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso dispecie, deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procederealla rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, sulla base dell'analisidell’imputazione, della motivazione della sentenza o del ricorso. Infatti, già dallalettura dell’imputazione e della succinta sintesi della vicenda, riferita inmotivazione, si comprende che la qualificazione della riscontrata detenzione didue distinti motoveicoli, provento di furto, in termini di ricettazione, non siaaffatto eccentrica o erratica, e non soffra quindi del vizio denunciato dalla difesadell’imputato, che si limita, in definitiva, a fornire una alternativa versionericostruttiva dei fatti, non consentita innanzi a questa Corte di legittimità.4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente