CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09171/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. ascrittigli, riducendo la pena irrogata dal Tribunale per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.: risulta corretto con ordinanza del 15/07/2025 il mero ed evidente errore materiale esistente nel dispositivo della sentenza impugnata, che recava l'indicazione della circostanza attenuante di cui al n. 6 del medesimo comma del predetto articolo), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., all'atto dell'irrogazione della pena (operata senza valutare la possibilità di esclusione della recidiva: cfr. f. 1 del ricorso) non avrebbe considerato il già intervenuto riconoscimento, in primo grado, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ed avrebbe operato una sola riduzione di pena, in luogo delle plurime riduzioni dovute (come conseguenza della - implicitamente ritenuta doverosa - esclusione della recidiva). 1.1. Il motivo appare in parte fondato. 1.1.1. In verità, il Tribunale non aveva riconosciuto in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ma unicamente le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva qualificata), limitandosi a dare atto - limitatamente al solo reato di furto aggravato di cui al capo 1) - del sopravvenire di una condotta riparatoria, consistita nell'offerta reale della somma di euro 500 in favore della vittima del furto. Nulla aveva osservato il Tribunale quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata. 1.1.2. La Corte di appello, da un lato ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; dall'altro, in risposta al motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputato chiedeva riconoscergli anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ed operare plurime riduzioni di pena per le due circostanze attenuanti da riconoscere e per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche (previa implicita quanto logicamente necessaria richiesta di eliminazione della recidiva), ha osservato apoditticamente che non risultava risarcito completamente il danno arrecato dal reato di cui al capo 2) alla sua vittima. Peraltro, i prelievi bancomat abusivamente operati ammontano (come risultante inequivocabilmente dal capo d'imputazione) a soli 105 euro, di tal che non risulta adeguatamente chiarito perché la ben più ampia somma offerta dall'imputato (pari, lo si ripete, ad euro 500) non potesse ricomprendere anche il predetto lieve danno. Lo stesso Tribunale, pur incomprensibilmente non traendone le dovute conseguenze, aveva espressamente osservato che "la documentata offerta reale dell'importo di euro 500,00 in favore della vittima del patito furto (...) può, tenuto conto dell'importo delle illecite negoziazioni (euro 105,00) e della approssimativa stima equitativa dell'ulteriore danno patito, ritenersi congrua (...)". In parte qua, il motivo è, quindi, fondato. 1.1.3. Per altro verso, deve rilevarsi, come anticipato, che la doglianza inerente alle mancate plurime riduzioni di pena che sarebbero state, a dire del ricorrente, dovute per effetto della pluralità di circostanze attenuanti riconosciute (quelle di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 62-bis cod. pen.) o riconoscibili (in ipotesi, anche quella di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.), che postula, implicitamente quanto inevitabilmente, l'evocazione della possibilità di escludere la contestata recidiva (senza di che le plurime riduzioni di pena reclamate in ricorso non sarebbero in concreto consentite: il divieto, previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. di ritenere subvalente la ritenuta ipotesi di recidiva qualificata alle circostanze attenuanti concorrenti è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per quanto in questa sede rileva, come correttamente ricordato dalla Corte di appello, solo in riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) non risulta esaminata. Anche il relativo motivo è, quindi, fondato. 1.1.4. La stessa Corte di appello, nell'ammettere esplicitamente l'interesse dell'imputato al motivo inerente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (poi rigettato), ammette implicitamente l'ammissibilità della coeva richiesta di esclusione della recidiva, poiché, senza quest'ultima, il motivo sarebbe stato, al contrario, presentato in carenza di interesse, non potendo (per il divieto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. di ritenere la ritenuta recidiva qualificata subvalente rispetto alla predetta circostanza attenuante ed alle circostanze attenuanti generiche) produrre alcun risultato favorevole all'imputato. 1.1.5. Invero, pur volendosi prescindere da quelle che erano state e/o saranno le valutazioni inerenti alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., anche l'intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. ridimensionava oggettivamente e significativamente la gravità del fatto come valutata dal primo giudice, costituendo elemento nuovo, sopravvenuto, astrattamente idoneo [unitamente alla già intervenuta estinzione del reato di cui al capo A) per condotte riparatorie] ad incidere sulla valutazione di non esclusione della contestata e ritenuta recidiva.L'esigenza di non contraddittorietà della motivazione imponeva in ogni caso - anche in difetto, in ipotesi, di uno specifico motivo di gravame - di tenere conto della sopravvenuta statuizione favorevole all'imputato (il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), onde valutare la persistente tenuta della statuizione (evidentemente consequenziale) sfavorevole di mancata esclusione della recidiva. Ma in proposito la Corte di appello è rimasta del tutto silente. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà se la sopravvenuta valutazione che il reato ha di prodotto un danno di speciale tenuità possa incidere, o meno, sulla mancata esclusione della recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto