CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33810/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18461/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] IV n. 38, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:avvisodi accerta- mento–IRPEF - partecipa- zionesociale dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – avverso la sentenza n. 7745 / 7 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 19 . 12 .20 17 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.20159/37/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma dirigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TK501P404186/2012 per l’importo di euro135.762,00 quale reddito di partecipazione IRPEF per l’anno di imposta2007. In sentenza si legge che l’Amministrazione finanziaria contestava chela società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituita da i due soci al 50%, Ste- fanoPino e [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso fatture per operazioni inesistentiper euro 279.661,00 nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. eFulgens S.r.l., create dai due soci anzidetti per la medesima attività dipulizia e di edifici svolta d a lla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a l fine di detrarre l’IVAe dedurre costi dalla base imponibile. Ilgiudice di prime cure disattendeva le doglianze preliminari del con- tribuentee, nel merito, riteneva legittimo l'avviso impugnato, accer- tando l’insistenza delle operazioni contestate . La decisione veniva confermataintegralmente in appello.Propone ricorso il contribuente, affidato a sette motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, perviolazione degli artt. 56, 2° e 5° comma, d.P.R. 633/72, 42, 2° e 3° comma, d.P.R. 600/73 e 7, d.lgs. 212/2000, per aver la CTR ritenutoadeguatamente motivato l'avviso di accertamento, sebbene lo stesso non contenesse la trascrizione dei presupposti di f atto e delle ragioni giuridiche che lo avevano determinato, non avendo in- dicato e allegato la segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] III di Roma (asseritamente non conosciuta né conoscibile dal ricorrente) che aveva originato l’avviso di accertamento a carico del contri- buente. 2.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché il ricor- rentenon riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento per con- sentirealla Corte di valutarne il contenuto motivazionale. N on è suf- ficiente quanto trascritto in ricorso che pare solo la “premessa” dell’attoimpositivo, mentre la parte avrebbe dovuto riprodurre tutta la parte motivazionale non essendo all’uopo sufficiente nemmeno il rinvioal documento prodotto in primo grado. 3.Il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2727 e 2697 cod. civ., 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972,in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., lamentail fatto che la CTR, nella sentenza impugnata, non ha indi- cato gli elementi da cui ha tratto presunzioni gravi, precise e con- cordantiposte alla base del metodo di accertamento adottato dall’Uf- ficio,diverse dalla ristretta base sociale della società .4.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infon- datezza. E’ inammissibile nella parte in cui, lamentando il fatto che la sentenza impugnata conterrebbe un mero e generico richiamo al principio che sorregge la presunzione semplice di fondatezza della pretesasenza entrare nel merito della vicenda ed eseguire un’analisi ponderata degli elementi indiziari ritenuti rilevanti per la legittimità dell’attoimpositivo, sostanzialmente prospetta una motivazione ap- parente, ma senza dedurre il corrispondente paradigma normativo (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). E’ inoltre infondato sulla base della costante giurisprudenza della Corte (Cass. Sez.5, sentenza n. 27778 del 22/11/2017) , secondo la quale i n temadi accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzioneai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rima- nendosalva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto chei maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma sianostati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinve- stiti. La presunzione di distribuzione degli utili tra i soci ha origine nella partecipazione (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 32959 del20/12/2018) e , pertanto , prescinde dalle modalità di accerta- mento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova con- trariae al riguardo la motivazione della CTR è congrua . 5.Gli ulteriori motiv i terzo, quarto, quinto e sesto sono tutti vertenti sullaprova sotto l’angolo della violazione di legge. R ispettivamente , si invoca la violazione dell’art. 2729 cod. civ. quanto agli elementi da cui sono state tratte presunzioni circa l’inesistenza delle opera- zioni economiche contestate come inesistenti , individuate unica- mente nella partecipazione societaria di [OSCURATO:PERSONA] nelle compa- gnie sociali delle due società indicate dall’Agenzia come cartiere (terzomotivo); degli artt.54 d.P.R. n.633/1972 e 2697 cod. civ. con riferimento al riparto dell’onere della prova (quarto motivo ) ; degli artt. 2697, 2727 e 1417 cod. civ. in relazione ali artt. 54, 2° e 3° comma,d.P.R. 633/72 e 39 lett. c) e d) del d.P.R. 600/73, 16 cod. proc.civ. per aver il giudice addossato completamente l’onere della provasul contribuente (quinto motivo ) ; dell’art. 2697 cod. civ., per- chénon spetta al contribuente provare la regolarità delle operazioni poste in essere con i soggetti “cartiera” ma, al contrario, incombe sull’Amministrazioneprovare il coinvolgimento del contribuente nella frodecarosello (sesto motivo) . 6.I motivi, connessi e largamente ripetitivi, sono infondati. 6.1.Va p remesso che a pag.3 la sentenza impugnata ha qualificato le operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, citando anche specifica giurisprudenza della Corte ( « in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi,dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 (…) » ) e che tale qualificazionenon è contestata in ricorso. 6.2.Orbene, quando le riprese sono per operazioni oggettivamente inesistenti,questa Sezione ha più volte affermato (cfr. ad es. Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) che una volta assolta daparte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, me- diantela dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente,ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni conte- state,senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'e- sibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali ven- gonodi regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'o- perazionefittizia. 6.3.Così inquadrato il canone probatorio applicabile alla fattispecie, va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo, in un giudizio non atomistico di essi, sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel qualeun indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vi- cendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- servacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele- mentiistruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comun- que preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come emerge dalla stessa formulazione del ricorso e della censura , nella fattispecieil fatto storico alla base dell’inesistenza delle operazioni è indubbiamente stato valutato dal giudice e deciso in senso sfavore- volealla contribuente, non potendo la Corte rivalutare il merito e i singoli indizi di prova nei termini indicati dalla parte . Gli elementi presuntividi inesistenza delle operazioni sono validi a giustificare la ripresaa tassazione , avendo il giudice escluso per genericità la prova contraria,sicché anche le violazioni di legge dedotte sono infondate. 7. È inammissibile il settimo motivo, con cui viene prospettata l’omessa motivazione ai fini dell’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., da parte del giudice sulla seguente doglianza inserita nell’attodi appello (cfr. pp. 28 - 29 ricorso): « non si intende il motivo peril quale avendo il socio [OSCURATO:PERSONA] ceduto le proprie quote nel 2006 (15/6/2006), abbandonando ogni potere gestionale dell’im- presa,lo stesso debba essere ritenuto responsabile per fatturazioni, di dubbia legittimità, relative all’annualità 2007 nel corso del cui annolo stesso non rivestiva più alcuna carica sociale né la qualità di sociodella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . Anche a voler ritenere che l’avviso si possalegittimamente (ma così non è) riferire all’anno 2006, vale lo stessoragionamento appena manifestato (il Pino cedeva le quote nel giugno 2006) e ciò avuto altresì riguardo affatto che l’amministra- zione non specifica l’esatto periodo cui si riferiscono le fatture “evase”». 7.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva al proposito che l ’art. 54, comma primo, lett. b),del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l.7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigoredella legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 set- tembre2012. La novella trova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 1 9 dicembre 201 7 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censu- randol’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insuf- ficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale nonha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass.Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). Se del caso, la questione andava posta come omessa pronuncia ai fini dell’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. con i connessi profili di specificità e lo- calizzazione della questione, ossia dimostrazione della introduzione inprimo grado, prima ancora che della riproposizione in appello.8.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite non seguono la soccombenza , in assenza di effettiva attività difensiva svolta dall’Agenzia.