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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 06934/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12074/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CALABRIA n. 2946/2016 depositata il 12/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente Sig.a [OSCURATO:PERSONA] alienava un terreno edificabile, con cessione gratuita al Comune di Zumpano (CE) delle porzioni necessarie ad opere di urbanizzazione primaria e verde a standard di edificabilità, il tutto come da strumento urbanistico attuativo approvato, successivamente al quale la parte privata svolgeva perizia al fine della riqualificazione dei valori ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2011.

Sulla base della medesima perizia, l’Ufficio prendeva atto del valore risultante e lo sottraeva al costo di cessione, determinando così la plusvalenza da cessione su cui applicava l’aliquota media del 23%, dopo aver rivalutato il valore della perizia del 2004 al momento della cessione intervenuta nel 2006.

Insorgeva la parte contribuente, affermando che dovessero essere tenuti in considerazione gli oneri di urbanizzazione, tali da aumentare il valore dell’immobile e, pertanto, ridurre la differenza con il prezzo del venduto e diminuire la plusvalenza tassabile.

Il giudice di prossimità non apprezzava gli argomenti di parte privata, ma la sentenza veniva riformata in appello, con integrale annullamento della ripresa a tassazione, donde ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso ed illustrando le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Nello specifico si contesta non sia stato considerato quanto esposto dall'Ufficio nella memoria di costituzione laddove riportava il contenuto della stima operata dal perito dalla quale emergeva la circostanza che i costi degli oneri di urbanizzazione erano stati effettivamente considerati.

Il motivo è completo e fondato.

1.2. Il pubblico Patrono rappresenta la mancata considerazione del fatto storico, contenuto nella perizia di rivalutazione del compendio immobiliare (officiata da parte contribuente), della considerazione dei costi degli oneri di urbanizzazione nella valutazione del bene.

Trattasi di fatto storico di natura decisiva.

Ed infatti, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso.

E di tale fatto deve essere indicata anche la natura “decisiva” ai fini del decidere (Cass., Sez.

V, n. 16655/2011).

1.3. Tale è il caso in esame, laddove l’intera controversia inerisce al computo o meno degli oneri di urbanizzazione quale parte del valore del terreno compravenduto, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione.

L’obliterazione di tale circostanza, essenziale e determinante, integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c..

2. Il ricorso, dunque, ha rispettato questi canoni e pertanto è ammissibile e fondato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12074/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 2946/2016 depositata il 12/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente Sig.a [OSCURATO:PERSONA] alienava un terreno edificabile, con cessione gratuita al Comune di Zumpano (CE) delle porzioni necessarie ad opere di urbanizzazione primaria e verde a standard di edificabilità, il tutto come da strumento urbanistico attuativo approvato, successivamente al quale la parte privata svolgeva perizia al fine della riqualificazione dei valori ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2011. Sulla base della medesima perizia, l’Ufficio prendeva atto del valore risultante e lo sottraeva al costo di cessione, determinando così la plusvalenza da cessione su cui applicava l’aliquota media del 23%, dopo aver rivalutato il valore della perizia del 2004 al momento della cessione intervenuta nel 2006. Insorgeva la parte contribuente, affermando che dovessero essere tenuti in considerazione gli oneri di urbanizzazione, tali da aumentare il valore dell’immobile e, pertanto, ridurre la differenza con il prezzo del venduto e diminuire la plusvalenza tassabile. Il giudice di prossimità non apprezzava gli argomenti di parte privata, ma la sentenza veniva riformata in appello, con integrale annullamento della ripresa a tassazione, donde ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso ed illustrando le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nello specifico si contesta non sia stato considerato quanto esposto dall'Ufficio nella memoria di costituzione laddove riportava il contenuto della stima operata dal perito dalla quale emergeva la circostanza che i costi degli oneri di urbanizzazione erano stati effettivamente considerati. Il motivo è completo e fondato. 1.2. Il pubblico Patrono rappresenta la mancata considerazione del fatto storico, contenuto nella perizia di rivalutazione del compendio immobiliare (officiata da parte contribuente), della considerazione dei costi degli oneri di urbanizzazione nella valutazione del bene. Trattasi di fatto storico di natura decisiva. Ed infatti, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura “decisiva” ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011). 1.3. Tale è il caso in esame, laddove l’intera controversia inerisce al computo o meno degli oneri di urbanizzazione quale parte del valore del terreno compravenduto, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione. L’obliterazione di tale circostanza, essenziale e determinante, integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.. 2. Il ricorso, dunque, ha rispettato questi canoni e pertanto è ammissibile e fondato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, cui demanda
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