CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 41862/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, emessa il 25 novembre 2024, che lo aveva condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 2. L'imputato, per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario, dolendosi della omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti alla Corte di cassazione, che avrebbe violato le prerogative difensive impedendo la presentazione di memorie, osservazioni e motivi aggiunti, con consequenziale nullità dell'ordinanza impugnata. 3. Nel ricorso - le cui motivazioni impongono di qualificare come richiesta di rescissione del giudicato - si chiede anche la sospensione degli effetti della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta prima indicata. 4. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha provveduto a formare autonomo fascicolo in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato, sicché in questa sede deve essere valutata solo l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 629-bis cod. proc. pen. Prv 5. Tale istanza è infondata in quanto, prima facie, si rileva che l'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di cassazione con procedura cosiddetta de plano, prevista dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. nei casi, come quello all'esame, nei quali il ricorso per cassazione ordinario era stato proposto contro una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In tal caso, la decisione di inammissibilità del ricorso ordinario si assume "senza formalità di procedura", vale a dire senza alcun avviso alle parti, circostanza che non determina alcuna violazione delle prerogative difensive. P.Q.M. Rigetta la richiesta di sospensione. Così deciso