CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici/ anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la violazione di legge e la illogicità della motivazione con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi attenuata è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha fatto riferimento, nel rigettare i motivi di gravame, non solo al quantitativo sequestrato all'interno dello schienale del sedile lato guida contenuto in un involucro di cellophane termosaidato( pari a 565 gr di cocaina, da cui erano ricavabili 1897,3 gr dosi singole medie, ma anche alle modalità della condotta che rivela unAnotevole professionalità nell'attività illecita dell'imputato/ che, peraltro ha dichiarato in sede di interrogatorio, di svolgere proprio il ruolo di corriere; il giudice del merito ha inoltre richiamato le caratteristiche dell'occultamento e il considerevole valore economico della sostanza trasportata, con un principio di purezza pari a 284.602,9 mg di cocaina pura ( fol 1 e 2). Anche il secondo motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato sulla base della valutazione della personalità dell'imputato quale emersa dall'accertamento dei fatti, dalla gravità della condotta, dai precedenti penali ( fol 3). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen